| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
PERTICARO
per il reato di cui agli articoli 81 e 595 del codice
penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
col mezzo della stampa, continuata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 21 ottobre 1996
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TRIBUNALE DI ROMA
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
Ufficio 1^
Il giudice per le indagini preliminari dottor Maurizio
Pacioni ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento n. 14986/95 R.G. not. r. e n. 4253/96 R.G.
G.I.P. a carico di: Perticaro Sante, nato a Trieste il 13
gennaio 1958, residente in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n.
283, palaz. C int. 7.
Rilevato che in data 27 marzo 1996 il pubblico ministero
ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di
Perticaro Sante in ordine al reato previsto e punito
dall'articolo 595 del codice penale in relazione all'articolo
13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 81, capoverso, del
codice penale perché, con dichiarazione resa all'agenzia di
stampa Italia-AGI e pubblicata da alcuni quotidiani a
diffusione nazionale (La Repubblica - Il Giornale -
L'Indipendente - Corriere della Sera), offendeva la
reputazione di Molinari Andrea nella sua qualità di
amministratore delegato e legale rappresentante della Lauda
Air Spa. Infatti l'onorevole Perticaro, nella sua qualità di
Presidente della Commissione trasporti della Camera,
commentando alcune dichiarazioni rese da Niki Lauda in merito
allo sciopero dei piloti Alitalia, affermava: " in questo
momento è poco opportuno qualsiasi intervento da parte di chi
ha interesse a prendere le ricche rotte italiane, soprattutto
facendo da 'testa di legno" ai tedeschi", esortando Lauda
" a preoccuparsi della sua compagnia aerea sui cui velivoli
io comunque non salirei mai ".
In Roma 1^ luglio 1995.
Indicando quale fonte di prova la querela della persona
offesa Molinari Andrea,
sentite le parti in camera di consiglio;
rilevato che l'imputato Perticaro all'epoca del fatto
era componente della Camera dei deputati, essendo stato eletto
a seguito delle elezioni svoltesi il 12 e 3 aprile 1992;
ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi
non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento
dell'imputato;
PER QUESTI MOTIVI
visti gli articoli 68, primo comma, della Costituzione,
2 e 4 del decreto-legge 6 settembre 1996 n. 466,
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dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei
deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in
corso il procedimento nei confronti di Perticaro Sante
concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
Dispone la sospensione del procedimento per giorni
novanta.
Roma, 24 settembre 1996.
Il Giudice
(Dr. Maurizio Pacioni)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BERSELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
PERTICARO
deputato all'epoca dei fatti
per il reato di cui agli articoli 81 e 595 del codice
penale e 13 della legge 8 febbraio 1943, n. 47
(diffamzione col mezzo della stampa, continuata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 21 ottobre 1996
Presentata alla Presidenza il 5 febbraio 1997
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Onorevoli Colleghi! - L'Assemblea è chiamata ad
esaminare una richiesta di deliberazione in materia di
insindacabilità concernente un procedimento penale per il
reato di diffamazione col mezzo della stampa iniziato nei
confronti dell'onorevole Perticaro, che nella precedente
legislatura ricopriva l'ufficio di deputato e, in tale veste,
l'ufficio di presidente della Commissione trasporti della
Camera.
Questi i fatti: in data 1^ luglio 1995, all'indomani di
una grave crisi del settore del trasporto aereo e di una
difficile stagione contrattuale per il rinnovo dei contratti
dei piloti Alitalia, l'onorevole Perticaro, interrogato da un
giornalista nella sua qualità di presidente della Commissione
trasporti, commentando alcune dichiarazioni rese da Niki
Lauda, cui com'è noto fa capo la compagnia aerea Lauda Air,
proferiva alcune frasi ritenute diffamatorie dal signor Andrea
Molinaro, amministratore delegato della suddetta compagnia
aerea, il quale pertanto sporgeva querela.
Le dichiarazioni di Lauda facevano riferimento ai compensi
asseritamente eccessivi percepiti dai piloti italiani.
L'onorevole Perticaro, rispondendo - lo si ribadisce -
nella sua qualità di presidente di Commissione circa le
dichiarazioni del proprietario di una compagnia aerea
straniera, replicava polemicamente che "in questo momento è
poco opportuno qualsiasi intervento da parte di chi ha
interesse a prendere le ricche rotte italiane, soprattutto
facendo da testa di legno ai tedeschi". Nella foga della
polemica l'onorevole Perticaro esortava inoltre Lauda "a
preoccuparsi della sua compagnia sui cui velivoli io non
salirei mai".
Per completezza va detto che Niki Lauda non ha ritenuto di
sporgere querela in prima persona e, proprio rilevando
l'assenza della querela, il giudice ha già prosciolto
l'onorevole Perticaro dall'accusa di diffamazione nei
confronti dell'ex pilota austriaco.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 5
febbraio 1997, procedendo anche all'audizione dell'ex deputato
Perticaro. Quest'ultimo ha fatto presente il contesto
squisitamente politico nel quale si inserivano le sue
dichiarazioni, che peraltro non erano da intendersi come tali,
bensì come frasi genericamente proferite in un colloquio con
un giornalista, senza l'intenzione di formulare specifici
giudizi tali da poter essere considerati diffamatori. Il
medesimo ha inoltre ricordato come quell'intervista si
collocasse nel corso di una difficilissima mediazione politica
che aveva visto come protagonista la Commissione trasporti,
che aveva svolto numerose audizioni delle parti
interessate.
La Giunta, verificata la natura essenzialmente politica
delle dichiarazioni e la stretta connessione delle medesime
con le funzioni parlamentari svolte dall'onorevole Perticaro,
ha pertanto deliberato, all'unanimità, di dichiarare che i
fatti per i quali è in corso il procedimento concernono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni.
Filippo BERSELLI, Relatore.
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