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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0042
DOC IV ter n. 42 Legisl. XIII
21-10-96 [ DOC13-4TER-42 DO C134TER0042 13DOC4TER 00042 DOC13-4TER-42A 13DOC4TER 00042 A 000300022 DOC4TER 00042 000004T004200000101000309SI1 3 000101000255SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                 nei confronti dell'onorevole
                          PERTICARO
  per il reato di cui agli articoli 81 e 595 del codice
  penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
             col mezzo della stampa, continuata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 21 ottobre 1996
 
                              Pag.2
 
                      TRIBUNALE DI ROMA
       Sezione dei giudici per le indagini preliminari
                          Ufficio 1^
      Il giudice per le indagini preliminari dottor Maurizio
  Pacioni ha pronunciato la seguente
                          ORDINANZA
  nel procedimento n. 14986/95 R.G. not. r. e n. 4253/96 R.G.
  G.I.P. a carico di: Perticaro Sante, nato a Trieste il 13
  gennaio 1958, residente in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n.
  283, palaz.  C int. 7.
      Rilevato che in data 27 marzo 1996 il pubblico ministero
  ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di
  Perticaro Sante in ordine al reato previsto e punito
  dall'articolo 595 del codice penale in relazione all'articolo
  13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 81, capoverso, del
  codice penale perché, con dichiarazione resa all'agenzia di
  stampa Italia-AGI e pubblicata da alcuni quotidiani a
  diffusione nazionale  (La Repubblica - Il Giornale -
  L'Indipendente - Corriere della Sera),  offendeva la
  reputazione di Molinari Andrea nella sua qualità di
  amministratore delegato e legale rappresentante della Lauda
  Air Spa.  Infatti l'onorevole Perticaro, nella sua qualità di
  Presidente della Commissione trasporti della Camera,
  commentando alcune dichiarazioni rese da Niki Lauda in merito
  allo sciopero dei piloti Alitalia, affermava: "  in questo
  momento è poco opportuno qualsiasi intervento da parte di chi
  ha interesse a prendere le ricche rotte italiane, soprattutto
  facendo da 'testa di legno" ai tedeschi",  esortando Lauda
  "  a preoccuparsi della sua compagnia aerea sui cui velivoli
  io comunque non salirei mai  ".
      In Roma 1^ luglio 1995.
      Indicando quale fonte di prova la querela della persona
  offesa Molinari Andrea,
        sentite le parti in camera di consiglio;
        rilevato che l'imputato Perticaro all'epoca del fatto
  era componente della Camera dei deputati, essendo stato eletto
  a seguito delle elezioni svoltesi il 12 e 3 aprile 1992;
        ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi
  non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento
  dell'imputato;
                      PER QUESTI MOTIVI
        visti gli articoli 68, primo comma, della Costituzione,
  2 e 4 del decreto-legge 6 settembre 1996 n. 466,
 
                              Pag.3
 
        dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei
  deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in
  corso il procedimento nei confronti di Perticaro Sante
  concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni.
      Dispone la sospensione del procedimento per giorni
  novanta.
      Roma, 24 settembre 1996.
                          Il Giudice
                    (Dr.  Maurizio Pacioni)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  BERSELLI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                          PERTICARO
                 deputato all'epoca dei fatti
  per il reato di cui agli articoli 81 e 595 del codice
        penale e 13 della legge 8 febbraio 1943, n. 47
       (diffamzione col mezzo della stampa, continuata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 21 ottobre 1996
        Presentata alla Presidenza il 5 febbraio 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - L'Assemblea è chiamata ad
  esaminare una richiesta di deliberazione in materia di
  insindacabilità concernente un procedimento penale per il
  reato di diffamazione col mezzo della stampa iniziato nei
  confronti dell'onorevole Perticaro, che nella precedente
  legislatura ricopriva l'ufficio di deputato e, in tale veste,
  l'ufficio di presidente della Commissione trasporti della
  Camera.
     Questi i fatti: in data 1^ luglio 1995, all'indomani di
  una grave crisi del settore del trasporto aereo e di una
  difficile stagione contrattuale per il rinnovo dei contratti
  dei piloti Alitalia, l'onorevole Perticaro, interrogato da un
  giornalista nella sua qualità di presidente della Commissione
  trasporti, commentando alcune dichiarazioni rese da Niki
  Lauda, cui com'è noto fa capo la compagnia aerea Lauda Air,
  proferiva alcune frasi ritenute diffamatorie dal signor Andrea
  Molinaro, amministratore delegato della suddetta compagnia
  aerea, il quale pertanto sporgeva querela.
     Le dichiarazioni di Lauda facevano riferimento ai compensi
  asseritamente eccessivi percepiti dai piloti italiani.
     L'onorevole Perticaro, rispondendo - lo si ribadisce -
  nella sua qualità di presidente di Commissione circa le
  dichiarazioni del proprietario di una compagnia aerea
  straniera, replicava polemicamente che "in questo momento è
  poco opportuno qualsiasi intervento da parte di chi ha
  interesse a prendere le ricche rotte italiane, soprattutto
  facendo da testa di legno ai tedeschi".  Nella foga della
  polemica l'onorevole Perticaro esortava inoltre Lauda "a
  preoccuparsi della sua compagnia sui cui velivoli io non
  salirei mai".
     Per completezza va detto che Niki Lauda non ha ritenuto di
  sporgere querela in prima persona e, proprio rilevando
  l'assenza della querela, il giudice ha già prosciolto
  l'onorevole Perticaro dall'accusa di diffamazione nei
  confronti dell'ex pilota austriaco.
     La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 5
  febbraio 1997, procedendo anche all'audizione dell'ex deputato
  Perticaro.  Quest'ultimo ha fatto presente il contesto
  squisitamente politico nel quale si inserivano le sue
  dichiarazioni, che peraltro non erano da intendersi come tali,
  bensì come frasi genericamente proferite in un colloquio con
  un giornalista, senza l'intenzione di formulare specifici
  giudizi tali da poter essere considerati diffamatori.  Il
  medesimo ha inoltre ricordato come quell'intervista si
  collocasse nel corso di una difficilissima mediazione politica
  che aveva visto come protagonista la Commissione trasporti,
  che aveva svolto numerose audizioni delle parti
  interessate.
     La Giunta, verificata la natura essenzialmente politica
  delle dichiarazioni e la stretta connessione delle medesime
  con le funzioni parlamentari svolte dall'onorevole Perticaro,
  ha pertanto deliberato, all'unanimità, di dichiarare che i
  fatti per i quali è in corso il procedimento concernono
  opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
  delle sue funzioni.
                                 Filippo BERSELLI,  Relatore.
 
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