| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
PARENTI
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale in
relazione alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE 10^ PENALE -
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 24 ottobre 1996
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TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 10^ Penale
Il tribunale di Roma, Sezione 10^ Penale composto da:
D'Andria Mario Lucio, presidente
Capozza Vincenzo, giudice
Fiordalisi Albina, giudice
alla pubblica udienza del 14 ottobre 1996 ha pronunciato e
pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
ORDINANZA
nel procedimento instaurato nei confronti di Parenti
Tiziana, nata a Pisa il 16 aprile 1950, imputata del reato
previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale in
relazione alla legge 8 febbraio 1948 perché, mediante
dichiarazioni rese all'agenzia stampa AGI e riprese da
numerosi quotidiani a diffusione nazionale, offendeva la
reputazione ed il prestigio del dottor Paolo Ielo, sostituto
procuratore della Repubblica c/o il tribunale di Milano.
Infatti l'onorevole Tiziana Parenti, a seguito di
archiviazione disposta dal GIP di Milano del procedimento nei
confronti di Stefanini Marcello, criticando le motivazioni con
le quali il pubblico ministero Ielo aveva richiesto tale
provvedimento di archiviazione, tra l'altro, affermava:
"Capisco la difficoltà di un pubblico ministero giovane come
Ielo di appropriarsi di un'indagine così complessa, e infatti
le sue giustificazioni evidenziano proprio la sua giovinezza e
la sua inesperienza... mi auguro che le sue modestissime
giustificazioni siano dettate solo dalla giovane età e non da
malafede, poiché è evidente la loro risibilità a motivare
l'archiviazione di un procedimento così ampio ed in parte già
completo...".
In Roma, 6 maggio 1995 - querela del 7 maggio 1995.
Rilevato che la difesa dell'imputata ha chiesto, in via
principale, l'applicazione dell'articolo 129 del codice di
procedura penale, sul presupposto che sussistano nel caso di
specie le condizioni richieste dall'articolo 68 della
Costituzione, poiché le dichiarazioni indicate nel capo
d'imputazione sarebbero qualificabili come opinioni espresse
dalla Parenti nell'esercizio delle sue funzioni di
parlamentare;
ritenuto che tale richiesta non può essere accolta,
poiché allo stato non risulta provato che quelle dichiarazioni
siano state rese nell'ambito di attività divulgative connesse
all'esercizio delle suddette funzioni;
ritenuto, peraltro, che ai sensi dell'articolo 2, comma
4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 (attualmente in
vigore, non
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essendo ancora scaduti i termini per la sua conversione in
legge) deve disporsi la trasmissione di copia degli atti alla
Camera dei deputati per le determinazioni di sua
competenza;
PER QUESTI MOTIVI
dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei
deputati per le determinazioni di sua competenza, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, decreto-legge n. 466 del 1996.
Il Presidente
(Dottor Mario Lucio D'Andria)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: CARMELO CARRARA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
PARENTI
per il reato di cui all'articolo 595, del codice penale in
relazione
alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Diffamazione col mezzo
della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE 10^ PENALE -
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 24 ottobre 1997
Presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1997
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Onorevoli Colleghi! - La presente richiesta di
deliberazione in materia di insindacabilità nei riguardi
dell'onorevole Tiziana Parenti riguarda un procedimento penale
innanzi al Tribunale di Roma ed instaurato a carico della
stessa in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa in
danno del dottor Paolo Ielo, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano. Quest'ultimo,
infatti, aveva sporto querela nei confronti della Parenti
asserendo che la stessa parlamentare, mediante dichiarazioni
rese all'agenzia di stampa AGI e riprese da numerosi
quotidiani a diffusione nazionale, aveva offeso la reputazione
ed il prestigio dell'esponente a causa e nell'esercizio delle
funzioni svolte dal predetto presso l'ufficio giudiziario
sopra menzionato. Assumeva in particolare il querelante che
l'onorevole Tiziana Parenti, a seguito di archiviazione
disposta dal giudice per le indagini preliminari di Milano nel
procedimento nei confronti di Stefanini Marcello, criticando
le motivazioni che avrebbero indotto il pubblico ministero a
richiedere tale provvedimento di archiviazione, avrebbe, tra
l'altro, affermato: "Capisco la difficoltà di un pubblico
ministero giovane come Ielo di appropriarsi di un'indagine
così complessa, e infatti le sue giustificazioni evidenziano
proprio la sua giovinezza e la sua inesperienza... mi auguro
che le sue modestissime giustificazioni siano dettate solo
dalla giovane età e non da malafede, poiché è evidente la loro
risibilità a motivare l'archiviazione di un procedimento così
ampio ed in parte già completo...".
Ciò premesso, ritiene la Giunta che le parole espresse
dalla Parenti rientrano in un contesto politico per l'attività
svolta dalla parlamentare nell'esercizio di critica politica
nei confronti di un potere giudiziario che aveva dato adito
proprio in quel lasso di tempo a censure svolte anche in sede
parlamentare circa il corretto uso dei poteri di indagine
rivolti spesso verso determinate fazioni o partiti politici e
che non aveva minimamente intaccato altre aree politiche con
quell'azione investigativa che prima la Procura di Milano
aveva in quel tempo condotto con particolare incisività. In
particolare la Parenti lamentava la scarsa propensione di
quell'ufficio giudiziario ad orientare le indagini su un
filone investigativo a carico di esponenti del PCI nei
confronti dei quali il giudice per le indagini preliminari di
Milano per ben due volte aveva respinto la richiesta di
archiviazione del pubblico ministero. Pertanto, la Parenti si
doleva della concentrazione delle indagini verso una sola
direzione e lamentava lo scarso interesse dimostrato da
quell'ufficio giudiziario in procedimenti penali a carico di
esponenti di una certa area politica. Vi è poi da osservare
che l'onorevole Parenti, proprio in seguito alle dichiarazioni
rese in precedenza dal pubblico ministero Ielo in sede di
ispezione ministeriale, era stata fatta oggetto di un attacco
nella sua qualità di Presidente della Commissione Parlamentare
Antimafia, tant'è che uno dei Commissari ne aveva richiesto
esplicitamente le dimissioni. Ed, invero, già nel testo
riportato dall'agenzia stampa l'onorevole Parenti replicava
alle critiche che le erano state rivolte nella qualità di
Presidente della Commissione Antimafia per la conduzione delle
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indagini avviate sulle cosiddette cooperative rosse. Le
cennate considerazioni convincono la Giunta che le
dichiarazioni rese alla stampa dalla Parenti, a prescindere o
meno della sussistenza degli estremi soggettivi ed oggettivi
della fattispecie penale contestata, sono frutto di
un'attività svolta in un preciso contesto politico e
nell'esercizio delle funzioni di parlamentare e che, quindi,
come tali, rientrano nel novero di quelle coperte
dall'insindacabilità a norma dell'articolo 68, primo comma
della Costituzione.
Carmelo CARRARA, Relatore.
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