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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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67
DOC4T-0045
DOC IV ter n. 45 Legisl. XIII
28-10-96 [ DOC13-4TER-45 DO C134TER0045 13DOC4TER 00045 DOC13-4TER-45A 13DOC4TER 00045 A 000300032 DOC4TER 00045 000004T004500000101000309SI1 3 000101000331SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 28 ottobre 1996
 
                              Pag.2
 
      Il giudice istruttore,
        esaminati gli atti,
        premesso che con citazione notificata il 13 dicembre
  1995 l'onorevole Roberto Maroni ha convenuto in giudizio
  l'onorevole Vittorio Sgarbi e la spa RTI, deducendo il
  carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dal convenuto
  nel corso delle puntate della trasmissione "Sgarbi Quotidiani"
  andate in onda su Canale Cinque i giorni 14 dicembre 1994 e 6
  gennaio 1995 e nel corso di interviste ad agenzia di stampa,
  svoltesi il 7 e l'8 gennaio 1995;
        rilevato che le dichiarazioni contestate sono le
  seguenti: "  Io non voglio Maroni, Bossi, la Pivetti, questi
  incapaci senza un pensiero, senza un'idea, senza nulla ... non
  voglio l'Italia di questi inesistenti personaggi che governano
  col furto da sempre ancora vogliono continuare con l'autorità
  e il fascismo, la violenza e l'incapacità ..." (trasmissione
  televisiva del 14 dicembre 1994); "Maroni, Maroni, con queste
  gambe corte, quella cosa, quei discorsi dissennati che non sa
  nulla, nulla di nulla, è peggio di Bossi ...  Loro non ci
  possono andare all'estero.  E' bene che si chiudano nei loro
  recinti in mezzo alle galline, ai polli, dove sono sempre
  stati.  Questo è il livello medio di questi traditori ... gente
  che deve tornare alla scuola elementare ... gente
  impresentabile esteticamente, culturalmente, privi di idee e
  di pensiero, di civiltà, privi di tutto, capaci soltanto di
  minacciare dopo aver rubato come quelli che hanno tentato di
  abbattere ... hanno diviso le poltrone (che) corrispondono ad
  uno stipendio che viene dato a persone al di fuori delle loro
  capacità e quindi chi è nominato ... è complice dei ladri"
  (trasmissione televisiva del 6 gennaio 1995); "confermo quanto
  detto ovvero che in condizioni normali lui, Bossi e Pivetti
  avrebbero fatto al massimo i consiglieri comunali nei loro
  rispettivi paesi" (intervista del 7 gennaio 1995); "i venti
  miliardi ...  (andrebbero devoluti) ... alle centinaia di
  detenuti in attesa di giudizio che, anche per il comportamento
  del Ministro Maroni, hanno subito gravissime ingiustizie  "
  (intervista dell'8 gennaio 1995);
        ritenuto che la normativa di cui al decreto-legge 6
  settembre 1996, n. 466 deve considerarsi di immediata
  applicazione anche relativamente ai giudizi introdotti
  anteriormente all'entrata in vigore di essa;
        ritenuto che le predette dichiarazioni non rientrino
  nella previsione del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge
  6 settembre 1996, n. 466, né possano qualificarsi "attività
  divulgative connesse", ai sensi del comma 3 della medesima
  norma, talché deve procedersi, ai sensi dei successivi commi 4
  e 5, alla trasmissione di copia degli atti alla Camera dei
  deputati ed alla sospensione del giudizio;
        ritenuto che la sostanziale brevità del periodo di
  sospensione previsto dalla normativa in esame debba indurre ad
  escludere
 
                              Pag.3
 
  l'opportunità di procedere ad una separazione delle cause, ai
  sensi dell'articolo 103, secondo comma, del codice di
  procedura civile;
                      PER QUESTI MOTIVI
      dispone la sospensione del giudizio;
      manda alla cancelleria perché copia degli atti sia
  trasmessa alla Camera dei deputati.
      Roma, 23 ottobre 1996.
                    Il giudice istruttore
                      Massimo Crescenzi
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                (Relatore: CARMELO CARRARA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
               TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 28 ottobre 1996
         Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1997
 
                              Pag.2
 
    Onorevoli Colleghi! - La presente richiesta di
  deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei
  confronti del deputato Sgarbi è stata trasmessa dal giudice
  istruttore del tribunale di Roma il 28 ottobre 1996,
  nell'ambito di un procedimento civile instaurato con citazione
  notificata il 13 dicembre 1995 dall'onorevole Roberto Maroni,
  il quale ha convenuto in giudizio l'onorevole Vittorio Sgarbi
  e la Spa RTI, deducendo il carattere diffamatorio delle
  dichiarazioni rese dal convenuto nel corso delle puntate della
  trasmissione "Sgarbi Quotidiani" andate in onda su Canale
  Cinque i giorni 14 dicembre 1994 e 6 gennaio 1995 e nel corso
  di interviste ad agenzia di stampa, svoltesi il 7 e l'8
  gennaio 1995.
     Le dichiarazioni contestate sono le presenti: "  Io non
  voglio Maroni, Bossi, la Pivetti, questi incapaci senza un
  pensiero, senza un'idea, senza nulla ... non voglio l'Italia
  di questi inesistenti personaggi che governano col furto da
  sempre ancora vogliono continuare con l'autorità e il
  fascismo, la violenza e l'incapacità ...  " (trasmissione
  televisiva del 14 dicembre 1994) "  Maroni, Maroni, con
  queste gambe corte, quella cosa, quei discorsi dissennati che
  non sa nulla, nulla di nulla, è peggio di Bossi...  Loro non ci
  possono andare all'estero.  E' bene che si chiudano nei loro
  recinti in mezzo alle galline, ai polli, dove sono sempre
  stati.  Questo è il livello medio di questi traditori... gente
  che deve tornare alla scuola elementare... gente
  impresentabile esteticamente, culturalmente, privi di idee e
  di pensiero, di civiltà, privi di tutto, capaci soltanto di
  minacciare dopo aver rubato come quelli che hanno tentato di
  abbattere... hanno diviso le poltrone (che) corrispondono ad
  uno stipendio che viene dato a persone al di fuori delle loro
  capacità e quindi chi è nominato ... è complice dei ladri"
  (trasmissione televisiva del 6 gennaio 1995) "  confermo
  quanto detto ovvero e "dei ladri" che in condizioni normali
  lui, Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i consiglieri
  comunali nei loro rispettivi paesi"  (intervista del 7
  gennaio 1995) ("  i venti miliardi ...  (andrebbero devoluti)
  ... alle centinaia di detenuti in attesa di giudizio che,
  anche per il comportamento del Ministro Maroni, hanno subìto
  gravissime ingiustizie  ") (intervista dell'8 gennaio
  1995);
     Ciò premesso, ritiene preliminarmente la Giunta che le
  questioni poste all'esame della Camera debbano essere
  esaminate separatamente e ciò sia perché non si sono esaurite
  in un unico contesto storico, sia perché oggettivamente
  riguardano diverse esternazioni dell'onorevole Sgarbi svolte,
  e nel corso delle trasmissioni "Sgarbi Quotidiani", e in
  occasione di interviste rilasciate ad agenzie di stampa.
  Nulla, peraltro, osta affinché al giudizio finale si pervenga
  attraverso i singoli punti della decisione.
     Orbene, ad esame della Giunta appare indubbio che le
  dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi nel corso della
  trasmissione televisiva del 14 dicembre 1994 e in occasione
  delle interviste del 7 e 8 gennaio 1995 si legano univocamente
  ad un preciso contesto politico costituito dall'episodio dal
  finanziamento illecito dei partiti che aveva avuto come
  protagonista l'onorevole Bossi, e dall'episodio del
  "ribaltone" che aveva determinato la caduta del Governo
 
                              Pag.3
 
  Berlusconi ed ancora dal comportamento poco credibile e
  contraddittorio posto in essere dall'onorevole Maroni a
  proposito della sottoscrizione dell'ormai famoso decreto
  "Biondi" in materia di custodia cautelare.  Sotto tal profilo,
  anche se in termini poco decorosi, le dichiarazioni
  dell'onorevole Sgarbi si inquadrano nel diritto di critica
  politica e come tali si possono inquadrare tra le
  manifestazioni divulgative della funzione parlamentare;
  pertanto, in ordine a tali episodi, la Giunta per le
  autorizzazioni propone all'Assemblea di deliberare che tali
  fatti devono essere considerati insindacabili a norma
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
     A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi in ordine
  alle altre dichiarazioni contestate dall'onorevole Maroni;
  tali dichiarazioni, invero, investono non già una valutazione
  e un'opinione politica, bensì un giudizio estetico e
  dispregiativo nei confronti dell'onorevole Maroni, del tutto
  sganciato da qualsiasi fatto politico strettamente inerente la
  persona dell'ex Ministro degli Interni.  Ed invero gli epiteti
  ingiuriosi rivolti alla complessione fisica dell'onorevole
  Maroni, al suo livello culturale e sociale, ad un presunto
  allineamento di questi con persone protagoniste di fatti
  suscettibili di valutazione penale, non possono in alcun modo
  annoverarsi tra le opinioni espresse da un deputato
  nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto totalmente avulse
  da un contesto politico.
     Pertanto, ritiene la Giunta di proporre all'Assemblea la
  sindacabilità delle espressioni lesive pronunciate dal
  deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva del 6
  gennaio 1995, così come riportate nel testo dell'ordinanza del
  Tribunale di Roma del 23 ottobre 1996.
                                Carmelo CARRARA,  Relatore. 
 
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