| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 28 ottobre 1996
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Il giudice istruttore,
esaminati gli atti,
premesso che con citazione notificata il 13 dicembre
1995 l'onorevole Roberto Maroni ha convenuto in giudizio
l'onorevole Vittorio Sgarbi e la spa RTI, deducendo il
carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dal convenuto
nel corso delle puntate della trasmissione "Sgarbi Quotidiani"
andate in onda su Canale Cinque i giorni 14 dicembre 1994 e 6
gennaio 1995 e nel corso di interviste ad agenzia di stampa,
svoltesi il 7 e l'8 gennaio 1995;
rilevato che le dichiarazioni contestate sono le
seguenti: " Io non voglio Maroni, Bossi, la Pivetti, questi
incapaci senza un pensiero, senza un'idea, senza nulla ... non
voglio l'Italia di questi inesistenti personaggi che governano
col furto da sempre ancora vogliono continuare con l'autorità
e il fascismo, la violenza e l'incapacità ..." (trasmissione
televisiva del 14 dicembre 1994); "Maroni, Maroni, con queste
gambe corte, quella cosa, quei discorsi dissennati che non sa
nulla, nulla di nulla, è peggio di Bossi ... Loro non ci
possono andare all'estero. E' bene che si chiudano nei loro
recinti in mezzo alle galline, ai polli, dove sono sempre
stati. Questo è il livello medio di questi traditori ... gente
che deve tornare alla scuola elementare ... gente
impresentabile esteticamente, culturalmente, privi di idee e
di pensiero, di civiltà, privi di tutto, capaci soltanto di
minacciare dopo aver rubato come quelli che hanno tentato di
abbattere ... hanno diviso le poltrone (che) corrispondono ad
uno stipendio che viene dato a persone al di fuori delle loro
capacità e quindi chi è nominato ... è complice dei ladri"
(trasmissione televisiva del 6 gennaio 1995); "confermo quanto
detto ovvero che in condizioni normali lui, Bossi e Pivetti
avrebbero fatto al massimo i consiglieri comunali nei loro
rispettivi paesi" (intervista del 7 gennaio 1995); "i venti
miliardi ... (andrebbero devoluti) ... alle centinaia di
detenuti in attesa di giudizio che, anche per il comportamento
del Ministro Maroni, hanno subito gravissime ingiustizie "
(intervista dell'8 gennaio 1995);
ritenuto che la normativa di cui al decreto-legge 6
settembre 1996, n. 466 deve considerarsi di immediata
applicazione anche relativamente ai giudizi introdotti
anteriormente all'entrata in vigore di essa;
ritenuto che le predette dichiarazioni non rientrino
nella previsione del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge
6 settembre 1996, n. 466, né possano qualificarsi "attività
divulgative connesse", ai sensi del comma 3 della medesima
norma, talché deve procedersi, ai sensi dei successivi commi 4
e 5, alla trasmissione di copia degli atti alla Camera dei
deputati ed alla sospensione del giudizio;
ritenuto che la sostanziale brevità del periodo di
sospensione previsto dalla normativa in esame debba indurre ad
escludere
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l'opportunità di procedere ad una separazione delle cause, ai
sensi dell'articolo 103, secondo comma, del codice di
procedura civile;
PER QUESTI MOTIVI
dispone la sospensione del giudizio;
manda alla cancelleria perché copia degli atti sia
trasmessa alla Camera dei deputati.
Roma, 23 ottobre 1996.
Il giudice istruttore
Massimo Crescenzi
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: CARMELO CARRARA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
SGARBI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 28 ottobre 1996
Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1997
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Onorevoli Colleghi! - La presente richiesta di
deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei
confronti del deputato Sgarbi è stata trasmessa dal giudice
istruttore del tribunale di Roma il 28 ottobre 1996,
nell'ambito di un procedimento civile instaurato con citazione
notificata il 13 dicembre 1995 dall'onorevole Roberto Maroni,
il quale ha convenuto in giudizio l'onorevole Vittorio Sgarbi
e la Spa RTI, deducendo il carattere diffamatorio delle
dichiarazioni rese dal convenuto nel corso delle puntate della
trasmissione "Sgarbi Quotidiani" andate in onda su Canale
Cinque i giorni 14 dicembre 1994 e 6 gennaio 1995 e nel corso
di interviste ad agenzia di stampa, svoltesi il 7 e l'8
gennaio 1995.
Le dichiarazioni contestate sono le presenti: " Io non
voglio Maroni, Bossi, la Pivetti, questi incapaci senza un
pensiero, senza un'idea, senza nulla ... non voglio l'Italia
di questi inesistenti personaggi che governano col furto da
sempre ancora vogliono continuare con l'autorità e il
fascismo, la violenza e l'incapacità ... " (trasmissione
televisiva del 14 dicembre 1994) " Maroni, Maroni, con
queste gambe corte, quella cosa, quei discorsi dissennati che
non sa nulla, nulla di nulla, è peggio di Bossi... Loro non ci
possono andare all'estero. E' bene che si chiudano nei loro
recinti in mezzo alle galline, ai polli, dove sono sempre
stati. Questo è il livello medio di questi traditori... gente
che deve tornare alla scuola elementare... gente
impresentabile esteticamente, culturalmente, privi di idee e
di pensiero, di civiltà, privi di tutto, capaci soltanto di
minacciare dopo aver rubato come quelli che hanno tentato di
abbattere... hanno diviso le poltrone (che) corrispondono ad
uno stipendio che viene dato a persone al di fuori delle loro
capacità e quindi chi è nominato ... è complice dei ladri"
(trasmissione televisiva del 6 gennaio 1995) " confermo
quanto detto ovvero e "dei ladri" che in condizioni normali
lui, Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i consiglieri
comunali nei loro rispettivi paesi" (intervista del 7
gennaio 1995) (" i venti miliardi ... (andrebbero devoluti)
... alle centinaia di detenuti in attesa di giudizio che,
anche per il comportamento del Ministro Maroni, hanno subìto
gravissime ingiustizie ") (intervista dell'8 gennaio
1995);
Ciò premesso, ritiene preliminarmente la Giunta che le
questioni poste all'esame della Camera debbano essere
esaminate separatamente e ciò sia perché non si sono esaurite
in un unico contesto storico, sia perché oggettivamente
riguardano diverse esternazioni dell'onorevole Sgarbi svolte,
e nel corso delle trasmissioni "Sgarbi Quotidiani", e in
occasione di interviste rilasciate ad agenzie di stampa.
Nulla, peraltro, osta affinché al giudizio finale si pervenga
attraverso i singoli punti della decisione.
Orbene, ad esame della Giunta appare indubbio che le
dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi nel corso della
trasmissione televisiva del 14 dicembre 1994 e in occasione
delle interviste del 7 e 8 gennaio 1995 si legano univocamente
ad un preciso contesto politico costituito dall'episodio dal
finanziamento illecito dei partiti che aveva avuto come
protagonista l'onorevole Bossi, e dall'episodio del
"ribaltone" che aveva determinato la caduta del Governo
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Berlusconi ed ancora dal comportamento poco credibile e
contraddittorio posto in essere dall'onorevole Maroni a
proposito della sottoscrizione dell'ormai famoso decreto
"Biondi" in materia di custodia cautelare. Sotto tal profilo,
anche se in termini poco decorosi, le dichiarazioni
dell'onorevole Sgarbi si inquadrano nel diritto di critica
politica e come tali si possono inquadrare tra le
manifestazioni divulgative della funzione parlamentare;
pertanto, in ordine a tali episodi, la Giunta per le
autorizzazioni propone all'Assemblea di deliberare che tali
fatti devono essere considerati insindacabili a norma
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi in ordine
alle altre dichiarazioni contestate dall'onorevole Maroni;
tali dichiarazioni, invero, investono non già una valutazione
e un'opinione politica, bensì un giudizio estetico e
dispregiativo nei confronti dell'onorevole Maroni, del tutto
sganciato da qualsiasi fatto politico strettamente inerente la
persona dell'ex Ministro degli Interni. Ed invero gli epiteti
ingiuriosi rivolti alla complessione fisica dell'onorevole
Maroni, al suo livello culturale e sociale, ad un presunto
allineamento di questi con persone protagoniste di fatti
suscettibili di valutazione penale, non possono in alcun modo
annoverarsi tra le opinioni espresse da un deputato
nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto totalmente avulse
da un contesto politico.
Pertanto, ritiene la Giunta di proporre all'Assemblea la
sindacabilità delle espressioni lesive pronunciate dal
deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva del 6
gennaio 1995, così come riportate nel testo dell'ordinanza del
Tribunale di Roma del 23 ottobre 1996.
Carmelo CARRARA, Relatore.
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