| DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ESECUZIONE DELL'ACCOMPAGNAMENTO
COATTIVO
nei confronti del deputato
BOSSI
in qualità di persona informata sui fatti,
nell'ambito del procedimento penale n. 1336/96 mod. 44
TRASMESSA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI
BRESCIA
il 22 agosto 1996
Pervenuta alla Presidenza il 28 agosto 1996
Pag.2
All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma
Ai sensi degli articoli 68, comma 2, della Costituzione,
3, comma 1, decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357, 377 e 133
codice procedura penale si richiede l'autorizzazione a
disporre l'accompagnamento coattivo presso questo Ufficio per
rispondere in qualità di persona informata sui fatti per cui
si procede nell'ambito del procedimento penale n. 1336/96
modello 44, dell'onorevole Umberto Bossi, deputato al
Parlamento italiano.
I fatti sui quali si fonda la presente richiesta possono
così essere brevemente riassunti.
In data 12 agosto 1996 la DIGOS della Questura di Brescia
trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Brescia una segnalazione relativa ad un articolo di stampa
pubblicato sul quotidiano il Corriere della Sera
riportante una intervista rilasciata dall'onorevole Umberto
Bossi al giornalista Fabio Cavalera.
Nell'intervista l'onorevole Bossi dichiarava di essere in
possesso di un documento contenente una deposizione di tale
colonnello Ciera, appartenente al Dipartimento "D" del SISMI,
resa al Comitato Parlamentare di controllo sull'operato dei
Servizi Segreti, deposizione nella quale, tra l'altro,
l'ufficiale riferiva di un progetto del SISMI relativo ad un
attentato da compiere nella sede di una banca di una città del
Nord, per attribuirne le responsabilità alla Lega Nord.
1A seguito della suddetta segnalazione questo Ufficio, con
provvedimento del Procuratore della Repubblica del 13 agosto
1996, apriva un procedimento penale a carico di ignoti per i
reati di cui agli articoli 270- bis, 323, 328, 476, 656
codice penale.xe
Nell'ambito delle indagini preliminari venivano sentite,
in qualità di persone informate sui fatti, il giornalista
Fabio Cavalera del Corriere della Sera- autore
dell'articolo pubblicato il 12 agosto 1996 - ed il giornalista
Daniele Vimercati, presente alla intervista resa
dall'onorevole Bossi al Cavalera l'11 agosto 1996.
Al fine di meglio chiarire il senso delle affermazioni
rese dall'onorevole Bossi nel suddetto articolo, anche alla
luce di quanto dallo stesso dichiarato in varie interviste
rese agli organi di informazione nei giorni 12, 13, 14 e 15
agosto (interviste nelle quali il parlamentare sostanzialmente
"smentiva" quanto riportato dal Corriere della Sera il
12 agosto 1996), si rendevano necessari, da una parte
l'acquisizione del documento richiamato dall'onorevole Bossi
al fine di verificarne la paternità ed il contenuto dovendosi
lo stesso considerare corpo di reato o comunque cosa
pertinente ai reati ed utile all'accertamento dei fatti per i
quali si procede, dall'altra l'audizione dello stesso Bossi
quale persona informata sui fatti.
A tal fine con provvedimento del 13 agosto 1996,
notificato in pari data a mani dell'onorevole Bossi, il
parlamentare veniva invitato ad esibire la documentazione in
suo possesso nonché a presentarsi quale persona informata sui
fatti ex articolo 377 codice procedura penale in data 16
agosto 1996 dinanzi al P.M. procedente.
In sede di notifica dell'atto l'onorevole Bossi si
rifiutava di consegnare il documento richiesto "riservandosi"
di trasmetterlo nei giorni successivi alla Autorità
giudiziaria procedente (vds. relazione di servizio DIGOS
Brescia del 14 agosto 1996).
Si fa rilevare infine come, alla data odierna, l'onorevole
Bossi non abbia trasmesso il documento surrichiamato.
In data 16 agosto 1996, l'onorevole Bossi non si
presentava dinanzi a questo P.M. peraltro senza addurre alcun
legittimo impedimento così come previsto dall'articolo 377
codice procedura penale.
Si provvedeva quindi a nuova citazione del parlamentare
per il giorno 19 agosto 1996 notificando il relativo decreto
in data 17 agosto 1996 a mani dello stesso onorevole Bossi.
Anche in tale circostanza l'onorevole Bossi non si
presentava dinanzi alla A.G. senza addurre alcun legittimo
impedimento.
Pag.3
Alla luce delle suesposte circostanze il sottoscritto
sostituto procuratore dottor Silvio Bonfigli:
1) rilevata la assoluta necessità di assumere
l'onorevole Umberto Bossi quale persona informata sui fatti
nonché di acquisire il documento in suo possesso richiamato
nell'intervista dell'11 agosto 1996, indispensabile per
l'ulteriore corso delle indagini trattandosi di corpo di reato
o comunque cosa pertinente ai reati per i quali si procede ed
utile ai fini dell'indagine;
2) considerata l'esigenza di acquisire l'anzidetto
documento al fine di verificarne il contenuto nonché di
risalire, ove possibile, alla paternità dello stesso;
3) considerato che l'onorevole Bossi, membro del
Parlamento italiano, citato a comparire dinanzi al P.M. di
Brescia ai sensi dell'articolo 377 codice procedura penale
dapprima in data 16 agosto 1996 e successivamente in data 19
agosto 1996 non si è presentato senza addurre alcun legittimo
impedimento.
Visti gli articoli 68, comma 2, della Costituzione, 3,
comma 1, decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357, 377 e 133
codice procedura penale,
richiede
l'autorizzazione ad eseguirsi l'allegato decreto di
accompagnamento coattivo dell' onorevole Umberto Bossi nato a
Cassago Magnago (VA) il 19 settembre 1941, residente in
Gemonio (VA) via Verbanio n. 11, presso gli uffici di questa
Procura della Repubblica in qualità di persona informata sui
fatti.
(Si omette l'elenco degli atti allegati).
Segnalazione DIGOS di Brescia del 12 agosto 1996 ed atti
allegati.
Richiesta esibizione atti e citazione ex articolo 377
codice procedura penale del 13 agosto 1996 con relata di
notifica.
Nota Digos Brescia del 14 agosto 1996.
P.V. s.i.t. rese da Cavalera Fabio Antonio al P.M. di
Brescia il 14 agosto 1996.
P.V. s.i.t. rese da Vimercati Daniele al P.M. di Brescia
il 16 agosto 1996.
Decreto di citazione di persone informate sui fatti ex
articolo 377 codice procedura penale del 16 agosto 1996 con
relata di notifica.
P.V. s.i.t. rese da Rivolta Donata al P.M. di Brescia il
19 agosto 1996.
P.V. s.i.t. rese da Boatti Giorgio al P.M. di Brescia il
19 agosto 1996.
Decreto di accompagnamento coattivo emesso il 19 agosto
1996.
Brescia, 19 agosto 1996.
Il procuratore della Repubblica
Silvio Bonfigli, sost.
Visto, il procuratore della Repubblica
Giancarlo Tarquini
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
(Relatore: SAPONARA)
sulla
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ESECUZIONE DELL'ACCOMPAGNAMENTO
COATTIVO
nei confronti del deputato
BOSSI
in qualità di persona informata sui fatti, nell'ambito
di un procedimento penale
(n. 1336/96 mod. 44 Proc. Trib. Brescia)
TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
il 22 agosto 1996
Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
Pag.2
Onorevoli Colleghi, con provvedimento del 22 agosto
1996 il sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia Dott. Silvio Bonfigli chiedeva
l'autorizzazione a procedere all'accompagnamento coattivo
dell'onorevole Umberto Bossi, deputato al Parlamento italiano,
quale persona informata sui fatti nell'ambito del procedimento
penale nr. 1336/96 a carico di ignoti.
La vicenda da cui è scaturito il succitato procedimento
penale, e che a suo tempo ha avuto una discreta eco sui mezzi
d'informazione, è quella del presunto complotto ai danni della
Lega Nord da parte del SISMI, "denunciato" dall'onorevole
Bossi in un'intervista resa al quotidiano "Il Corriere della
sera" in data 12 agosto 1996.
In tale intervista l'onorevole Bossi affermava di essere
in possesso di una deposizione resa da tale colonnello Ciera,
appartenente al dipartimento D del SISMI, in cui quest'ultimo
rivelava un progetto, elaborato dal SISMI, inerente un
attentato da compiersi ai danni di una sede di banca sita in
una città del nord al fine di attribuirne la responsabilità
alla Lega Nord.
Nei giorni successivi all'intervista in questione
l'onorevole Bossi rilasciava diverse dichiarazioni agli organi
d'infor- mazione in cui, in buona sostanza, ve- niva smentito
il contenuto dell'intervista stessa.
Al fine di chiarire la vicenda, anche atteso il tenore
contraddittorio delle dichiarazioni rese quali persone
informate sui fatti dal giornalista Fabio Cavalera (autore
dell'intervista) e Daniele Vimercati (presente alla
circostanza), l'onorevole Bossi veniva invitato (con
provvedimento del 13 agosto 1996 notificato a mani in pari
data) ad esibire la documentazione in suo possesso (quale
corpo del reato o, comunque, cosa pertinente al reato ed utile
al proseguimento delle indagini) nonché a presentarsi dinnanzi
al pubblico ministero procedente ai sensi dell'articolo 377
del codice di procedura penale.
Entrambi gli inviti rimanevano inevasi da parte
dell'onorevole Bossi che, in sede di notifica, rifiutava di
consegnare la documentazione richiesta, ed ometteva, altresì,
di presentarsi (senza addurre alcun giustificato motivo)
all'audizione prevista per il giorno 16 settembre 1996.
Nuovamente citato per il giorno 19 agosto 1996 l'onorevole
Bossi ancora una volta non si presentava senza addurre alcun
giustificato motivo.
Le dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi nell'intervista
al "Corriere della sera" non rientrano tra quelle ritenute
insindacabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 68 della
Costituzione.
Appare fuor di dubbio, infatti, che, da un lato, non sono
state espresse opinioni bensì rappresentato un asserito fatto
storico e che ciò è avvenuto in un ambito estraneo alle
funzioni parlamentari garantite dalla carta costituzionale.
Non risulta, comunque, ravvisabile alcun intento persecutorio
nei confronti dell'onorevole Bossi da parte dell'autorità
giudiziaria procedente.
Ciò anche atteso che l'attività d'indagine della stessa
appare volta al chiarimento di una vicenda denunciata
dall'onorevole Bossi stesso in cui, peraltro, la parte
politica di cui egli è autorevole esponente risulterebbe
vittima di un complotto.
D'altro canto l'audizione dell'onorevole Bossi risulta,
con ogni evidenza, rilevante ai fini della prosecuzione delle
indagini.
Sulla scorta di tali considerazioni la Giunta ha ritenuto,
all'unanimità, di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione
ad eseguire il provvedimento di accompagnamento coattivo nei
confronti dell'onorevole Bossi sia concessa.
Michele SAPONARA, Relatore.
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