Banche dati professionali (ex 3270)
Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4-0006
DOC IV n. 6 Legisl. XIII
28-08-96 [ DOC13-4-6 DO C134 0006 13DOC4 00006 DOC13-4-6A 13DOC4 00006 A 000300022 DOC4 00006 000004 000600000101000322SI1 3 000101000260SI1 2 0000 00 00 ]
                  DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
                 ALL'ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
                     DEL CORPO DEL REATO
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
    nell'ambito del procedimento penale n. 1336/96 mod. 44
  TRASMESSA  DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI
                           BRESCIA
                      il 22 agosto 1996
         Pervenuta alla Presidenza il 28 agosto 1996
 
                              Pag.2
 
  All'onorevole Presidente
  della Camera dei Deputati
  Roma
     Ai sensi degli artt. 68 comma 2 Cost., 3 comma 1
  decreto-legge 10/7/1996 n. 357, 253 segg. c.p.p. si richiede
  l'autorizzazione a procedere al sequestro del corpo di reato
  per cui si procede nell'ambito del proc. pen. n. 1336/96 mod.
  44, sequestro da effettuarsi nei confronti dell'on.  Umberto
  Bossi, deputato al Parlamento italiano.
    I fatti sui quali si fonda la presente richiesta possono
  così essere brevemente riassunti.
    In data 12 agosto 1996 la DIGOS della Questura di
  Brescia trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il
  Tribunale di Brescia una segnalazione relativa ad un articolo
  di stampa pubblicato sul Quotidiano "il Corriere della Sera"
  riportante una intervista rilasciata dall'on.  Umberto Bossi al
  giornalista Fabio Cavalera.
     Nell'intervista l'on.  Bossi dichiarava di essere in
  possesso di un documento contenente una deposizione di tale
  colonnello Ciera, appartenente al Dipartimento "D" del SISMI,
  resa al Comitato Parlamentare di controllo sull'operato dei
  Servizi Segreti, deposizione nella quale, tra l'altro
  l'ufficiale riferiva di un progetto del SISMI relativo ad un
  attentato da compiere nella sede di una banca di una città del
  Nord, per attribuirne le responsabilità alla Lega Nord.
     A seguito della suddetta segnalazione questo Ufficio, con
  provvedimento del Procuratore della Repubblica del 13 agosto
  1996, apriva un procedimento penale a carico di ignoti per i
  reati di cui agli artt. 270 bis, 323, 328, 476, 656 c.p.
     Nell'ambito delle indagini preliminari venivano sentite,
  in qualità di persone informate sui fatti,  il giornalista
  Fabio Cavalera del "Corriere della Sera" - autore
  dell'articolo pubblicato il 12 agosto 1996 - ed il giornalista
  Daniele Vimercati, presente alla intervista resa dall'on.
  Bossi al Cavalera il 11 agosto 1996.
     Al fine di meglio chiarire il senso delle affermazioni
  rese dall'on.  Bossi nel suddetto articolo, anche alla luce di
  quanto dallo stesso dichiarato in varie interviste rese agli
  organi di informazione nei giorni 12, 13, 14 e 15 agosto
  (interviste nelle quali il parlamentare sostanzialmente
  "smentiva" quanto riportato dal Corriere della Sera il 12
  agosto 1996), si rendevano necessari, da una parte
  l'acquisizione del documento richiamato dall'on.  Bossi al fine
  di verificarne la paternità ed il contenuto, dovendosi lo
  stesso considerare corpo del reato o comunque cosa pertinente
  ai reati per i quali si procede ed utile all'accertamento dei
  fatti, dall'altra l'audizione dello stesso On. Bossi quale
  persona informata sui fatti.
     A tal fine con provvedimento del 13 agosto 1996,
  notificato in pari data a mani dell'on.  Bossi,  il
  parlamentare  veniva  invitato  ad  esibire  la documentazione
  in suo possesso nonché a presentarsi quale persona informata
  sui fatti ex articolo 377 c.p.p. in data 16 agosto 1996
  dinanzi al P.M. procedente.
     In sede di notifica dell'atto l'on.  Bossi si rifiutava di
  consegnare il documento richiesto "riservandosi" di
  trasmetterlo nei giorni successivi alla Autorità giudiziaria
  procedente (vds. relazione di servizio DIGOS Brescia del 14
  agosto 1996).
     In data 16 agosto 1996, l'on.  Bossi non si presentava
  dinanzi a questo P.M. né adduceva alcun legittimo impedimento
  così come previsto dall'articolo 377 c.p.p.
     Si provvedeva quindi a nuova citazione del parlamentare
  per il giorno 19 agosto 1996 notificando il relativo decreto
  in data 17 agosto 1996 a mani dello stesso Bossi.
     Anche in tale circostanza l'on.  Bossi non si presentava
  dinanzi alla A.G. senza addurre alcun legittimo
  impedimento.
    Alla luce delle suesposte circostanze il sottoscritto
  sost. proc. dott. Silvio Bonfigli,
    1. rilevata la assoluta necessità di  acquisire il
  documento richiamato nell'intervista dell'11 agosto 1996 ed in
  possesso dell'on.  Bossi, documento necessario per l'ulteriore
  corso delle indagini in quanto
 
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  corpo di reato o comunque cosa pertinente ai reati per i
  quali si procede ed utile all'accertamento dei fatti,
     2. considerata la necessità, attraverso l'acquisizione del
  documento, di verificare il contenuto nonché di risalire, ove
  possibile, alla paternità dello stesso,
     3. rilevato come, alla data odierna, l'on.  Bossi pur
  invitato con provvedimento del 13/8/1996 alla consegna, non
  abbia trasmesso il documento di cui sopra,
    Visti gli artt. 68 comma 2 Cost., 3 decreto-legge
  10/7/1996 n. 357, 253 segg. c.p.p.,
                           RICHIEDE
  l'autorizzazione ad eseguirsi  l'allegato decreto di
  sequestro del documento di cui all'intervista resa dall'on.
  Bossi al quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 12 agosto
  1996 in quanto corpo di reato o comunque cosa pertinente ai
  reati di cui al procedimento penale nr. 1366/96 mod. 44.
  (si omette l'elenco degli atti allegati).
  Brescia 19/8/1996.
                               IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
                                  dr. Silvio  Bonfigli - Sost.
  VISTO,
  IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
                                     Dott. Giancarlo  Tarquini
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
              PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
                   (Relatore:  SAPONARA)
                            sulla
                  DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
                 ALL'ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
                     DEL CORPO DEL REATO
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
            nell'ambito di un procedimento penale
           (n. 1336/96 mod. 44 Proc. Trib.  Brescia)
           TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
                PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
                      il 22 agosto 1996
       Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
 
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     Onorevoli Colleghi, con provvedimento del 22 agosto
  1996 il sostituto procuratore della Repubblica presso il
  Tribunale di Brescia Dott. Silvio Bonfigli chiedeva
  l'autorizzazione a procedere al sequestro di corpo di reato di
  cui al procedimento penale 136/96 mod. 44 a carico di ignoti,
  da effettuarsi nei confronti dell'onorevole Umberto Bossi.
     La vicenda da cui è scaturito il succitato procedimento
  penale, e che a suo tempo ha avuto una discreta eco sui mezzi
  d'informazione, è quella del presunto complotto ai danni della
  Lega Nord da parte del SISMI, "denunciato" dall'on.le Bossi in
  un intervista resa al quotidiano "Il Corriere della sera" in
  data 12 agosto 1996.
     In tale intervista l'onorevole Bossi affermava di essere
  in possesso di una deposizione resa da tale colonnello Ciera,
  appartenente al dipartimento D del SISMI, in cui quest'ultimo
  rivelava un progetto, elaborato dal SISMI, inerente un
  attentato da compiersi ai danni di una sede di banca sita in
  una città del nord al fine di attribuirne la responsabilità
  alla Lega Nord.
     Nei giorni successivi all'intervista in questione
  l'onorevole Bossi rilasciava diverse  dichiarazioni agli
  organi d'informazione in cui, in buona sostanza, veniva
  smentito il contenuto dell'intervista stessa.
     Al fine di chiarire la vicenda, anche atteso il tenore
  contraddittorio delle dichiarazioni rese quali persone
  informate sui fatti dal giornalista Fabio Cavalera (autore
  dell'intervista) e Daniele Vimercati (presente alla
  circostanza), l'onorevole Bossi veniva invitato (con
  provvedimento del 13 agosto 1996 notificato a mani in pari
  data) ad esibire la documentazione in suo possesso (quale
  corpo del reato o, comunque, cosa pertinente al reato ed utile
  al proseguimento delle indagini) nonché a presentarsi dinnanzi
  al pubblico ministero procedente ai sensi dell'articolo 377
  del codice di procedura penale.
     Entrambi gli inviti rimanevano inevasi da parte
  dell'onorevole Bossi che, in sede di notifica, rifiutava di
  consegnare la documentazione richiesta, ed ometteva, altresì,
  di presentarsi (senza addurre alcun giustificato motivo)
  all'audizione prevista per il giorno 16 settembre 1996.
     Nuovamente citato per il giorno 19 settembre 1996
  l'onorevole Bossi ancora una volta non si presentava senza
  addurre alcun giustificato motivo.
     La Giunta ritiene che l'autorizzazione all'esecuzione del
  sequestro del documento in questione vada concessa.
     Non risulta, infatti, ravvisabile alcun intento
  persecutorio nei confronti dell'onorevole Bossi da parte
  dell'autorità giudiziaria procedente.
     Ciò anche atteso che l'attività d'indagine della stessa
  appare volta al chiarimento di una vicenda denunciata
  dall'onorevole Bossi stesso in cui, peraltro, la parte
  politica di cui egli è autorevole esponente risulterebbe
  vittima di un complotto.
     D'altro canto la disponibilità da parte del magistrato
  procedente del documento in questione, risulta, con ogni
  evidenza, rilevante, se non centrale, ai fini
  dell'accertamento dei fatti.
     Sulla scorta di tali considerazioni la Giunta ha ritenuto,
  a maggioranza, di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione
  ad eseguire il provvedimento richiesto nei confronti
  dell'onorevole Bossi sia concessa.
                                 Michele SAPONARA,  relatore.
 
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