| DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
DEL CORPO DEL REATO
nei confronti del deputato
BOSSI
nell'ambito del procedimento penale n. 1336/96 mod. 44
TRASMESSA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI
BRESCIA
il 22 agosto 1996
Pervenuta alla Presidenza il 28 agosto 1996
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All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma
Ai sensi degli artt. 68 comma 2 Cost., 3 comma 1
decreto-legge 10/7/1996 n. 357, 253 segg. c.p.p. si richiede
l'autorizzazione a procedere al sequestro del corpo di reato
per cui si procede nell'ambito del proc. pen. n. 1336/96 mod.
44, sequestro da effettuarsi nei confronti dell'on. Umberto
Bossi, deputato al Parlamento italiano.
I fatti sui quali si fonda la presente richiesta possono
così essere brevemente riassunti.
In data 12 agosto 1996 la DIGOS della Questura di
Brescia trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia una segnalazione relativa ad un articolo
di stampa pubblicato sul Quotidiano "il Corriere della Sera"
riportante una intervista rilasciata dall'on. Umberto Bossi al
giornalista Fabio Cavalera.
Nell'intervista l'on. Bossi dichiarava di essere in
possesso di un documento contenente una deposizione di tale
colonnello Ciera, appartenente al Dipartimento "D" del SISMI,
resa al Comitato Parlamentare di controllo sull'operato dei
Servizi Segreti, deposizione nella quale, tra l'altro
l'ufficiale riferiva di un progetto del SISMI relativo ad un
attentato da compiere nella sede di una banca di una città del
Nord, per attribuirne le responsabilità alla Lega Nord.
A seguito della suddetta segnalazione questo Ufficio, con
provvedimento del Procuratore della Repubblica del 13 agosto
1996, apriva un procedimento penale a carico di ignoti per i
reati di cui agli artt. 270 bis, 323, 328, 476, 656 c.p.
Nell'ambito delle indagini preliminari venivano sentite,
in qualità di persone informate sui fatti, il giornalista
Fabio Cavalera del "Corriere della Sera" - autore
dell'articolo pubblicato il 12 agosto 1996 - ed il giornalista
Daniele Vimercati, presente alla intervista resa dall'on.
Bossi al Cavalera il 11 agosto 1996.
Al fine di meglio chiarire il senso delle affermazioni
rese dall'on. Bossi nel suddetto articolo, anche alla luce di
quanto dallo stesso dichiarato in varie interviste rese agli
organi di informazione nei giorni 12, 13, 14 e 15 agosto
(interviste nelle quali il parlamentare sostanzialmente
"smentiva" quanto riportato dal Corriere della Sera il 12
agosto 1996), si rendevano necessari, da una parte
l'acquisizione del documento richiamato dall'on. Bossi al fine
di verificarne la paternità ed il contenuto, dovendosi lo
stesso considerare corpo del reato o comunque cosa pertinente
ai reati per i quali si procede ed utile all'accertamento dei
fatti, dall'altra l'audizione dello stesso On. Bossi quale
persona informata sui fatti.
A tal fine con provvedimento del 13 agosto 1996,
notificato in pari data a mani dell'on. Bossi, il
parlamentare veniva invitato ad esibire la documentazione
in suo possesso nonché a presentarsi quale persona informata
sui fatti ex articolo 377 c.p.p. in data 16 agosto 1996
dinanzi al P.M. procedente.
In sede di notifica dell'atto l'on. Bossi si rifiutava di
consegnare il documento richiesto "riservandosi" di
trasmetterlo nei giorni successivi alla Autorità giudiziaria
procedente (vds. relazione di servizio DIGOS Brescia del 14
agosto 1996).
In data 16 agosto 1996, l'on. Bossi non si presentava
dinanzi a questo P.M. né adduceva alcun legittimo impedimento
così come previsto dall'articolo 377 c.p.p.
Si provvedeva quindi a nuova citazione del parlamentare
per il giorno 19 agosto 1996 notificando il relativo decreto
in data 17 agosto 1996 a mani dello stesso Bossi.
Anche in tale circostanza l'on. Bossi non si presentava
dinanzi alla A.G. senza addurre alcun legittimo
impedimento.
Alla luce delle suesposte circostanze il sottoscritto
sost. proc. dott. Silvio Bonfigli,
1. rilevata la assoluta necessità di acquisire il
documento richiamato nell'intervista dell'11 agosto 1996 ed in
possesso dell'on. Bossi, documento necessario per l'ulteriore
corso delle indagini in quanto
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corpo di reato o comunque cosa pertinente ai reati per i
quali si procede ed utile all'accertamento dei fatti,
2. considerata la necessità, attraverso l'acquisizione del
documento, di verificare il contenuto nonché di risalire, ove
possibile, alla paternità dello stesso,
3. rilevato come, alla data odierna, l'on. Bossi pur
invitato con provvedimento del 13/8/1996 alla consegna, non
abbia trasmesso il documento di cui sopra,
Visti gli artt. 68 comma 2 Cost., 3 decreto-legge
10/7/1996 n. 357, 253 segg. c.p.p.,
RICHIEDE
l'autorizzazione ad eseguirsi l'allegato decreto di
sequestro del documento di cui all'intervista resa dall'on.
Bossi al quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 12 agosto
1996 in quanto corpo di reato o comunque cosa pertinente ai
reati di cui al procedimento penale nr. 1366/96 mod. 44.
(si omette l'elenco degli atti allegati).
Brescia 19/8/1996.
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dr. Silvio Bonfigli - Sost.
VISTO,
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giancarlo Tarquini
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
(Relatore: SAPONARA)
sulla
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
DEL CORPO DEL REATO
nei confronti del deputato
BOSSI
nell'ambito di un procedimento penale
(n. 1336/96 mod. 44 Proc. Trib. Brescia)
TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
il 22 agosto 1996
Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
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Onorevoli Colleghi, con provvedimento del 22 agosto
1996 il sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia Dott. Silvio Bonfigli chiedeva
l'autorizzazione a procedere al sequestro di corpo di reato di
cui al procedimento penale 136/96 mod. 44 a carico di ignoti,
da effettuarsi nei confronti dell'onorevole Umberto Bossi.
La vicenda da cui è scaturito il succitato procedimento
penale, e che a suo tempo ha avuto una discreta eco sui mezzi
d'informazione, è quella del presunto complotto ai danni della
Lega Nord da parte del SISMI, "denunciato" dall'on.le Bossi in
un intervista resa al quotidiano "Il Corriere della sera" in
data 12 agosto 1996.
In tale intervista l'onorevole Bossi affermava di essere
in possesso di una deposizione resa da tale colonnello Ciera,
appartenente al dipartimento D del SISMI, in cui quest'ultimo
rivelava un progetto, elaborato dal SISMI, inerente un
attentato da compiersi ai danni di una sede di banca sita in
una città del nord al fine di attribuirne la responsabilità
alla Lega Nord.
Nei giorni successivi all'intervista in questione
l'onorevole Bossi rilasciava diverse dichiarazioni agli
organi d'informazione in cui, in buona sostanza, veniva
smentito il contenuto dell'intervista stessa.
Al fine di chiarire la vicenda, anche atteso il tenore
contraddittorio delle dichiarazioni rese quali persone
informate sui fatti dal giornalista Fabio Cavalera (autore
dell'intervista) e Daniele Vimercati (presente alla
circostanza), l'onorevole Bossi veniva invitato (con
provvedimento del 13 agosto 1996 notificato a mani in pari
data) ad esibire la documentazione in suo possesso (quale
corpo del reato o, comunque, cosa pertinente al reato ed utile
al proseguimento delle indagini) nonché a presentarsi dinnanzi
al pubblico ministero procedente ai sensi dell'articolo 377
del codice di procedura penale.
Entrambi gli inviti rimanevano inevasi da parte
dell'onorevole Bossi che, in sede di notifica, rifiutava di
consegnare la documentazione richiesta, ed ometteva, altresì,
di presentarsi (senza addurre alcun giustificato motivo)
all'audizione prevista per il giorno 16 settembre 1996.
Nuovamente citato per il giorno 19 settembre 1996
l'onorevole Bossi ancora una volta non si presentava senza
addurre alcun giustificato motivo.
La Giunta ritiene che l'autorizzazione all'esecuzione del
sequestro del documento in questione vada concessa.
Non risulta, infatti, ravvisabile alcun intento
persecutorio nei confronti dell'onorevole Bossi da parte
dell'autorità giudiziaria procedente.
Ciò anche atteso che l'attività d'indagine della stessa
appare volta al chiarimento di una vicenda denunciata
dall'onorevole Bossi stesso in cui, peraltro, la parte
politica di cui egli è autorevole esponente risulterebbe
vittima di un complotto.
D'altro canto la disponibilità da parte del magistrato
procedente del documento in questione, risulta, con ogni
evidenza, rilevante, se non centrale, ai fini
dell'accertamento dei fatti.
Sulla scorta di tali considerazioni la Giunta ha ritenuto,
a maggioranza, di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione
ad eseguire il provvedimento richiesto nei confronti
dell'onorevole Bossi sia concessa.
Michele SAPONARA, relatore.
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