Banche dati professionali (ex 3270)
Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

Documento

documento precedente documento successivo
pagina successiva
8
DOC4-0007
DOC IV n. 7 Legisl. XIII
28-07-97 [ DOC13-4-7 DO C134 0007 13DOC4 00007 DOC13-4-7A 13DOC4 00007 A 000400032 DOC4 00007 000004 000700000101000430SI1 4 000101000350SI1 3 0000 00 00 ]
                  DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
             ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI
                 DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
                  nei confronti del deputato
                           PARENTI
  nell'ambito del procedimenti penali nn. 526/96/21,
       2979/96/21, 4676/96/21, 1660/97/21, 1661/97/21,
  1662/97/21, 1663/97/21, 1664/97/21, 1665/97/21, 1666/97/21,
              1667/97/21, 4643/96/21, 829/97/21
           TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
                PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
                      il 28 luglio 1997
  All'onorevole Presidente
  della Camera dei Deputati
                                       Genova, 25 luglio 1997.
  In relazione alla nota del mio ufficio in data 11 giugno 1997
  ed alle Sue note del 3 e 22 luglio 1997, Le invio gli atti
  relativi a quelle intercettazioni che, essendo state disposte
  ed effettuate sull'utenza intestata ad Angelo Piccolo, hanno
  portato alla registrazione di conversazioni del deputato
  Tiziana Parenti.
     Come Ella vedrà, la polizia giudiziaria solo per alcune
  delle conversazioni ha fornito una sommaria trascrizione del
  contenuto della conversazione stessa, per altre si è limitata
  ad indicare l'esistenza della telefonata.
 
                              Pag.2
 
     Sono a disposizione della Giunta per le autorizzazioni a
  procedere i nastri delle registrazioni e sarà mia cura - se
  richiesto - inviarle immediatamente.
     Preciso che la trasmissione degli atti avviene al fine di
  consentire alla Giunta per le autorizzazioni a procedere di
  poter esaminare la questione dell'ambito delle sue
  attribuzioni in tema di "...intercettazioni, in qualsiasi
  forma".
     In assenza di una qualsiasi legge ordinaria che regoli la
  materia, era teoricamente possibile affrontare il problema,
  nell'ambito del procedimento penale, con un'operazione di
  interpretazione della norma costituzionale.
     E' sembrato, invece, logico ed istituzionalmente più
  corretto evitare che un'interpretazione del terzo comma
  dell'articolo 68 della Costituzione, dal cui esito possono
  risultare determinati i limiti di reciproche attribuzioni di
  differenti organi dello Stato, venisse risolta puramente e
  semplicemente mediante un atto dell'autorità giudiziaria.  E
  far sì che una siffatta questione interpretativa sia affidata
  a ciascuno degli organi titolari delle attribuzioni medesime,
  lasciando così aperta l'eventualità di un ricorso alla Corte
  costituzionale.
     Voglia accogliere i miei migliori saluti.
             Il procuratore della Repubblica f.f.
                         Vito Monetti
 
                              Pag.3
 
                   PROCURA DELLA REPUBBLICA
                PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
               DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
  rif.: proc. n. 526/96/21, 2979/96/21, 4676/96/21,
  1660/97/21, 1661/97/21, 1662/97/21, 1663/97/21, 1664/97/21,
  1665/97/21, 1666/97/21, 1667/97/21, 4643/96/21, 829/97/21
                    IL PUBBLICO MINISTERO
      Letti gli atti relativi al procedimento n. 526/96/21,
  2979/96/21 (al quale sono stati uniti i procedimenti n.
  4676/96/21, 1660/97/21, 1661/97/21, 1662/97/21, 1663/97/21,
  1664/97/21, 1665/97/21, 1666/97/21, 1667/97/21, 4643/96/21,
  829/97/21).
                           RILEVATO
        che sono state disposte intercettazioni telefoniche
  sulle utenze n. 0182/970515 intestata a Piccolo Angelo e
  019/90208 intestata a Riccio Michele;
        che nel corso delle stesse intercettazioni sono state
  registrate le seguenti conversazioni telefoniche nelle quali
  uno degli interlocutori è un membro della Camera dei
  deputati:
        utenza 0182/970515 intestata a Piccolo Angelo
           (si omette l'elenco)
        utenza 019/90208 intestata a Riccio Michele
           (si omette l'elenco)
        che la valutazione sulla rilevanza probatoria delle
  suddette conversazioni deve essere opportunamente rimessa al
  giudizio del giudice per le indagini preliminari, non
  potendosi allo stato escludere che dal contraddittorio con la
  difesa, nella sede indicata nell'articolo 268, comma 6, del
  codice di procedura penale, emergano profili di rilevanza
  nell'interesse delle persone sottoposte alle indagini;
                           RITENUTO
        che a mente dell'articolo 68 della Costituzione il
  disposto dei verbali delle registrazioni delle conversazioni
  di cui sopra (legittimamente intercettate nel corso di
  procedimenti riguardanti terzi e su utenze intestate e in uso
  a persone non investite di mandato parlamentare) presuppone
  l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del
  Parlamento appartiene;
        che tale interpretazione estensiva del dettato
  costituzionale consente di assicurare la massima tutela
  dell'esercizio del mandato parlamentare con particolare
  riguardo alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche;
 
                              Pag.4
 
  che la suddetta interpretazione trova altresì conforto nel
  fatto che il legislatore con decreto-legge 6 settembre 1996,
  n. 466 (reiterato con altro decreto ancorché poi non
  convertito in legge) ha reso esplicito tale principio di
  diritto, direttamente desumibile dal dettato
  costituzionale;
                      PER QUESTI MOTIVI
      visti gli articoli 68, comma 3, della Costituzione, 268
  del codice di procedura penale
                           DISPONE
  lo stralcio delle conversazioni telefoniche sopra indicate e
  dei brogliacci e delle trascrizioni informali ad esse relative
  e la trasmissione degli stessi in copia al Signor Presidente
  della Camera dei deputati per le determinazioni di sua
  competenza in ordine alla eventuale autorizzazione al deposito
  ed alla utilizzazione ai sensi dell'articolo 268 del codice di
  procedura penale.
      Manda alla Segreteria per l'esecuzione.
      Genova, 5 maggio 1997.
                    I pubblici ministeri:
                         Vito Monetti
                   (Procuratore capo f.f.)
                        Corrado Lembo
               (Sost. proc. nazionale antimafia
                appl. alla procura di Genova)
                       Pio Macchiavello
                   (Sostituto procuratore)
                         Anna Canepa
                   (Sostituto procuratore)
                       Francesca Nanni
                   (Sostituto procuratore)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
              (Relatore:  CARMELO CARRARA) 
                            sulla
         DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
       DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
                  nei confronti del deputato
                           PARENTI
  nell'ambito dei procedimenti penali nn. 526/96/21,
       2979/96/21, 4676/96/21, 1660/97/21, 1661/97/21,
  1662/97/21, 1663/97/21, 1664/97/21, 1665/97/21, 1666/97/21,
              1667/97/21, 4643/96/21, 829/97/21
           TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
                PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
                      il 28 luglio 1997
        Presentata alla Presidenza il 3 dicembre 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La presente relazione riguarda
  una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di
  intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti
  dell' onorevole Tiziana Parenti.
     Gli atti riguardano alcune intercettazioni che, essendo
  state disposte ed effettuate sull'utenza intestata ad Angelo
  Piccolo e del colonnello Riccio, hanno portato alla
  registrazione di conversazioni del deputato Parenti.
     Va osservato innanzitutto che dai documenti inviati dalla
  Procura di Genova risulta che la stessa polizia giudiziaria
  solo per alcune delle conversazioni ha fornito una sommaria
  trascrizione del contenuto della conversazione stessa, mentre
  per altre si è limitata ad indicare l'esistenza della
  telefonata.
                           *  *  *
     In primo luogo occorre affrontare la questione della
  competenza della Camera con riferimento a questo tipo di
  domande di autorizzazione.
     Al riguardo va osservato che la Procura della Repubblica
  di Genova ha deciso la trasmissione degli atti al fine di
  consentire alla Giunta per le autorizzazioni a procedere di
  poter esaminare la questione nell'ambito delle sue
  attribuzioni in tema di "...intercettazioni, in qualsiasi
  forma".
     Com'è noto, questa è l'espressione adoperata dall'articolo
  68, terzo comma, della Costituzione in tema di autorizzazione
  alle intercettazioni telefoniche.
     Com'è altresì noto, a partire dal decreto-legge n. 116 del
  1996, in ciascuno della serie dei decreti-legge che recavano
  disposizioni urgenti per l'attuazione del citato articolo 68
  della Costituzione (l'ultimo dei quali, il n. 555 del 1996, è
  definitivamente decaduto per mancata conversione) era
  contenuta una specifica norma (l'articolo 5) che disciplinava
  l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni.
  Peraltro, proprio nell'ambito dell'  iter  di conversione
  del decreto-legge n. 555 del 1996, la Camera ebbe ad approvare
  a larga maggioranza il testo del citato articolo 5 (che non fu
  però approvato entro i termini dal Senato).
     Decaduto l'ultimo dei decreti-legge, si è venuta a creare
  una qualche incertezza normativa.
     Per tale motivo il procuratore della Repubblica di Genova
  ha ritenuto di sottoporre il quesito in via preventiva al
  Presidente della Camera.  Il Presidente ha investito a sua
  volta della questione la Giunta, nell'ambito della quale è
  prevalsa l'opinione, sia pure non unanime, secondo cui
  l'autorizzazione fosse da ritenersi dovuta.  Tale opinione è
  stata fatta propria dal Presidente della Camera, che l'ha
  comunicata al Procuratore di Genova.
     Invero, in assenza di una qualsiasi legge ordinaria che
  regoli la materia e di una specifica modifica costituzionale,
  era teoricamente possibile affrontare il problema, nell'ambito
  del procedimento penale, con un'operazione di interpretazione
  della norma costituzionale.
     E' sembrato, invece, logico ed istituzionalmente più
  corretto evitare che un'interpretazione del terzo comma
  dell'articolo 68 della Costituzione, dal cui esito possono
  risultare determinati i limiti di reciproche attribuzioni di
  differenti organi dello Stato, venisse risolta puramente e
  semplicemente mediante un atto dell'autorità giudiziaria.
     Si è, dunque, correttamente ritenuto, da parte della
  Procura di Genova, che una siffatta questione interpretativa
 
                              Pag.3
 
  debba essere affidata a ciascuno degli organi titolari delle
  attribuzioni, lasciando cosi aperta l'eventualità di un
  ricorso alla Corte costituzionale.
     Quanto alla valutazione della Giunta e della Presidenza
  della Camera, essa e apparsa fondata sia sul tenore letterale
  dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 68 della
  Costituzione, che, come si è già ricordato, fa espresso
  riferimento alle intercettazioni effettuate "in qualsiasi
  forma", sia sul fatto che l'articolo 5 dell'ormai decaduto
  decreto-legge n. 555 del 1996 e di quelli che lo hanno
  preceduto, che recava espressamente tale prescrizione,
  costituiva - come recitava espressamente il titolo -
  "attuazione" del citato articolo 68 e dunque esplicitazione di
  un obbligo già di per sé contenuto nella suddetta norma
  costituzionale.
     Inoltre, si è ritenuto che una siffatta interpretazione
  sia conforme alla  ratio  del citato comma 3 dell'articolo
  68, il cui disposto potrebbe facilmente venire aggirato
  qualora fosse possibile effettuare, senza alcuna
  autorizzazione, intercettazioni su interlocutori abituali di
  un deputato, con lo scopo di intercettare il deputato
  stesso.
                           *  *  *
     Ciò premesso, la Giunta osserva che nel caso di specie non
  vi è alcun elemento di norma di diritto sostanziale o
  processuale su cui possa essere fondato un giudizio positivo
  per la concessione dell'autorizzazione.
     Invero, tali registrazioni, a prescindere dall'assoluta
  carenza di elementi a favore dell'esigenza di utilizzazione
  forniti alla Camera da parte della Procura di Genova, lungi
  dall'interessare direttamente una posizione processuale
  dell'onorevole Parenti, appaiono assolutamente ininfluenti nel
  procedimento in corso presso l'autorità giudiziaria di Genova
  e inoltre, per il loro stesso contenuto, appaiono
  inutilizzabili in distinti procedimenti penali a norma
  dell'articolo 270 del codice di procedura penale.
     Peraltro, la avvenuta diffusione parziale del contenuto
  delle registrazioni, pendente la richiesta di autorizzazione,
  ha costituito una grave lesione della sfera di riservatezza e
  della libertà di svolgimento della funzione parlamentare da
  parte del deputato in questione, che costituiscono il
  fondamento della tutela rafforzata di cui all'articolo 68,
  terzo comma, della Costituzione.  Anche a questo riguardo la
  pronuncia della Camera si impone anche per evitare ulteriori
  illegittime utilizzazioni di tali registrazioni.
     Sulla base di tali argomenti nella seduta del 17 settembre
  1997 la Giunta ha deciso di proporre all'Assemblea il diniego
  dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di
  conversazioni telefoniche nei confronti dell'onorevole
  Parenti.
                                Carmelo CARRARA,  Relatore. 
 
documento precedente documento successivo
pagina successiva

Ritorna al menu della banca dati