| DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI
DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
nei confronti del deputato
PARENTI
nell'ambito del procedimenti penali nn. 526/96/21,
2979/96/21, 4676/96/21, 1660/97/21, 1661/97/21,
1662/97/21, 1663/97/21, 1664/97/21, 1665/97/21, 1666/97/21,
1667/97/21, 4643/96/21, 829/97/21
TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
il 28 luglio 1997
All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Genova, 25 luglio 1997.
In relazione alla nota del mio ufficio in data 11 giugno 1997
ed alle Sue note del 3 e 22 luglio 1997, Le invio gli atti
relativi a quelle intercettazioni che, essendo state disposte
ed effettuate sull'utenza intestata ad Angelo Piccolo, hanno
portato alla registrazione di conversazioni del deputato
Tiziana Parenti.
Come Ella vedrà, la polizia giudiziaria solo per alcune
delle conversazioni ha fornito una sommaria trascrizione del
contenuto della conversazione stessa, per altre si è limitata
ad indicare l'esistenza della telefonata.
Pag.2
Sono a disposizione della Giunta per le autorizzazioni a
procedere i nastri delle registrazioni e sarà mia cura - se
richiesto - inviarle immediatamente.
Preciso che la trasmissione degli atti avviene al fine di
consentire alla Giunta per le autorizzazioni a procedere di
poter esaminare la questione dell'ambito delle sue
attribuzioni in tema di "...intercettazioni, in qualsiasi
forma".
In assenza di una qualsiasi legge ordinaria che regoli la
materia, era teoricamente possibile affrontare il problema,
nell'ambito del procedimento penale, con un'operazione di
interpretazione della norma costituzionale.
E' sembrato, invece, logico ed istituzionalmente più
corretto evitare che un'interpretazione del terzo comma
dell'articolo 68 della Costituzione, dal cui esito possono
risultare determinati i limiti di reciproche attribuzioni di
differenti organi dello Stato, venisse risolta puramente e
semplicemente mediante un atto dell'autorità giudiziaria. E
far sì che una siffatta questione interpretativa sia affidata
a ciascuno degli organi titolari delle attribuzioni medesime,
lasciando così aperta l'eventualità di un ricorso alla Corte
costituzionale.
Voglia accogliere i miei migliori saluti.
Il procuratore della Repubblica f.f.
Vito Monetti
Pag.3
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
rif.: proc. n. 526/96/21, 2979/96/21, 4676/96/21,
1660/97/21, 1661/97/21, 1662/97/21, 1663/97/21, 1664/97/21,
1665/97/21, 1666/97/21, 1667/97/21, 4643/96/21, 829/97/21
IL PUBBLICO MINISTERO
Letti gli atti relativi al procedimento n. 526/96/21,
2979/96/21 (al quale sono stati uniti i procedimenti n.
4676/96/21, 1660/97/21, 1661/97/21, 1662/97/21, 1663/97/21,
1664/97/21, 1665/97/21, 1666/97/21, 1667/97/21, 4643/96/21,
829/97/21).
RILEVATO
che sono state disposte intercettazioni telefoniche
sulle utenze n. 0182/970515 intestata a Piccolo Angelo e
019/90208 intestata a Riccio Michele;
che nel corso delle stesse intercettazioni sono state
registrate le seguenti conversazioni telefoniche nelle quali
uno degli interlocutori è un membro della Camera dei
deputati:
utenza 0182/970515 intestata a Piccolo Angelo
(si omette l'elenco)
utenza 019/90208 intestata a Riccio Michele
(si omette l'elenco)
che la valutazione sulla rilevanza probatoria delle
suddette conversazioni deve essere opportunamente rimessa al
giudizio del giudice per le indagini preliminari, non
potendosi allo stato escludere che dal contraddittorio con la
difesa, nella sede indicata nell'articolo 268, comma 6, del
codice di procedura penale, emergano profili di rilevanza
nell'interesse delle persone sottoposte alle indagini;
RITENUTO
che a mente dell'articolo 68 della Costituzione il
disposto dei verbali delle registrazioni delle conversazioni
di cui sopra (legittimamente intercettate nel corso di
procedimenti riguardanti terzi e su utenze intestate e in uso
a persone non investite di mandato parlamentare) presuppone
l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del
Parlamento appartiene;
che tale interpretazione estensiva del dettato
costituzionale consente di assicurare la massima tutela
dell'esercizio del mandato parlamentare con particolare
riguardo alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche;
Pag.4
che la suddetta interpretazione trova altresì conforto nel
fatto che il legislatore con decreto-legge 6 settembre 1996,
n. 466 (reiterato con altro decreto ancorché poi non
convertito in legge) ha reso esplicito tale principio di
diritto, direttamente desumibile dal dettato
costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
visti gli articoli 68, comma 3, della Costituzione, 268
del codice di procedura penale
DISPONE
lo stralcio delle conversazioni telefoniche sopra indicate e
dei brogliacci e delle trascrizioni informali ad esse relative
e la trasmissione degli stessi in copia al Signor Presidente
della Camera dei deputati per le determinazioni di sua
competenza in ordine alla eventuale autorizzazione al deposito
ed alla utilizzazione ai sensi dell'articolo 268 del codice di
procedura penale.
Manda alla Segreteria per l'esecuzione.
Genova, 5 maggio 1997.
I pubblici ministeri:
Vito Monetti
(Procuratore capo f.f.)
Corrado Lembo
(Sost. proc. nazionale antimafia
appl. alla procura di Genova)
Pio Macchiavello
(Sostituto procuratore)
Anna Canepa
(Sostituto procuratore)
Francesca Nanni
(Sostituto procuratore)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: CARMELO CARRARA)
sulla
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
nei confronti del deputato
PARENTI
nell'ambito dei procedimenti penali nn. 526/96/21,
2979/96/21, 4676/96/21, 1660/97/21, 1661/97/21,
1662/97/21, 1663/97/21, 1664/97/21, 1665/97/21, 1666/97/21,
1667/97/21, 4643/96/21, 829/97/21
TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
il 28 luglio 1997
Presentata alla Presidenza il 3 dicembre 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - La presente relazione riguarda
una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di
intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti
dell' onorevole Tiziana Parenti.
Gli atti riguardano alcune intercettazioni che, essendo
state disposte ed effettuate sull'utenza intestata ad Angelo
Piccolo e del colonnello Riccio, hanno portato alla
registrazione di conversazioni del deputato Parenti.
Va osservato innanzitutto che dai documenti inviati dalla
Procura di Genova risulta che la stessa polizia giudiziaria
solo per alcune delle conversazioni ha fornito una sommaria
trascrizione del contenuto della conversazione stessa, mentre
per altre si è limitata ad indicare l'esistenza della
telefonata.
* * *
In primo luogo occorre affrontare la questione della
competenza della Camera con riferimento a questo tipo di
domande di autorizzazione.
Al riguardo va osservato che la Procura della Repubblica
di Genova ha deciso la trasmissione degli atti al fine di
consentire alla Giunta per le autorizzazioni a procedere di
poter esaminare la questione nell'ambito delle sue
attribuzioni in tema di "...intercettazioni, in qualsiasi
forma".
Com'è noto, questa è l'espressione adoperata dall'articolo
68, terzo comma, della Costituzione in tema di autorizzazione
alle intercettazioni telefoniche.
Com'è altresì noto, a partire dal decreto-legge n. 116 del
1996, in ciascuno della serie dei decreti-legge che recavano
disposizioni urgenti per l'attuazione del citato articolo 68
della Costituzione (l'ultimo dei quali, il n. 555 del 1996, è
definitivamente decaduto per mancata conversione) era
contenuta una specifica norma (l'articolo 5) che disciplinava
l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni.
Peraltro, proprio nell'ambito dell' iter di conversione
del decreto-legge n. 555 del 1996, la Camera ebbe ad approvare
a larga maggioranza il testo del citato articolo 5 (che non fu
però approvato entro i termini dal Senato).
Decaduto l'ultimo dei decreti-legge, si è venuta a creare
una qualche incertezza normativa.
Per tale motivo il procuratore della Repubblica di Genova
ha ritenuto di sottoporre il quesito in via preventiva al
Presidente della Camera. Il Presidente ha investito a sua
volta della questione la Giunta, nell'ambito della quale è
prevalsa l'opinione, sia pure non unanime, secondo cui
l'autorizzazione fosse da ritenersi dovuta. Tale opinione è
stata fatta propria dal Presidente della Camera, che l'ha
comunicata al Procuratore di Genova.
Invero, in assenza di una qualsiasi legge ordinaria che
regoli la materia e di una specifica modifica costituzionale,
era teoricamente possibile affrontare il problema, nell'ambito
del procedimento penale, con un'operazione di interpretazione
della norma costituzionale.
E' sembrato, invece, logico ed istituzionalmente più
corretto evitare che un'interpretazione del terzo comma
dell'articolo 68 della Costituzione, dal cui esito possono
risultare determinati i limiti di reciproche attribuzioni di
differenti organi dello Stato, venisse risolta puramente e
semplicemente mediante un atto dell'autorità giudiziaria.
Si è, dunque, correttamente ritenuto, da parte della
Procura di Genova, che una siffatta questione interpretativa
Pag.3
debba essere affidata a ciascuno degli organi titolari delle
attribuzioni, lasciando cosi aperta l'eventualità di un
ricorso alla Corte costituzionale.
Quanto alla valutazione della Giunta e della Presidenza
della Camera, essa e apparsa fondata sia sul tenore letterale
dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 68 della
Costituzione, che, come si è già ricordato, fa espresso
riferimento alle intercettazioni effettuate "in qualsiasi
forma", sia sul fatto che l'articolo 5 dell'ormai decaduto
decreto-legge n. 555 del 1996 e di quelli che lo hanno
preceduto, che recava espressamente tale prescrizione,
costituiva - come recitava espressamente il titolo -
"attuazione" del citato articolo 68 e dunque esplicitazione di
un obbligo già di per sé contenuto nella suddetta norma
costituzionale.
Inoltre, si è ritenuto che una siffatta interpretazione
sia conforme alla ratio del citato comma 3 dell'articolo
68, il cui disposto potrebbe facilmente venire aggirato
qualora fosse possibile effettuare, senza alcuna
autorizzazione, intercettazioni su interlocutori abituali di
un deputato, con lo scopo di intercettare il deputato
stesso.
* * *
Ciò premesso, la Giunta osserva che nel caso di specie non
vi è alcun elemento di norma di diritto sostanziale o
processuale su cui possa essere fondato un giudizio positivo
per la concessione dell'autorizzazione.
Invero, tali registrazioni, a prescindere dall'assoluta
carenza di elementi a favore dell'esigenza di utilizzazione
forniti alla Camera da parte della Procura di Genova, lungi
dall'interessare direttamente una posizione processuale
dell'onorevole Parenti, appaiono assolutamente ininfluenti nel
procedimento in corso presso l'autorità giudiziaria di Genova
e inoltre, per il loro stesso contenuto, appaiono
inutilizzabili in distinti procedimenti penali a norma
dell'articolo 270 del codice di procedura penale.
Peraltro, la avvenuta diffusione parziale del contenuto
delle registrazioni, pendente la richiesta di autorizzazione,
ha costituito una grave lesione della sfera di riservatezza e
della libertà di svolgimento della funzione parlamentare da
parte del deputato in questione, che costituiscono il
fondamento della tutela rafforzata di cui all'articolo 68,
terzo comma, della Costituzione. Anche a questo riguardo la
pronuncia della Camera si impone anche per evitare ulteriori
illegittime utilizzazioni di tali registrazioni.
Sulla base di tali argomenti nella seduta del 17 settembre
1997 la Giunta ha deciso di proporre all'Assemblea il diniego
dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di
conversazioni telefoniche nei confronti dell'onorevole
Parenti.
Carmelo CARRARA, Relatore.
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