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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0050
DOC IV ter n. 50 Legisl. XIII
04-11-96 [ DOC13-4TER-50 DO C134TER0050 13DOC4TER 00050 DOC13-4TER-50A 13DOC4TER 00050 A 000400022 DOC4TER 00050 000004T005000000101000424SI1 4 000101000242SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e
  secondo del codice penale, in relazione agli articoli 13 della
  legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990,
   n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
             PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 4 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
                  TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
       UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
  N. 2563/95 R.G. notizie di reato
  N. 978/96 R. GIP.
                          ORDINANZA
  articolo 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 settembre 1996,
                            n. 466
      Il Giudice, dottoressa Gilda Loforti
        vista la richiesta del pubblico ministero di proroga
  del termine per le indagini preliminari nei confronti
  dell'onorevole Vittorio Sgarbi, nato a Ferrara l'8 maggio
  1952, in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa in
  danno del dottor Giancarlo Caselli, procuratore della
  Repubblica presso il tribunale di Palermo;
        letta la relata di notifica all'indagato del superiore
  atto da cui risulta che il predetto ha eccepito
  l'applicabilità in ordine ai fatti di cui al presente
  procedimento dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione;
        esaminati gli atti:
        rilevato che, allo stato, la sollevata eccezione non
  può essere accolta stante che, da un lato, il tenore delle
  espressioni attribuite all'indagato come riportate nella
  querela presentata dal dottor Caselli non appare riconducibile
  al concetto di espressioni di opinioni rese da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che,
  dall'altro, in difetto della completa trascrizione della
  video-cassetta relativa alla trasmissione televisiva nel corso
  della quale sarebbero state pronunciate le espressioni
  offensive (ragione per la quale, peraltro, il pubblico
  ministero ha richiesto la proroga del termine per le indagini
  preliminari), non è possibile pervenire a diversa
  conclusione;
        ritenuto, pertanto, di dovere disporre la trasmissione
  degli atti alla Camera dei deputati alla quale appartiene la
  persona sottoposta ad indagini con conseguente sospensione del
  presente procedimento;
                      PER QUESTI MOTIVI
      visti gli articoli 68 della Costituzione, 2 del
  decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, rigetta l'eccezione
  proposta dall'onorevole Vittorio Sgarbi e dispone la
  trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati alla
  quale l'indagato appartiene.
      dichiara, per l'effetto, sospeso il presente procedimento
  sino alla deliberazione della Camera e, comunque, non oltre il
  termine di
 
                              Pag.3
 
  novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del detto
  organo costituzionale.
      Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
  competenza.
      Caltanissetta, lì 14 settembre 1996.
                            Il GIP
                   (Dott.ssa Gilda Loforti)
                          ORDINANZA
  articolo 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 settembre 1996,
                            n. 466
      Il Giudice, dottoressa Gilda Loforti
        vista la propria precedente ordinanza del 14 settembre
  1996 con la quale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge
  6 settembre 1996, n. 466, è stata rigettata la eccezione di
  applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, sollevata dall'onorevole Vittorio Sgarbi ed è
  stata disposta la trasmissione di copia degli atti alla Camera
  dei deputati nonché la sospensione del presente procedimento
  sino alla deliberazione della Camera e, comunque, non oltre il
  termine di giorni novanta dalla ricezione degli atti;
        vista la nota del Presidente della Camera dei deputati
  datata 1^ ottobre 1996 (n.  Prot. 96100100023/PI) (*), con la
  quale è stato richiesto di enunciare il fatto per il quale è
  in corso il procedimento con la indicazione delle norme che si
  assumono violate e gli elementi su cui si fonda il
  provvedimento;
        ritenuto di dovere accedere alla detta richiesta
  integrando il proprio precedente provvedimento nel senso che
  segue, come desunto dalla querela presentata in data 26
  ottobre 1995 dal dottor Giancarlo Caselli e che costituisce,
  allo stato, l'elemento di prova su cui il procedimento si
  fonda;
                           DISPONE
        che, a modifica ed integrazione della propria
  precedente ordinanza del 14 settembre l996, laddove nella
  stessa al quinto e sesto rigo è detto "... in danno del dottor
  Giancarlo Caselli, procuratore della Repubblica presso il
  tribunale di Palermo" deve aggiungersi, leggersi ed
  intendersi, quanto segue:
        "previsto e punito dall'articolo 595, primo e secondo
  comma del codice penale, in relazione agli articoli 13 della
  legge n. 47 del 1948 e
      (*) Con la nota citata il Presidente della Camera,
  conformemente alla prassi ormai consolidata, ha restituito gli
  atti, chiedendo l'integrazione della suddetta ordinanza nel
  senso specificato nel testo e precisando che tale integrazione
  è particolarmente significativa ai fini del competente esame
  da parte della Camera in quanto, nella prassi parlamentare,
  l'ordinanza e la eventuale richiesta di autorizzazione ai
  sensi dell'articolo 3 del richiamato decreto-legge
  costituiscono gli unici atti del procedimento che vengono
  stampati e distribuiti.
 
                              Pag.4
 
  30 della legge n. 223 del 1990 per avere l'indagato, nel
  corso della trasmissione "Fatti e misfatti" andata in onda
  sulla rete televisiva "Italia Uno" il 26 luglio 1995,
  gravemente offeso la reputazione del dottor Giancarlo Caselli,
  procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo,
  affermando "  La situazione dei pentiti mette grande paura in
  uomini come... e Caselli..., evidenzia la ridicolaggine della
  loro azione puramente politica e quindi criminale contro
  Andreotti... loro, in realtà, andrebbero arrestati perché
  hanno scambiato la lotta politica con una questione
  giudiziaria... non è Andreotti che aggiusta i processi con
  Carnevale ma è Caselli che aggiusta i pentiti",
  utilizzando, quindi, espressioni comunque travalicanti il
  legittimo esercizio del diritto di critica in quanto, di per
  se stesse, obiettivamente lesive della stima di cui gode il
  suddetto magistrato nel suo ambiente professionale e, più in
  generale, nel corpo sociale.
      In Roma ed in Palermo il 26 ottobre 1995.
                            ORDINA
  la trasmissione di copia degli atti del procedimento in uno
  al presente provvedimento alla Camera dei deputati cui
  l'indagato appartiene per l'ulteriore corso.
      Caltanissetta, lì 25 ottobre 1996.
                            Il GIP
                   (Dott.ssa Gilda Loforti)
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore: BORROMETI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e
  secondo del codice penale, in relazione agli articoli 13 della
  legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990,
   n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
             PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                      il 4 novembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 27 marzo 1998
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
  trasmessa dal Tribunale di Caltanissetta, in applicazione di
  uno dei decreti legge previgenti recanti disposizioni urgenti
  per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione e
  mantenuto comunque all'ordine del giorno della Camera anche
  dopo la decadenza dell'ultimo di tale decreto, costituendo la
  materia secondo la costante interpretazione della Corte
  Costituzionale una attribuzione propria della Camera
  stessa.
     I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese note nel
  corso della trasmissione televisiva "Fatti e Misfatti" in onda
  su Italia 1 in data 26 luglio 1995.  In particolare l'On.
  Sgarbi avrebbe affermato:  "la situazione dei pentiti mette
  grande paura in uomini come... e Caselli..., evidenzia la
  ridicolaggine della loro azione puramente politica e quindi
  criminale contro Andreotti ... loro, in realtà, andrebbero
  arrestati perché hanno scambiato la lotta politica con una
  questione giudiziaria ... non è Andreotti che aggiusta i
  processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i
  pentiti".
     La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 16
  aprile 1997, procedendo a separate votazioni con riferimento,
  per una parte alle dichiarazioni relative all'azione
  giudiziaria del dott. Caselli nei confronti del senatore
  Andreotti e, per l'altra, alla dichiarazione relativa al fatto
  che il dottor Caselli avrebbe "aggiustato" i pentiti.  Al di là
  delle separate votazioni è prevalsa comunque l'opinione di
  ritenere che il complesso delle dichiarazioni profferite dal
  deputato Sgarbi debba essere ricompreso nell'ambito
  dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma della
  Costituzione.
     E' apparsa infatti prevalente la tesi che le opinioni
  pronunziate dal deputato Sgarbi, sia pure espresse attraverso
  una veemenza verbale certamente non commendevole, traessero
  origine e scopo in un intento di critica politica all'operato
  della Procura di Palermo, peraltro condotta dallo stesso
  deputato Sgarbi in numerose altre sedi, anche parlamentari.
     Per i motivi sopra elencati la Giunta ritiene di proporre
  all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso
  il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                                Antonio BORROMETI,  Relatore.
 
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