| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e
secondo del codice penale, in relazione agli articoli 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990,
n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 4 novembre 1996
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TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
N. 2563/95 R.G. notizie di reato
N. 978/96 R. GIP.
ORDINANZA
articolo 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 settembre 1996,
n. 466
Il Giudice, dottoressa Gilda Loforti
vista la richiesta del pubblico ministero di proroga
del termine per le indagini preliminari nei confronti
dell'onorevole Vittorio Sgarbi, nato a Ferrara l'8 maggio
1952, in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa in
danno del dottor Giancarlo Caselli, procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Palermo;
letta la relata di notifica all'indagato del superiore
atto da cui risulta che il predetto ha eccepito
l'applicabilità in ordine ai fatti di cui al presente
procedimento dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione;
esaminati gli atti:
rilevato che, allo stato, la sollevata eccezione non
può essere accolta stante che, da un lato, il tenore delle
espressioni attribuite all'indagato come riportate nella
querela presentata dal dottor Caselli non appare riconducibile
al concetto di espressioni di opinioni rese da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che,
dall'altro, in difetto della completa trascrizione della
video-cassetta relativa alla trasmissione televisiva nel corso
della quale sarebbero state pronunciate le espressioni
offensive (ragione per la quale, peraltro, il pubblico
ministero ha richiesto la proroga del termine per le indagini
preliminari), non è possibile pervenire a diversa
conclusione;
ritenuto, pertanto, di dovere disporre la trasmissione
degli atti alla Camera dei deputati alla quale appartiene la
persona sottoposta ad indagini con conseguente sospensione del
presente procedimento;
PER QUESTI MOTIVI
visti gli articoli 68 della Costituzione, 2 del
decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, rigetta l'eccezione
proposta dall'onorevole Vittorio Sgarbi e dispone la
trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati alla
quale l'indagato appartiene.
dichiara, per l'effetto, sospeso il presente procedimento
sino alla deliberazione della Camera e, comunque, non oltre il
termine di
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novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del detto
organo costituzionale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
competenza.
Caltanissetta, lì 14 settembre 1996.
Il GIP
(Dott.ssa Gilda Loforti)
ORDINANZA
articolo 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 settembre 1996,
n. 466
Il Giudice, dottoressa Gilda Loforti
vista la propria precedente ordinanza del 14 settembre
1996 con la quale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge
6 settembre 1996, n. 466, è stata rigettata la eccezione di
applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, sollevata dall'onorevole Vittorio Sgarbi ed è
stata disposta la trasmissione di copia degli atti alla Camera
dei deputati nonché la sospensione del presente procedimento
sino alla deliberazione della Camera e, comunque, non oltre il
termine di giorni novanta dalla ricezione degli atti;
vista la nota del Presidente della Camera dei deputati
datata 1^ ottobre 1996 (n. Prot. 96100100023/PI) (*), con la
quale è stato richiesto di enunciare il fatto per il quale è
in corso il procedimento con la indicazione delle norme che si
assumono violate e gli elementi su cui si fonda il
provvedimento;
ritenuto di dovere accedere alla detta richiesta
integrando il proprio precedente provvedimento nel senso che
segue, come desunto dalla querela presentata in data 26
ottobre 1995 dal dottor Giancarlo Caselli e che costituisce,
allo stato, l'elemento di prova su cui il procedimento si
fonda;
DISPONE
che, a modifica ed integrazione della propria
precedente ordinanza del 14 settembre l996, laddove nella
stessa al quinto e sesto rigo è detto "... in danno del dottor
Giancarlo Caselli, procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Palermo" deve aggiungersi, leggersi ed
intendersi, quanto segue:
"previsto e punito dall'articolo 595, primo e secondo
comma del codice penale, in relazione agli articoli 13 della
legge n. 47 del 1948 e
(*) Con la nota citata il Presidente della Camera,
conformemente alla prassi ormai consolidata, ha restituito gli
atti, chiedendo l'integrazione della suddetta ordinanza nel
senso specificato nel testo e precisando che tale integrazione
è particolarmente significativa ai fini del competente esame
da parte della Camera in quanto, nella prassi parlamentare,
l'ordinanza e la eventuale richiesta di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 3 del richiamato decreto-legge
costituiscono gli unici atti del procedimento che vengono
stampati e distribuiti.
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30 della legge n. 223 del 1990 per avere l'indagato, nel
corso della trasmissione "Fatti e misfatti" andata in onda
sulla rete televisiva "Italia Uno" il 26 luglio 1995,
gravemente offeso la reputazione del dottor Giancarlo Caselli,
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo,
affermando " La situazione dei pentiti mette grande paura in
uomini come... e Caselli..., evidenzia la ridicolaggine della
loro azione puramente politica e quindi criminale contro
Andreotti... loro, in realtà, andrebbero arrestati perché
hanno scambiato la lotta politica con una questione
giudiziaria... non è Andreotti che aggiusta i processi con
Carnevale ma è Caselli che aggiusta i pentiti",
utilizzando, quindi, espressioni comunque travalicanti il
legittimo esercizio del diritto di critica in quanto, di per
se stesse, obiettivamente lesive della stima di cui gode il
suddetto magistrato nel suo ambiente professionale e, più in
generale, nel corpo sociale.
In Roma ed in Palermo il 26 ottobre 1995.
ORDINA
la trasmissione di copia degli atti del procedimento in uno
al presente provvedimento alla Camera dei deputati cui
l'indagato appartiene per l'ulteriore corso.
Caltanissetta, lì 25 ottobre 1996.
Il GIP
(Dott.ssa Gilda Loforti)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BORROMETI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e
secondo del codice penale, in relazione agli articoli 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990,
n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 4 novembre 1996
Presentata alla Presidenza il 27 marzo 1998
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
trasmessa dal Tribunale di Caltanissetta, in applicazione di
uno dei decreti legge previgenti recanti disposizioni urgenti
per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione e
mantenuto comunque all'ordine del giorno della Camera anche
dopo la decadenza dell'ultimo di tale decreto, costituendo la
materia secondo la costante interpretazione della Corte
Costituzionale una attribuzione propria della Camera
stessa.
I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese note nel
corso della trasmissione televisiva "Fatti e Misfatti" in onda
su Italia 1 in data 26 luglio 1995. In particolare l'On.
Sgarbi avrebbe affermato: "la situazione dei pentiti mette
grande paura in uomini come... e Caselli..., evidenzia la
ridicolaggine della loro azione puramente politica e quindi
criminale contro Andreotti ... loro, in realtà, andrebbero
arrestati perché hanno scambiato la lotta politica con una
questione giudiziaria ... non è Andreotti che aggiusta i
processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i
pentiti".
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 16
aprile 1997, procedendo a separate votazioni con riferimento,
per una parte alle dichiarazioni relative all'azione
giudiziaria del dott. Caselli nei confronti del senatore
Andreotti e, per l'altra, alla dichiarazione relativa al fatto
che il dottor Caselli avrebbe "aggiustato" i pentiti. Al di là
delle separate votazioni è prevalsa comunque l'opinione di
ritenere che il complesso delle dichiarazioni profferite dal
deputato Sgarbi debba essere ricompreso nell'ambito
dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma della
Costituzione.
E' apparsa infatti prevalente la tesi che le opinioni
pronunziate dal deputato Sgarbi, sia pure espresse attraverso
una veemenza verbale certamente non commendevole, traessero
origine e scopo in un intento di critica politica all'operato
della Procura di Palermo, peraltro condotta dallo stesso
deputato Sgarbi in numerose altre sedi, anche parlamentari.
Per i motivi sopra elencati la Giunta ritiene di proporre
all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso
il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Antonio BORROMETI, Relatore.
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