| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
ROCCHETTA
per il reato di cui all'articolo 595, secondo, terzo e
quarto comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa, pluriaggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI TREVISO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 7 novembre 1996
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PRETURA CIRCONDARIALE DI TREVISO
A scioglimento della riserva 22 aprile 1996, il GIP,
ritenuto che le affermazioni dell'onorevole Rocchetta Franco
alla manifestazione della Liga Veneta del 23 maggio 1993, così
come denunciate dalla parte offesa e querelante Silvestrin
Flavio e riportate dai giornali La Tribuna di Treviso e
Il Gazzettino appaiono obbiettivamente lesive dell'onore
e del prestigio del signor Silvestrin; che non appare, prima
facie, applicabile l'articolo 68 della Costituzione, atteso
che la potenzialità offensiva delle espressioni attribuite
all'onorevole Rochetta, comportanti l'abbandono di ogni
corretta esposizione dei fatti e della loro valutazione,
depone per la sussistenza di una volontà univocamente ed
esclusivamente diretta alla lesione della reputazione del
Silvestrin, tale da rescindere di per sé ogni legame con le
funzioni parlamentari: tutto quanto precede ritenuto, visto il
decreto-legge n. 116 del 1996, articolo 1, comma 4, dispone la
trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati
affinché questa, nell'ambito delle proprie prerogative
sovrane, deliberi in ordine all'applicabilità o meno, alla
fattispecie, dell'articolo 68 della Costituzione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti del caso.
Treviso, 3 maggio 1996.
Il GIP
(Dott. Angelo Mascolo)
Oggetto: Prot. 96091900058/PI (*)
Ad integrazione dell'ordinanza 3 maggio 1996 di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 466 del 1996 che
si allega in copia e facendo seguito alla richiesta di
precisazioni di cui all'oggetto il GIP espone quanto segue:
a carico dell'onorevole Rocchetta potrebbe ipotizzarsi
la violazione dell'articolo 595, secondo, terzo e quarto
comma, del codice penale,
(*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 6
settembre è stata integrata con la nota pubblicata di seguito
su richiesta del Presidente della Camera, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466
(reiterato, nell'identico testo, dal decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 555) che prescrive che con l'ordinanza di
applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per il
quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si
assumono violate e gli elementi su cui si fonda il
provvedimento.
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in considerazione del fatto, riportato dai giornali
Tribuna di Treviso e Gazzettino edizione di
Treviso, in data 24 maggio 1993 e denunciato dal signor
Silvestrin Flavio il 4 giugno 1993 che, nel corso di un
comizio, tenutosi il 23 maggio 1993 a Conegliano il citato
onorevole avrebbe pronunciato le seguenti frasi nei confronti
del querelante, all'epoca sindaco di Conegliano:
" Il film di regime ci hanno mostrato la mafia col
volto pittoresco del siciliano. Ma la mafia ha il volto del
sindaco di Conegliano e di Codogné " (La Tribuna - 24
maggio 1993);
" La mafia non è come ce la dipingono con il volto
dei picciotti siciliani, ma ha il volto dei sindaci locali
come Gardenal e Silvestrin, ed è più potente perchè ha pure
l'incoraggiamento del Parlamento dove ci sono i mandanti delle
stragi. Inutile che gli stessi si uniscano ora nelle
fantomatiche liste per il rinnovamento, per combattere la Lega
alle elezioni. La gente sa che sono sempre loro i mentitori e
i ladri " (Il Gazzettino edizione di Treviso - 24
maggio 1993).
Ossequi.
Il GIP
(Dott. Angelo Mascolo)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: SAPONARA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
ROCCHETTA
per il reato di cui all'articolo 595, secondo, terzo e
quarto comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della
stampa, pluriaggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI TREVISO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 7 novembre 1996
Presentata alla Presidenza il 6 ottobre 1998
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
avanzata nei confronti dell'onorevole Rocchetta, deputato
all'epoca dei fatti. Le affermazioni a cui si riferisce il
procedimento consistono in alcune frasi pronunciate
dall'onorevole Rocchetta nell'ambito di un comizio svoltosi a
Conegliano Veneto il 23 maggio 1993 e riprese dai quotidiani
La Tribuna di Treviso e Il Gazzettino (edizione di
Treviso) il giorno successivo: " il film di regime ci hanno
mostrato la mafia col volto pittoresco del siciliano. Ma la
mafia ha il volto del sindaco di Conegliano e di Codogné "
(frasi pubblicate sul quotidiano La Tribuna del 24
maggio 1993) e " la mafia non è come ce la dipingono con il
volto dei picciotti siciliani, ma ha il volto dei sindaci
locali come Gardenal e Silvestrin, ed è più potente perché ha
pure l'incoraggiamento del Parlamento dove ci sono i mandanti
delle stragi. Inutile che gli stessi si uniscano ora nelle
fantomatiche liste per il rinnovamento, per combattere la lega
alle elezioni. La gente sa che sono sempre loro i mentitori e
i ladri " (Il Gazzettino, edizione di Treviso del 24
maggio 1993). Per i fatti sopra riportati pende un
procedimento penale presso la Pretura di Treviso per il reato
di diffamazione col mezzo della stampa, iniziato su querela
del signor Silvestrin.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 7
maggio 1997, nella quale, sebbene ritualmente invitato, il
collega Rocchetta non ha ritenuto di intervenire. A dispetto
dell'apparente carattere individuale delle accuse mosse dal
deputato in questione la Giunta ha ritenuto prevalente
l'opinione secondo cui le affermazioni del deputato Rocchetta
vanno collocate nel contesto della temperie politica
particolarmente "calda" e intensa quale quella di quegli anni,
nei quali, attraverso l'inchiesta su Tangentopoli, era in
discussione l'asserita responsabilità di un'intera classe
dirigente ed in particolare quella dei partiti tradizionali,
cui si contrapponeva programmaticamente il partito
dell'onorevole Rocchetta. Pertanto, il deputato in questione,
attraverso la critica ai sindaci, intendeva mettere in
discussione - con i termini certamente non commendevoli e, in
verità, non esenti da una certa dose di razzismo, propri
almeno di certi settori della sua parte politica - la
responsabilità del sistema dei partiti allora dominanti. Il
discorso dell'onorevole Rocchetta deve pertanto inquadrarsi
nell'ambito della complessiva posizione di critica politica
del gruppo parlamentare al quale egli apparteneva, che si è
estrinsecata anche in numerosi interventi - anche dello stesso
Rocchetta - tanto in Commissione quanto in Assemblea. In
quest'ottica il riferimento alle singole persone dei due
sindaci - svolte, peraltro, nell'infuocato clima di una
campagna elettorale - appaiono marginali rispetto alla
divulgazione delle opinioni più volte espresse sia in prima
persona, sia da altri esponenti del gruppo, presso le sedi
parlamentari.
Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, ha ritenuto di
proporre all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti per
i quali è in corso il procedimento concernono opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni.
Michele SAPONARA, Relatore.
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