| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
TRASMESSA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 19 novembre 1996
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TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 1^ Civile
Il tribunale di Roma, Sezione 1^ Civile composto
dai signori magistrati:
Dottor Alberto Bucci, presidente
Dottor Tommaso Sciascia
V.P.O. Avv. Paolo Mereu, relatore
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo
43113/93 degli affari contenziosi civili posta in
deliberazione all'udienza collegiale del 28 giugno 1996 e
vertente
TRA
Amendola Gianfranco con gli Avv.ti Gianni Lanzinger di
Bolzano e Corrado Carruba di Roma, domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo in Roma, via A. Sella 41
Sgarbi Vittorio con gli Avv.ti Francesco Bresmes,
Pasquale Balzano Prota e Gian Pietro Dall'Ara, domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere della
Vittoria, 9
* * *
Ritorna al Collegio il giudizio con il quale il dottor
Gianfranco Amendola ha richiesto la condanna dell'onorevole
Vittorio Sgarbi al risarcimento del danno che avrebbe subito
per le espressioni da quest'ultimo rivoltegli nel corso della
trasmissione televisiva Maurizio Costanzo Show, ovvero
" maiale ... corrotto sei tu ... ignorante, incapace,
bugiardo ... ".
Il Tribunale, già investito dal G.I., con la propria
ordinanza del 24 giugno 1994, ha dichiarato la manifesta
infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa
dell'onorevole Sgarbi relativa all'applicabilità dell'articolo
68 comma 1 della Costituzione, non ritenendo di poter
affermare che il parlamentare medesimo, nell'apostrofare il
magistrato Amendola con le espressioni sopra riportate, avesse
inteso riaffermare quei medesimi concetti di critica
all'operato della magistratura espressi in precedenza e
rientranti nel legittimo esercizio della sua funzione di
parlamentare, e ciò in quanto non poteva ritenersi in
discussione l'operato dell'Amendola quale magistrato, per cui
l'insulto
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rivolto al predetto non poteva ritenersi in alcun modo
collegato alle opinioni critiche espresse o esprimibili nei
confronti della magistratura.
La nuova disciplina della materia, immediatamente
applicabile in quanto relativa a normativa processuale,
dettata dall'articolo 2 n. 4 e 5, decreto-legge 10 maggio
1996, n. 253, successivamente reiterato con decreto-legge 10
luglio 1996, n. 357 e decreto-legge 6 settembre 1996 n. 466,
impone tuttavia la sospensione del giudizio, l'invio degli
atti di causa alla Camera dei Deputati alla quale l'onorevole
Sgarbi apparteneva al momento del fatto e ancora
appartiene.
PER QUESTI MOTIVI
sospende il presente giudizio;
ordina che venga trasmessa copia degli atti del giudizio
alla Camera dei deputati;
manda alla Cancelleria per l'esecuzione della presente
ordinanza.
Così deciso in Roma il 12 luglio 1996.
Il Presidente
(Dott. Alberto Bucci)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BIELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
SGARBI
TRASMESSA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 19 novembre 1996
Presentata alla Presidenza il 14 maggio 1997
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Onorevoli Colleghi! - Siamo chiamati a deliberare sui
fatti oggetto della causa civile introdotta con atto di
citazione del 25 maggio 1993 presso il tribunale civile di
Roma, dal dottor Gianfranco Amendola contro l'onorevole
Vittorio Sgarbi.
Il dottor Amendola, all'epoca europarlamentare, afferma di
essere stato pubblicamente e gratuitamente offeso, nel corso
della trasmissione "Maurizio Costanzo Show" dell'8 aprile
1993, dalle frasi pronunciate contro di lui e in particolare
per essere stato apostrofato con epiteti ingiuriosi quali
" ignorante, incapace, bugiardo, maiale ".
Tali ingiurie sono state rivolte dall'onorevole Sgarbi,
presente come ospite, al pari del dottor Amendola, nel corso
del faccia a faccia televisivo tra l'esponente del Movimento
La Rete onorevole Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e il
pubblico, dedicato al rapporto tra malaffare e politica e sul
ruolo della Magistratura nell'ambito del Maurizio Costanzo
Show trasmesso in data 8 aprile 1993.
Nel corso del suo intervento l'onorevole Sgarbi ebbe a
lanciare ai Giudici pesanti accuse, che suscitarono la ferma
reazione di Amendola a difesa della Magistratura, e che furono
seguite da escandescenze e insulti ripetuti contro
l'europarlamentare "ignorante", "incapace", "bugiardo" e più
volte "maiale".
Si può sicuramente far osservare, come l'onorevole Sgarbi
a questa trasmissione non partecipasse nel ruolo di
conduttore, ma come opinionista e che come parlamentare sulla
problematica relativa al ruolo della Magistratura avesse
espresso in più occasioni opinioni, commenti e iniziative che
avevano trovato riscontro anche in Parlamento.
Certamente questa attività rientra nelle prerogative del
parlamentare come tali, salvaguardate dell'articolo 68 della
Costituzione.
Ma proprio la dignità delle prerogative parlamentari
impone di non "coprire" attraverso queste l'ingiuria e
l'offesa personale, in quanto la salvaguardia della libertà di
pensiero deve tener conto dell'esigenza di rispettare l'altrui
diritto all'onore e al decoro. Espressioni che sono insulto
gratuito e personale nulla hanno a che vedere con la funzione
parlamentare. Se così fosse "l'insindacabilità" permetterebbe
di insultare, diffamare e offendere chiunque.
Pertanto la Giunta ritiene che i fatti per i quali è in
corso il procedimento civile non concernono opinioni espresse
da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e formula
una proposta in tal senso all'Assemblea.
Valter BIELLI, Relatore.
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