| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
PARENTI
per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale
(calunnia); per il reato di cui all'articolo 368 del codice
penale (calunnia)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 22 novembre 1996
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TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
IL GIUDICE
ritenuto che nella specie allo stato non può essere
accolta l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo
68 del primo comma della Costituzione;
visto l'articolo 2 del quarto comma del decreto-legge n.
555 del 1996,
DISPONE
trasmettersi immediatamente copia degli atti dell'intero
procedimento alla Presidenza della Camera dei deputati.
Visto il quinto comma del suddetto articolo dispone la
sospensione del procedimento in esame per il termine ivi
previsto, fissando la nuova udienza del 13 marzo 1997, aula 6
del GIP, ore 11,30.
Roma, 5 novembre 1996.
Dottor Giuseppe D'Arma
Giudice per le indagini preliminari
All'onorevole Presidente
della Camera
Ad integrazione(*) della mia ordinanza del 5 novembre
1996 (vedi foglio 427 del primo fascicolo) ed in ottemperanza
al disposto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 555 del 1996,
Le comunico che i reati contestati all'onorevole Tiziana
Parenti sono i seguenti:
A) del reato di cui all'articolo 368 del codice
penale, perché, nell'ambito di un'inchiesta disciplinare
disposta dal Ministro di grazia e giustizia avente ad oggetto
l'attività dei magistrati della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano per la quale era stata ascoltata
(*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 5
novembre 1996, è stata integrata con la nota pubblicata di
seguito su richiesta del Presidente della Camera, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, che
prescrive che con l'ordinanza di applicabilità dell'articolo
68, primo comma, della costituzione, l'autorità giudiziaria
enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento,
indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su
cui si fonda il provvedimento.
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nella qualità di magistrato già assegnato alla predetta
Procura, con dichiarazioni rilasciate agli Ispettori, accusava
falsamente, sapendolo innocente, Borrelli Francesco Saverio,
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano di
fatti costituenti reati di minaccia a pubblico ufficiale e
abuso d'ufficio. In particolare, la dottoressa Parenti -
all'epoca dei fatti impegnata nelle indagini sul filone delle
cosiddette "Tangeti rosse", ma in situazione di contrasto con
il Procuratore e gli altri colleghi del "Pool di Mani Pulite",
nonché a suo dire, di sostanziale isolamento - dichiarava agli
Ispettori che il dottor Borrelli, nel corso di una
conversazione le aveva prospettato la possibilità di inviare
al Ministro di grazia e giustizia per eventuali valutazioni di
ordine disciplinare la registrazione di un programma
radiofonico avente per oggetto la diffusione del sistema
tangentizio al quale la Dottoressa Parenti aveva partecipato
nonostante la presenza di persone indagate in procedimenti
penali da lei condotti; ciò allo scopo implicito di indurre la
dottoressa Parenti ad "allinearsi" all'orientamento della
Procura sulle indagini in questione.
In Roma, il 4 e il 9 novembre 1994.
B) del reato di cui all'articolo 368 del codice
penale, perché, nell'ambito di un'inchiesta disciplinare
disposta dal Ministro di grazia e giustizia avente ad oggetto
l'attività dei magistrati della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, per la quale era stata
ascoltata nella qualità di magistrato già assegnato alla
predetta Procura, con dichiarazioni rilasciate agli Ispettori,
accusava falsamente, sapendolo innocente, D'Ambrosio Gerardo,
Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di
Milano, incaricato di coordinare i vari filoni di indagine
nell'ambito dell'inchiesta di "Mani Pulite", di fatti
costituenti il reato di abuso di ufficio. In particolare
dichiarava agli Ispettori che il dottor D'Ambrosio, nel corso
di una riunione di lavoro avente ad oggetto la valutazione
degli sviluppi delle indagini sul filone delle cosiddette
"Tangenti rosse" (dalla stessa Parenti condotte in un clima, a
suo dire, di sfiducia e di sostanziale isolamento, nonché di
contrasto con gli altri colleghi del Pool di "Mani Pulite" e
con lo stesso D'Ambrosio) le aveva fatto chiaramente
intendere, a fronte di quanto sosteneva invece la dottoressa
Parenti in base alle risultanze investigative, che in
relazione a tali indagini non doveva essere inviata alcuna
informazione di garanzia relativamente ad esponenti del PDS,
poiché questa era la forza politica che assicurava il consenso
in ordine all'inchiesta complessiva di "Mani Pulite".
In Roma, il 4 e il 9 novembre 1994.
Nel corso dell'udienza preliminare fissata da questo GIP
ai sensi dell'articolo 409 del quinto comma del codice di
procedura penale (vedi foglio 396 del 1^ fascicolo), la difesa
ha sollevato l'eccezione concernente l'applicabilità nella
specie dell'articolo 68 della Costituzione.
Ho ritenuto non fondata l'eccezione in quanto i fatti
oggetto dell'imputazione, riferiti dalla Parenti agli
Ispettori ministeriali, riguardano tutti il periodo in cui la
stessa svolgeva funzioni di Sostituto Procuratore presso il
Tribunale di Milano e i suoi rapporti con gli altri Magistrati
del Pool.
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Trattasi quindi di fatti antecedenti alla nomina
parlamentare della dottoressa Parenti e che nulla hanno a che
vedere con le prerogative previste dall'articolo 68 della
Costituzione.
Le dichiarazioni dell'onorevole Parenti agli Ispettori
Ministeriali sono contenute nei fogli 15 e 29 del secondo
fascicolo.
Quelle del dottor Borrelli e del dottor D'Ambrosio
innanzi al pubblico ministero dottor Montaldi rispettivamente
nei fogli 247 e 254 del 1^ fascicolo (entrambi sono stati
sentiti ai sensi dell'articolo 409 del quarto comma del codice
di procedura penale e su esplicita richiesta di questo GIP a
seguito del mancato accoglimento della richiesta di
archiviazione).
Roma, 21 novembre 1996.
Il Giudice
per le indagini preliminari
(Dottor Giuseppe D'Arma)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: ABBATE)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
PARENTI
per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale
(calunnia); per il reato di cui all'articolo 368
del codice penale (calunnia)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL
TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 22 novembre 1996
Presentata alla Presidenza il 22 luglio 1998
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta è stata chiamata a
deliberare su una richiesta in materia di insindacabilità, ai
sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione,
nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del
deputato Tiziana Parenti.
La richiesta è stata trasmessa dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma e pervenuta alla
Presidenza della Camera il 22 novembre 1996.
I capi di imputazione contestati all'onorevole Parenti
sono i seguenti: il primo riguarda il reato di cui
all'articolo 368 del codice penale (calunnie), perché, in data
4 e 9 novembre 1994, nell'ambito di un'inchiesta disciplinare
disposta dal Ministro di Grazia e Giustizia avente ad oggetto
l'attività dei Magistrati della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano per la quale era stata ascoltata
nella qualità di magistrato già assegnato alla predetta
Procura, con dichiarazioni rilasciate agli ispettori, avrebbe
accusato falsamente, sapendolo innocente, il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano Francesco Saverio
Borrelli, di fatti costituenti reati di minaccia a pubblico
ufficiale e abuso d'ufficio. In particolare, l'onorevole
Parenti - all'epoca dei fatti impegnata in qualità di
sostituto procuratore della Repubblica nelle indagini sul
filone delle cosiddette "Tangenti rosse", ma in situazione di
contrasto con il procuratore e gli altri colleghi del "Pool di
mani pulite", nonché, a suo dire, di sostanziale isolamento -
dichiarava agli ispettori che il dottor Borrelli, nel corso di
una conversazione le aveva prospettato la possibilità di
inviare al Ministero di grazia e giustizia per eventuali
valutazioni di ordine disciplinare la registrazione di un
programma radiofonico avente per oggetto la diffusione del
sistema tangentizio al quale la dottoressa Parenti aveva
partecipato nonostante la presenza di persone indagate in
procedimenti penali da lei condotti; ciò allo scopo implicito
di indurre la dottoressa Parenti ad "allinearsi"
all'orientamento della Procura sulle indagini in questione.
Il secondo capo di imputazione concerne anch'esso il reato
di cui all'articolo 368 del codice penale, perché, sempre
nella stessa data e nell'ambito dell'inchiesta disciplinare
disposta dal Ministro di Grazia e Giustizia per la quale era
stata ascoltata nella qualità di magistrato già assegnato alla
predetta Procura, con dichiarazioni rilasciate agli ispettori,
avrebbe accusato falsamente, sapendolo innocente, il
Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di
Milano Gerardo D'Ambrosio, incaricato di coordinare i vari
filoni di indagine nell'ambito dell'inchiesta "Mani Pulite",
di fatti costituenti il reato di abuso d'ufficio. In
particolare, l'onorevole Parenti avrebbe dichiarato agli
ispettori che il dottor D'Ambrosio, nel corso di una riunione
di lavoro avente ad oggetto la valutazione degli sviluppi
delle indagini sul filone delle cosiddette "Tangenti rosse"
(dalla stessa Parenti condotte, come si è accennato, in un
clima, a suo dire, di sfiducia e di sostanziale isolamento,
nonché di contrasto con gli altri colleghi del Pool di "Mani
Pulite" e con lo stesso D'Ambrosio) le aveva fatto chiaramente
intendere, a fronte di quanto invece sosteneva la dottoressa
Parenti in base alle risultanze investigative, che in
relazione a tali indagini non doveva essere inviata alcuna
informazione di garanzia relativamente ad esponenti del PDS,
poiché questa era la forza politica che assicurava il consenso
in ordine all'inchiesta di "Mani Pulite".
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La Giunta, nella seduta del 29 ottobre 1997, ha rilevato
che i fatti contestati riguardano situazioni antecedenti
all'assunzione delle funzioni di membro del Parlamento da
parte dell'onorevole Parenti e che, di conseguenza, nulla
hanno a che vedere con le prerogative previste dall'articolo
68 della Costituzione.
L'inchiesta ministeriale, nel cui ambito il Parlamentare
inquisito riferì le circostanze sussunte poi nei due capi di
accusa a suo carico ebbe ad oggetto fatti del tempo in cui
l'onorevole Parenti svolgeva funzioni di Sostituto presso la
Procura di Milano; fatti nascenti dal clima di diffusa
incomprensione e diffidenza che si era creato tra il
Sostituto, il Procuratore Capo, l'Aggiunto ed altri membri
dell'Ufficio, in ordine alla opportunità di coltivare temi o
canali di indagini attivate dalla Parenti.
Per tale sua qualità, e solo per tale ragione, ella fu
chiamata a ricostruire storicamente gli accadimenti che la
riguardavano, proprio in relazione a quelle indagini da lei
svolte nell'ambito del filone delle cosiddette "tangenti
rosse".
Riesce chiaro che siffatta ricostruzione, ancorché operata
nel tempo successivo alla elezione della Parenti alla Camera
dei Deputati, rimane del tutto estranea al suo nuovo status di
parlamentare; sicché non pare giuridicamente sostenibile che
le dichiarazioni da lei rese agli ispettori ministeriali
possano, per la peculiare e mirata specificità delle
informazioni fornite, considerarsi manifestazioni di funzioni
parlamentari o, in ogni caso, ad esse connesse.
Per tali motivi, la Giunta è dell'avviso che, nel caso di
specie, i fatti contestati al deputato Parenti non concernono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni.
Michele ABBATE, Relatore.
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