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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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79
DOC4T-0057
DOC IV ter n. 57 Legisl. XIII
27-11-96 [ DOC13-4TER-57 DO C134TER0057 13DOC4TER 00057 DOC13-4TER-57A 13DOC4TER 00057 A 000300032 DOC4TER 00057 000004T005700000101000333SI1 3 000101000368SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del
  codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30
  della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo
                   della stampa, aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 27 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
                      TRIBUNALE DI PAOLA
       UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
  N. 44/95 NRPM.
  N. 91/95 RGIP.
      Il Gup
        all'esito dell'udienza preliminare del 15 novembre
  1996, pronunziando nei confronti di:
        Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952
                           IMPUTATO
        delitto previsto e punito dagli articoli 595, secondo
  comma, del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1947, n.
  48 e 30, quarto comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 per
  avere nel corso di un monologo tenuto durante la trasmissione
  televisiva "Sgarbi Quotidiani" andata in onda sulla rete
  televisiva "Canale 5" in data 4 dicembre 1992, comunicando
  quindi con più persone, offeso la reputazione dell'ingegnere
  Vincenzo Mancino, mediante attribuzione di un fatto
  determinato, pronunciando le frasi di seguito indicate:
      "  La individuazione delle armi con cui Ligato fu
  ucciso.  Con due pistole, di cui la Glock 17 era stata
  utilizzata in due delitti di mafia per uccidere Vincenzo
  Caponera... quindi il collegamento qual è? ... questa è l'arma
  con cui hanno ucciso Ligato; questa è un'arma usata dai
  mafiosi... ergo... si tratta di un delitto di mafia.  Ma a chi
  è affidata la perizia? ... è affidata a Sandro Lopez e
  Vincenzo Mancino.  Io ho ricevuto dei documenti che sono molto
  importanti di una consulenza di parte per la difesa di
  Vincenzo Celini, da cui risulta che questi due periti non
  furono in grado, per una precedente perizia, di riconoscere
  un'arma molto più facile da individuare che è una Beretta.  Su
  questa Beretta e sulle cartucce sparate hanno dato delle
  indicazioni che sono molto discutibili.  Pare che non ci sia
  arma più difficile per riscontrare degli elementi tecnici che
  ne facciano intendere l'uso, di questa Glock che è un'arma
  austriaca, mi dicono i periti con cui ho parlato, di
  difficilissima lettura.  Ebbene per la perizia su un'arma molto
  più facile, non altri periti, ma questi due che ho elencato,
  ne ripeto i nomi, Sandro... faccio il perito anch'io, faccio
  il delatore...  Sandro Lopez e Vincenzo Mancino hanno mostrato
  una preparazione che non sapremmo se dire mediocre o
  inqualificabile  ". "  Questi periti non sono in grado di
  effettuare una perizia balistica per l'assoluta ignoranza
  della materia e per la conclamata incapacità di utilizzare il
  microscopio comparatore.  Cioè hanno fatto una
 
                              Pag.3
 
  perizia con gravi limiti di indagini già verificatesi su armi
  molto più facili". "  Abbiamo mandato in carcere questi
  politici sulla base di due pentiti e di due periti la cui
  perizia è perlomeno discutibile  ". "  Affidando la
  giustizia alle mani di periti di discutibili capacità  ".
  "  Si decide attraverso i pentiti che uno sia o meno mafioso,
  se costringe un giudice a suicidarsi perché come dice Folena,
  era colpevole, cosa del tutto inammissibile in mancanza di
  prove e si chiamano periti che sono incapaci di riconoscere se
  stessi allo specchio  ";
      ritenuto che non è allo stato accoglibile l'eccezione di
  applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione
  proposta dalla difesa, avuto riguardo alla mancanza in atti di
  qualunque prova che i fatti indicati nella contestazione
  possano essere sussunti nella previsione di cui all'articolo
  2, primo e terzo comma, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
  556;
        che non compete più a questo giudice, per effetto del
  disposto del citato decreto-legge, la valutazione della
  manifesta infondatezza o meno dell'eccezione;
        che, pertanto, copia degli atti del presente
  procedimento deve essere trasmessa alla Camera dei deputati
  per le determinazioni di competenza ex articolo 2, quarto
  comma, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555.
                      PER QUESTI MOTIVI
        letti gli articoli 2, quarto comma, e 5 del
  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 dispone la trasmissione
  alla Camera dei deputati di copia degli atti del presente
  procedimento e la  sospensione dello stesso per giorni 90.
      Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti della
  presente ordinanza.
      Paola, 15 novembre 1996.
                            Il GUP
                   Dott. Cecilia De Angelis
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore: PECORELLA) 
                            sulle
  RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI DUE PROCEDIMENTI PENALI
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 30, comma quarto, della
  legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli articoli 595
  del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
       (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI COSENZA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 2 agosto 1996
 
  per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del
  codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30
  della legge 6 agosto 1990, n. 223, (diffamazione col mezzo
                   della stampa, aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 27 novembre 1996
        Presentata alla Presidenza il 5 novembre 1999
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce congiuntamente
  su due richieste di deliberazione in materia di
  insindacabilità che riguardano due procedimenti penali,
  pendenti rispettivamente presso il Tribunale di Cosenza (n.
  190/95 R.G.Trib.) ed il Tribunale di Paola (n. 44/95 R.G.N.R -
  n. 91/95 R.G.G.I.P.) entrambi per diffamazione col mezzo della
  stampa, riferiti ad un'unica dichiarazione concernente
  indistintamente due persone diverse, generati, ciascuno, dalla
  querela di uno di tali soggetti.
     I due procedimenti in questione vertono su alcune
  dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi rese nel corso della
  medesima trasmissione televisiva  (Sgarbi Quotidiani  del
  4 dicembre 1992) indistintamente all'indirizzo dei due periti
  balistici che hanno svolto le funzioni di consulenti tecnici
  d'ufficio nel processo Ligato.
     Ecco, di seguito, la trascrizione delle frasi pronunciate
  dal collega, come risultano dal capo di imputazione elevato a
  suo carico nel processo pendente presso il Tribunale di Paola:
  "L'individuazione delle armi con cui LIGATO fu ucciso.  Con
  due pistole, di cui una la Glok 17 era stata utilizzata in due
  delitti di mafia per uccidere Vincenzo CAPONERA .......  Quindi
  il collegamento qual è? ...questa è l'arma con cui hanno
  ucciso LIGATO; questa è un 'arma usata dai mafiosi .....  ERGO
  ...si tratta di un delitto di mafia.  Ma a chi è affidata la
  perizia?  E' affidata a Sandro LOPEZ e Vincenzo MANCINO.  Io ho
  ricevuto dei documenti che sono molto importanti di una
  consulenza di parte per la difesa di Vincenzo CELINI, da cui
  risulta che questi due periti non furono in grado, per una
  precedente perizia, di riconoscere un'arma molto più facile da
  individuare che è una Beretta.  Su questa Beretta e sulle
  cartucce sparate hanno dato delle indicazioni che sono molto
  discutibili.  Pare che non ci sia arma più difficile per
  riscontrare degli elementi tecnici che ne facciano intendere
  l'uso, di questa Glok che è un'arma austriaca, mi dicono i
  periti con cui ho parlato, di difficilissima lettura.  Ebbene
  per una perizia su un'arma molto più facile, non altri periti,
  ma questi due che ho elencato, ne ripeto i nomi, SANDRO .....
  faccio il perito anch'io, faccio il delatore ....Sandro LOPEZ
  e Vincenzo MANCINO hanno mostrato una preparazione che non
  sapremmo se dire mediocre o inqualificabile" - "Questi periti
  non sono in grado di effettuare una perizia balistica per
  l'assoluta ignoranza della materia e per la conclamata
  incapacità di utilizzare il microscopio comparatore.  Cioè
  hanno fatto una perizia con gravi limiti di indagine già
  verificatesi su arma molto più facili" "Abbiamo mandato in
  carcere questi politici sulla base di due pentiti e di due
  periti la cui perizia è perlomeno discutibile" (...)
  "Affidando la Giustizia alle mani di periti di discutibili
  capacità" (...) "Si decide attraverso i pentiti che uno sia o
  meno mafioso, se costringe un giudice a suicidarsi perché come
  dice FOLENA, era colpevole, cosa del tutto inammissibile in
  mancanza di prove e si chiamano periti che sono incapaci anche
  di riconoscere se stessi allo specchio".
                            * * *
     Quanto al procedimento parlamentare va ricordato che in un
  primo tempo era pervenuta soltanto la richiesta di
  deliberazione in materia di insindacabilità concernente uno
  dei due procedimenti (doc.  IV-  ter  n. 36, proc. pen. n.
  484/94 R.G.N.R. - n. 190/95 R.G.T., pendente presso il
  Tribunale di Cosenza) e la Giunta, nella seduta del 18
  novembre 1996, si era pronunciata nel senso della
  sindacabilità.  Successivamente (27 novembre 1996) è pervenuta
  la seconda richiesta (doc.  IV-  ter  n. 57, proc. pen. n.
  44/95 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Paola).
 
                              Pag.3
 
  All'atto dell'esame in Giunta della medesima (5 novembre 1997)
  è apparso opportuno richiedere il rinvio in Giunta anche della
  precedente richiesta al fine di pervenire ad una valutazione e
  ad una deliberazione uniforme.  Tale esigenza è stata condivisa
  dall'Assemblea che, nella seduta del 17 novembre 1998, ha
  appunto proceduto a tale rinvio.  Nella seduta della Giunta del
  5 novembre 1997, dedicata all'esame del solo doc. IV-  ter
  n. 36, la medesima aveva già ascoltato l'onorevole Sgarbi.
                            * * *
     In Giunta, l'esame congiunto dei due procedimenti è
  iniziato nella seduta del 22 settembre 1999 e si è concluso
  nella seduta del 29 settembre 1999 nel corso della quale la
  Giunta ha nuovamente ascoltato il deputato interessato.
     Il Collegio ha avuto modo di rilevare che le frasi
  pronunciate dal collega Sgarbi, erano in stretta ed immediata
  connessione con lo svolgimento di un procedimento penale che,
  all'epoca del suo inizio aveva gravemente leso la reputazione
  degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad
  una lunga custodia cautelare ed esposti con grande enfasi alla
  pubblica berlina.
     Va ricordato, peraltro, che, con sentenza del 28 maggio
  1994 il Tribunale di Reggio Calabria ha completamente
  prosciolto gli esponenti politici calabresi Palamara, Nicolò e
  Battaglia dalle accuse relative ad un loro coinvolgimento
  nell'omicidio Ligato.
     Si trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla
  conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale
  nel quale le tesi della medesima si sono poi rivelate del
  tutto infondate, non senza aver arrecato, tuttavia, un grave
  vulnus  non solo alla reputazione degli interessati, ma
  anche al rapporto tra opinione pubblica e classe politica.
     Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con
  atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi
  implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo
  tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in
  generale, nel dibattito politico.
     Inoltre, le frasi vanno inquadrate nel contesto della
  costante ed intensa battaglia politica che il collega Sgarbi
  svolge, in Parlamento e al di fuori del Parlamento, contro
  l'uso distorto degli strumenti giudiziari e, in genere, contro
  le degenerazioni della giustizia.
     Si ricorda, per inciso, che alcune dichiarazioni critiche
  dell'onorevole Sgarbi nei confronti del dottor Pennisi,
  Sostituto procuratore della Repubblica nel medesimo
  procedimento penale, sono state ritenute insindacabili dalla
  Giunta, per i medesimi motivi, nella seduta del 29 settembre
  1999.
                            * * *
     La Giunta ha effettuato una sola votazione con riguardo ai
  due procedimenti.  Al riguardo va detto che è opinione
  consolidata, anche in base a numerosi precedenti, che la
  deliberazione della Camera ha per oggetto una valutazione del
  fatto che viene contestato al parlamentare, indipendentemente
  dalle conseguenze di ordine procedurale ovvero di
  qualificazione giuridica che ad esso ricollega l'autorità
  giudiziaria.  In questo caso ci si trova dinanzi al fatto
  storico unitario di una sola dichiarazione riferita
  indistintamente a due persone.  La pendenza di due procedimenti
  deriva soltanto dalla presentazione di due distinte querele.
  Dal punto di vista della deliberazione parlamentare, occorre
  evitare il rischio di una violazione del principio del  ne
  bis in idem,  violazione che si verificherebbe ove la Giunta
  (e successivamente l'Assemblea) votassero distintamente sui
  due documenti.
     La Giunta pertanto riferisce all'Assemblea nel senso che i
  fatti per i quali sono in corso i due procedimenti di cui ai
  doc. IV-  ter  nn. 36 e 57 concernono opinioni espresse da
  un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni
  Gaetano PECORELLA,  Relatore
 
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