| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del
codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30
della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo
della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 27 novembre 1996
Pag.2
TRIBUNALE DI PAOLA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
N. 44/95 NRPM.
N. 91/95 RGIP.
Il Gup
all'esito dell'udienza preliminare del 15 novembre
1996, pronunziando nei confronti di:
Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952
IMPUTATO
delitto previsto e punito dagli articoli 595, secondo
comma, del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1947, n.
48 e 30, quarto comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 per
avere nel corso di un monologo tenuto durante la trasmissione
televisiva "Sgarbi Quotidiani" andata in onda sulla rete
televisiva "Canale 5" in data 4 dicembre 1992, comunicando
quindi con più persone, offeso la reputazione dell'ingegnere
Vincenzo Mancino, mediante attribuzione di un fatto
determinato, pronunciando le frasi di seguito indicate:
" La individuazione delle armi con cui Ligato fu
ucciso. Con due pistole, di cui la Glock 17 era stata
utilizzata in due delitti di mafia per uccidere Vincenzo
Caponera... quindi il collegamento qual è? ... questa è l'arma
con cui hanno ucciso Ligato; questa è un'arma usata dai
mafiosi... ergo... si tratta di un delitto di mafia. Ma a chi
è affidata la perizia? ... è affidata a Sandro Lopez e
Vincenzo Mancino. Io ho ricevuto dei documenti che sono molto
importanti di una consulenza di parte per la difesa di
Vincenzo Celini, da cui risulta che questi due periti non
furono in grado, per una precedente perizia, di riconoscere
un'arma molto più facile da individuare che è una Beretta. Su
questa Beretta e sulle cartucce sparate hanno dato delle
indicazioni che sono molto discutibili. Pare che non ci sia
arma più difficile per riscontrare degli elementi tecnici che
ne facciano intendere l'uso, di questa Glock che è un'arma
austriaca, mi dicono i periti con cui ho parlato, di
difficilissima lettura. Ebbene per la perizia su un'arma molto
più facile, non altri periti, ma questi due che ho elencato,
ne ripeto i nomi, Sandro... faccio il perito anch'io, faccio
il delatore... Sandro Lopez e Vincenzo Mancino hanno mostrato
una preparazione che non sapremmo se dire mediocre o
inqualificabile ". " Questi periti non sono in grado di
effettuare una perizia balistica per l'assoluta ignoranza
della materia e per la conclamata incapacità di utilizzare il
microscopio comparatore. Cioè hanno fatto una
Pag.3
perizia con gravi limiti di indagini già verificatesi su armi
molto più facili". " Abbiamo mandato in carcere questi
politici sulla base di due pentiti e di due periti la cui
perizia è perlomeno discutibile ". " Affidando la
giustizia alle mani di periti di discutibili capacità ".
" Si decide attraverso i pentiti che uno sia o meno mafioso,
se costringe un giudice a suicidarsi perché come dice Folena,
era colpevole, cosa del tutto inammissibile in mancanza di
prove e si chiamano periti che sono incapaci di riconoscere se
stessi allo specchio ";
ritenuto che non è allo stato accoglibile l'eccezione di
applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione
proposta dalla difesa, avuto riguardo alla mancanza in atti di
qualunque prova che i fatti indicati nella contestazione
possano essere sussunti nella previsione di cui all'articolo
2, primo e terzo comma, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
556;
che non compete più a questo giudice, per effetto del
disposto del citato decreto-legge, la valutazione della
manifesta infondatezza o meno dell'eccezione;
che, pertanto, copia degli atti del presente
procedimento deve essere trasmessa alla Camera dei deputati
per le determinazioni di competenza ex articolo 2, quarto
comma, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555.
PER QUESTI MOTIVI
letti gli articoli 2, quarto comma, e 5 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 dispone la trasmissione
alla Camera dei deputati di copia degli atti del presente
procedimento e la sospensione dello stesso per giorni 90.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti della
presente ordinanza.
Paola, 15 novembre 1996.
Il GUP
Dott. Cecilia De Angelis
| |
| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: PECORELLA)
sulle
RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI DUE PROCEDIMENTI PENALI
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 30, comma quarto, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli articoli 595
del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI COSENZA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 2 agosto 1996
per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del
codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30
della legge 6 agosto 1990, n. 223, (diffamazione col mezzo
della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 27 novembre 1996
Presentata alla Presidenza il 5 novembre 1999
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce congiuntamente
su due richieste di deliberazione in materia di
insindacabilità che riguardano due procedimenti penali,
pendenti rispettivamente presso il Tribunale di Cosenza (n.
190/95 R.G.Trib.) ed il Tribunale di Paola (n. 44/95 R.G.N.R -
n. 91/95 R.G.G.I.P.) entrambi per diffamazione col mezzo della
stampa, riferiti ad un'unica dichiarazione concernente
indistintamente due persone diverse, generati, ciascuno, dalla
querela di uno di tali soggetti.
I due procedimenti in questione vertono su alcune
dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi rese nel corso della
medesima trasmissione televisiva (Sgarbi Quotidiani del
4 dicembre 1992) indistintamente all'indirizzo dei due periti
balistici che hanno svolto le funzioni di consulenti tecnici
d'ufficio nel processo Ligato.
Ecco, di seguito, la trascrizione delle frasi pronunciate
dal collega, come risultano dal capo di imputazione elevato a
suo carico nel processo pendente presso il Tribunale di Paola:
"L'individuazione delle armi con cui LIGATO fu ucciso. Con
due pistole, di cui una la Glok 17 era stata utilizzata in due
delitti di mafia per uccidere Vincenzo CAPONERA ....... Quindi
il collegamento qual è? ...questa è l'arma con cui hanno
ucciso LIGATO; questa è un 'arma usata dai mafiosi ..... ERGO
...si tratta di un delitto di mafia. Ma a chi è affidata la
perizia? E' affidata a Sandro LOPEZ e Vincenzo MANCINO. Io ho
ricevuto dei documenti che sono molto importanti di una
consulenza di parte per la difesa di Vincenzo CELINI, da cui
risulta che questi due periti non furono in grado, per una
precedente perizia, di riconoscere un'arma molto più facile da
individuare che è una Beretta. Su questa Beretta e sulle
cartucce sparate hanno dato delle indicazioni che sono molto
discutibili. Pare che non ci sia arma più difficile per
riscontrare degli elementi tecnici che ne facciano intendere
l'uso, di questa Glok che è un'arma austriaca, mi dicono i
periti con cui ho parlato, di difficilissima lettura. Ebbene
per una perizia su un'arma molto più facile, non altri periti,
ma questi due che ho elencato, ne ripeto i nomi, SANDRO .....
faccio il perito anch'io, faccio il delatore ....Sandro LOPEZ
e Vincenzo MANCINO hanno mostrato una preparazione che non
sapremmo se dire mediocre o inqualificabile" - "Questi periti
non sono in grado di effettuare una perizia balistica per
l'assoluta ignoranza della materia e per la conclamata
incapacità di utilizzare il microscopio comparatore. Cioè
hanno fatto una perizia con gravi limiti di indagine già
verificatesi su arma molto più facili" "Abbiamo mandato in
carcere questi politici sulla base di due pentiti e di due
periti la cui perizia è perlomeno discutibile" (...)
"Affidando la Giustizia alle mani di periti di discutibili
capacità" (...) "Si decide attraverso i pentiti che uno sia o
meno mafioso, se costringe un giudice a suicidarsi perché come
dice FOLENA, era colpevole, cosa del tutto inammissibile in
mancanza di prove e si chiamano periti che sono incapaci anche
di riconoscere se stessi allo specchio".
* * *
Quanto al procedimento parlamentare va ricordato che in un
primo tempo era pervenuta soltanto la richiesta di
deliberazione in materia di insindacabilità concernente uno
dei due procedimenti (doc. IV- ter n. 36, proc. pen. n.
484/94 R.G.N.R. - n. 190/95 R.G.T., pendente presso il
Tribunale di Cosenza) e la Giunta, nella seduta del 18
novembre 1996, si era pronunciata nel senso della
sindacabilità. Successivamente (27 novembre 1996) è pervenuta
la seconda richiesta (doc. IV- ter n. 57, proc. pen. n.
44/95 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Paola).
Pag.3
All'atto dell'esame in Giunta della medesima (5 novembre 1997)
è apparso opportuno richiedere il rinvio in Giunta anche della
precedente richiesta al fine di pervenire ad una valutazione e
ad una deliberazione uniforme. Tale esigenza è stata condivisa
dall'Assemblea che, nella seduta del 17 novembre 1998, ha
appunto proceduto a tale rinvio. Nella seduta della Giunta del
5 novembre 1997, dedicata all'esame del solo doc. IV- ter
n. 36, la medesima aveva già ascoltato l'onorevole Sgarbi.
* * *
In Giunta, l'esame congiunto dei due procedimenti è
iniziato nella seduta del 22 settembre 1999 e si è concluso
nella seduta del 29 settembre 1999 nel corso della quale la
Giunta ha nuovamente ascoltato il deputato interessato.
Il Collegio ha avuto modo di rilevare che le frasi
pronunciate dal collega Sgarbi, erano in stretta ed immediata
connessione con lo svolgimento di un procedimento penale che,
all'epoca del suo inizio aveva gravemente leso la reputazione
degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad
una lunga custodia cautelare ed esposti con grande enfasi alla
pubblica berlina.
Va ricordato, peraltro, che, con sentenza del 28 maggio
1994 il Tribunale di Reggio Calabria ha completamente
prosciolto gli esponenti politici calabresi Palamara, Nicolò e
Battaglia dalle accuse relative ad un loro coinvolgimento
nell'omicidio Ligato.
Si trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla
conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale
nel quale le tesi della medesima si sono poi rivelate del
tutto infondate, non senza aver arrecato, tuttavia, un grave
vulnus non solo alla reputazione degli interessati, ma
anche al rapporto tra opinione pubblica e classe politica.
Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con
atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi
implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo
tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in
generale, nel dibattito politico.
Inoltre, le frasi vanno inquadrate nel contesto della
costante ed intensa battaglia politica che il collega Sgarbi
svolge, in Parlamento e al di fuori del Parlamento, contro
l'uso distorto degli strumenti giudiziari e, in genere, contro
le degenerazioni della giustizia.
Si ricorda, per inciso, che alcune dichiarazioni critiche
dell'onorevole Sgarbi nei confronti del dottor Pennisi,
Sostituto procuratore della Repubblica nel medesimo
procedimento penale, sono state ritenute insindacabili dalla
Giunta, per i medesimi motivi, nella seduta del 29 settembre
1999.
* * *
La Giunta ha effettuato una sola votazione con riguardo ai
due procedimenti. Al riguardo va detto che è opinione
consolidata, anche in base a numerosi precedenti, che la
deliberazione della Camera ha per oggetto una valutazione del
fatto che viene contestato al parlamentare, indipendentemente
dalle conseguenze di ordine procedurale ovvero di
qualificazione giuridica che ad esso ricollega l'autorità
giudiziaria. In questo caso ci si trova dinanzi al fatto
storico unitario di una sola dichiarazione riferita
indistintamente a due persone. La pendenza di due procedimenti
deriva soltanto dalla presentazione di due distinte querele.
Dal punto di vista della deliberazione parlamentare, occorre
evitare il rischio di una violazione del principio del ne
bis in idem, violazione che si verificherebbe ove la Giunta
(e successivamente l'Assemblea) votassero distintamente sui
due documenti.
La Giunta pertanto riferisce all'Assemblea nel senso che i
fatti per i quali sono in corso i due procedimenti di cui ai
doc. IV- ter nn. 36 e 57 concernono opinioni espresse da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni
Gaetano PECORELLA, Relatore
| |