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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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80
DOC4T-0058
DOC IV ter n. 58 Legisl. XIII
29-11-96 [ DOC13-4TER-58 DO C134TER0058 13DOC4TER 00058 DOC13-4TER-58A 13DOC4TER 00058 A 000400032 DOC4TER 00058 000004T005800000101000431SI1 4 000101000359SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
      TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, I SEZIONE CIVILE,
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 29 novembre 1996
 
                              Pag.2
 
                      TRIBUNALE DI ROMA
                       I SEZIONE CIVILE
      Il giudice istruttore, letti gli atti della causa civile
  iscritta al n. 67462 del RGAC dell'anno 1995, vertente
                             TRA
      Maroni Roberto (avvocato C. Bulgheroni e A. Fontana di
  Varese e M.C. Cafini di Roma)
 
      Sgarbi Vittorio (avvocato G.P. Dall'Ara di Ferrara,
  professor V. Metta e dottor proc. S. Previti di Roma)
 
      R.T.I. spa (professor avvocato Romano Vaccarella di
  Roma)
                         Premesso in
                            FATTO
      Con citazione notificata il 13 dicemre 1995 l'onorevole
  Roberto Maroni ha convenuto in giudizio davanti al tribunale
  di Roma l'onorevole Vittorio Sgarbi, unitamente alla società
  R.T.I.-Reti televisive italiane, per sentirli condannare, il
  primo quale conduttore della rubrica televisiva "Sgarbi
  quotidiani", e la seconda quale proprietaria della rete
  televisiva "Canale 5", al risarcimento dei danni morali da lui
  subiti a seguito della diffamazione perpetrata nei suoi
  confronti dall'onorevole Vittorio Sgarbi, il quale, nel corso
  del programma televisivo citato, pronunciava le seguenti
  frasi:
  a) nella trasmissione del giorno 7 gennaio 1995
      "C'è, invece, un campione di tradimento, di ampio,
  largo tradimento, che oggi per salvare la sua ambizione, che
  era quella di andare al governo, non sa più da che parte
  stare, che è il numero due della Lega...  Maroni non può essere
  contro il governo, perché sarebbe soltanto contro se stesso...
  ha fatto di tutto: ha pianto, era disposto a cedere ministri,
  altri ministri, pur di avere quella poltrona e adesso deve
  dichiararsi in contraddizione con il suo  leader,  dalla
  parte di Berlusconi... la sua azione è una azione di
  equilibrismo... cerca di controllare quelli che volentieri se
  ne andrebbero, di impedire loro di andarsene; va a piangere,
  questa volta, da Scalfaro, e torna a piangere da Berlusconi
  perché Berlusconi non accolga i dissidenti"; "Maroni, il loro
  capo, capo evidentemente
 
                              Pag.3
 
  poco considerato, che dice: perché non mi hanno detto
  nulla.  Ma perché non sei nessuno; che ti possono dire a te,
  numero due di Bossi, numero due di Berlusconi, eterno numero
  due con le gambe corte.  Maroni uno e due, che dice una cosa e
  ne fa un'altra...  Maroni è un personaggio pirandelliano... e
  quando pensa a se stesso... sentite cosa dice... 'non mi si
  può dire né di aver tradito né di aver... nulla, nulla, nulla.
  Solo pazzo sono".  Questa è la mentalità loro, di piccoli
  speculatori, volgari e ignoranti, rozzi, rozzi nelle
  idee".
  b) nella trasmissione del giorno 9 gennaio 1995
      "Ecco Bobo Maroni agli Interni, cioè tu prendi un
  personaggio che è di tale mediocrità che farebbe cattiva
  figura, che è consigliere comunale di un piccolo paese della
  Lombardia, e lo metti a fare il Ministro dell'interno.  E
  quello non sa leggere, lo dichiara 'mi hanno ingannato, mi
  fanno le cose alle spalle, firmano i decreti senza che io lo
  sappia", pur firmandoli anche lui.  Quindi uno sconclusionato,
  senza idee, senza forza, senza convinzione, senza
  carattere...".
      Ha lamentato inoltre l'onorevole Maroni che l'onorevole
  Sgarbi, nel corso di una intervista rilasciata il 7 gennaio
  1995 all'Agenzia giornalistica Ansa-Rete A, confermava le sue
  dichiarazioni, testualmente affermando:  "confermo quanto
  detto, ovvero che in condizioni normali lui (Maroni), Bossi e
  Pivetti avrebbero fatto al massimo i consiglieri comunali nei
  loro rispettivi paesi...".
      Infine ha dedotto l'attore che in data 8 gennaio 1995
  l'onorevole Sgarbi, annunciando di aver dato mandato al suo
  legale per ottenere 20 miliardi di risarcimento dal Maroni non
  solo per sé, ma anche per  "danni allo Stato"  per la
  "conduzione scellerata del Ministero, anche per quanto
  riguarda l'incredibile vicenda del decreto-Biondi", 
  aggiungeva nel corso di altra intervista alla stessa Agenzia:
  "I venti miliardi (andrebbero devoluti) alle centinaia di
  detenuti in attesa di giudizio che, anche per il comportamento
  del Ministro Maroni, hanno subito gravissime
  ingiustizie".
      L'onorevole Maroni ha dedotto che le frasi sopra
  riportate, pronunciate al fine di gettare discredito sul suo
  aspetto fisico e sulle sue capacità morali ed intellettuali,
  integrano gli estremi del reato di diffamazione (articolo 595
  del codice penale) e, per quanto interessa il presente
  procedimento, del fatto illecito civile idoneo a cagionare un
  danno morale (articoli 2043 e 2059 del codice civile).
                           Ritenuto
        che il convenuto onorevole Sgarbi ha eccepito, tra
  l'altro, "l'improponibilità, l'inammissibilità e, comunque,
  l'improcedibilità della domanda", rivendicando
  l'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione,
  per essere egli membro del Parlamento della Repubblica e
  "versandosi in ipotesi di valutazioni critiche e giudizi
  espressi nell'ambito del dibattito politico e parlamentare,
  segnato all'epoca dei fatti da una netta ed aspra
  contrapposizione delle forze politiche di riferimento
  dell'attore e del convenuto";
        che non appaiono sussistere i presupposti di cui
  all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
  555, per la
 
                              Pag.4
 
  immediata declaratoria di applicabilità dell'articolo 68
  della Costituzione;
        che, pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve
  essere disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione
  degli atti alla Camera dei deputati;
        che la sospensione è stata disposta con ordinanza del
  G.I. emessa all'udienza del 13 ottobre 1996;
        che gli atti sono stati restituiti per la mancata
  indicazione del fatto, come previsto dall'articolo 4 del
  citato decreto-legge e che, pertanto, detta ordinanza deve
  essere revocata e reiterata, anche ai fini della decorrenza
  del termine previsto dall'articolo 2, comma 5, del citato
  decreto-legge (*).
                      PER QUESTI MOTIVI
        revoca l'ordinanza emessa all'udienza del 31 ottobre
  1996;
        dispone la sospensione della causa e la trasmissione
  degli atti e della presente ordinanza alla Presidenza della
  Camera dei deputati;
        manda alla cancelleria di comunicare la presente
  ordinanza a tutte le parti costituite.
      Roma, 19 novembre 1996.
                    Il Giudice istruttore
                     Dott. Emilio Malpica
      (*)   Con lettera del 13 novembre 1996 il Presidente
  della Camera ha restituito gli atti invitando il giudice a
  rinnovare l'ordinanza conformemente alla norma citata nel
  testo che prescrive che con l'ordinanza relativa
  all'applicabilità dell'articolo 68 l'autorità giudiziaria
  enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento,
  indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su
  cui si fonda il provvedimento.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                 (Relatore:  BORROMETI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
        TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, I SEZ.  CIVILE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 29 novembre 1996
          Presentata alla Presidenza l'8 marzo 1999
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
  trasmessa dal Tribunale di Roma con riferimento ad un
  procedimento nel quale è stato convenuto in giudizio
  l'onorevole Sgarbi.
     La citazione civile dalla quale trae origine il
  procedimento sopra citato fa riferimento a quattro distinte
  dichiarazioni particolarmente critiche nei confronti
  dell'onorevole Maroni.  Queste le frasi oggetto delle
  medesime:  "C'è, invece, un campione di tradimento di ampio,
  largo tradimento, che oggi per salvare la sua ambizione, che
  era quella di andare al governo, non sa più da che parte
  stare, che è il numero due della Lega....  Maroni, non può
  essere contro il governo, perché sarebbe soltanto contro se
  stesso ... ha fatto di tutto: ha pianto, era disposto a cedere
  ministri, altri ministri, pur di aver quella poltrona e adesso
  deve dichiararsi in contraddizione con il suo leader, dalla
  parte di Berlusconi... la sua azione è una azione di
  equilibrismo... cerca di controllare quelli che volentieri se
  ne andrebbero, di impedire loro di andarsene; va a piangere,
  questa volta, da Scàlfaro, e torna a piangere da Berlusconi
  perché Berlusconi non accolga i dissidenti"; "Maroni, il loro
  capo, capo evidentemente poco considerato, che dice: perché
  non mi hanno detto nulla.  Ma perché non sei nessuno; che ti
  possono dire a te, numero due di Bossi, numero due di
  Berlusconi, eterno numero due con le gambe corte.  Maroni uno e
  due, che dice una cosa e ne fa un'altra....  Maroni è un
  personaggio pirandelliano.... e quando pensa a se stesso ...
  sentite cosa dice... "non misi può dire né di aver tradito né
  di aver... nulla, nulla, nulla.  Solo pazzo sono".  Questa è la
  mentalità loro, di piccoli speculatori, volgari e ignoranti,
  rozzi, rozzi nelle idee"  (trasmissione del 7 gennaio
  1995).
       "Ecco Bobo Maroni agli Interni, cioè tu prendi un
  personaggio che è di tale mediocrità che farebbe cattiva
  figura, che è consigliere comunale di un piccolo paese della
  Lombardia e lo metti a fare il Ministro dell'interno.  E quello
  non sa leggere, lo dichiara "mi hanno ingannato, mi fanno le
  cose alle spalle, firmano i decreti senza che io lo sappia",
  pur firmandoli anche lui.  Quindi uno sconclusionato, senza
  idee, senza forza, senza convinzione, senza carattere...."
  (trasmissione del 9 gennaio 1995). 
       "confermo quanto detto, ovvero che in condizioni normali
  lui (Maroni), Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i
  consiglieri comunali nei loro rispettivi paesi..."
  (dichiarazione all'ANSA del 7 gennaio 1995). 
       "Ho dato mandato ai miei legali di richiedere venti
  miliardi di risarcimento (dall'onorevole Maroni) (...) per
  danni allo Stato (nonché per) la conduzione scellerata del
  Ministero anche per quanto riguarda l'incredibile vicenda del
  decreto Biondi (...) che (andrebbero devoluti) alle centinaia
  di detenuti in attesa di giudizio che, anche per il
  comportamento del Ministro Maroni, hanno subito gravissime
  ingiustizie".
     La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 22
  aprile 1998.
     Prima di affrontare il merito della questione va rilevato
  che il procedimento civile, come si è visto, si riferisce a
 
                              Pag.3
 
  quattro distinte serie di dichiarazioni: due rese nell'ambito
  di trasmissioni televisive (del 7 e del 9 gennaio 1995) e due
  ad agenzie di stampa (dichiarazioni rese all'ANSA del 7 e
  dell'8 gennaio 1995).  Le frasi proferite nell'ambito delle
  dichiarazioni rese alle agenzie di stampa formano, almeno in
  parte, l'oggetto di un altro procedimento civile, anch'esso
  iniziato presso il Tribunale di Roma con distinta citazione
  dell'on.  Maroni (peraltro recante la stessa data),
  procedimento che è già sottoposto all'attenzione della Camera
  (Doc.  IV-  ter  n. 45), e rispetto al quale la Camera
  medesima si è già pronunciata nel senso dell'insindacabilità
  nella seduta del 2 marzo 1999.
     Vi è dunque parziale coincidenza tra i due procedimenti
  per ciò che riguarda le dichiarazioni rese all'ANSA in data 7
  e 8 gennaio 1995, in relazione alle quali la Camera si è già
  pronunciata nel senso dell'insindacabilità.
     Poiché è opinione assolutamente costante e non contestata
  che la decisione della Camera ai fini dell'applicabilità
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, verte sui
  fatti oggetto del procedimento, indipendentemente dalla fase
  processuale o dalla qualificazione giuridica che ad essi è
  attribuita, nel caso di specie, conformemente ai precedenti
  (Cfr., in questa legislatura il precedente del doc.
  IV-  ter  n. 65-che si riferiva agli stessi fatti di cui al
  doc.IV-  quater-  n. 1 e quello del doc. IV-  ter  n.
  43 - che si riferiva agli stessi fatti di cui al doc.
  IV-  ter  n. 26), la Giunta si è limitata a constatare
  l'identità dei fatti e a ritenere conseguentemente
  parzialmente assorbita dalla precedente decisione quella
  relativa al procedimento in questione, almeno limitatamente
  alle suddette interviste del 7 e del l'8 gennaio 1995.  In tal
  senso dovrebbe essere anche la deliberazione dell'Assemblea,
  poiché ogni decisione in senso diverso costituirebbe un  bis
  in idem  rispetto ad una deliberazione già assunta.
     Quanto al merito della questione la Giunta ha ritenuto che
  le frasi proferite dal collega Sgarbi attengono ad una
  evidente manifestazione di critica politica, sia pure per il
  tramite di espressioni particolarmente colorite e pesanti.
     Secondo la costante giurisprudenza della Giunta tale
  circostanza costituisce un elemento sufficiente a far ritenere
  che si possa ricadere nell'ambito di applicazione
  dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.  Si tratta
  infatti di giudizi e di critiche di natura sostanzialmente
  politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro
  dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito
  politico-parlamentare.  Ciò sia pure in assenza di un
  collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che
  comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la
  diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli
  organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito
  politico.
     Per questi motivi la Giunta, con riferimento specifico
  alle dichiarazioni di cui si è detto sopra e fatta eccezione
  per quelle che debbono ritenersi assorbite dalla precedente
  deliberazione dell'Assemblea nel senso dell'insindacabilità
  del 2 marzo scorso, propone di riferire all'Assemblea nel
  senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento
  concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni.
                              Antonio BORROMETI,  Relatore. 
 
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