| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
SGARBI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, I SEZIONE CIVILE,
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 29 novembre 1996
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TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore, letti gli atti della causa civile
iscritta al n. 67462 del RGAC dell'anno 1995, vertente
TRA
Maroni Roberto (avvocato C. Bulgheroni e A. Fontana di
Varese e M.C. Cafini di Roma)
Sgarbi Vittorio (avvocato G.P. Dall'Ara di Ferrara,
professor V. Metta e dottor proc. S. Previti di Roma)
R.T.I. spa (professor avvocato Romano Vaccarella di
Roma)
Premesso in
FATTO
Con citazione notificata il 13 dicemre 1995 l'onorevole
Roberto Maroni ha convenuto in giudizio davanti al tribunale
di Roma l'onorevole Vittorio Sgarbi, unitamente alla società
R.T.I.-Reti televisive italiane, per sentirli condannare, il
primo quale conduttore della rubrica televisiva "Sgarbi
quotidiani", e la seconda quale proprietaria della rete
televisiva "Canale 5", al risarcimento dei danni morali da lui
subiti a seguito della diffamazione perpetrata nei suoi
confronti dall'onorevole Vittorio Sgarbi, il quale, nel corso
del programma televisivo citato, pronunciava le seguenti
frasi:
a) nella trasmissione del giorno 7 gennaio 1995
"C'è, invece, un campione di tradimento, di ampio,
largo tradimento, che oggi per salvare la sua ambizione, che
era quella di andare al governo, non sa più da che parte
stare, che è il numero due della Lega... Maroni non può essere
contro il governo, perché sarebbe soltanto contro se stesso...
ha fatto di tutto: ha pianto, era disposto a cedere ministri,
altri ministri, pur di avere quella poltrona e adesso deve
dichiararsi in contraddizione con il suo leader, dalla
parte di Berlusconi... la sua azione è una azione di
equilibrismo... cerca di controllare quelli che volentieri se
ne andrebbero, di impedire loro di andarsene; va a piangere,
questa volta, da Scalfaro, e torna a piangere da Berlusconi
perché Berlusconi non accolga i dissidenti"; "Maroni, il loro
capo, capo evidentemente
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poco considerato, che dice: perché non mi hanno detto
nulla. Ma perché non sei nessuno; che ti possono dire a te,
numero due di Bossi, numero due di Berlusconi, eterno numero
due con le gambe corte. Maroni uno e due, che dice una cosa e
ne fa un'altra... Maroni è un personaggio pirandelliano... e
quando pensa a se stesso... sentite cosa dice... 'non mi si
può dire né di aver tradito né di aver... nulla, nulla, nulla.
Solo pazzo sono". Questa è la mentalità loro, di piccoli
speculatori, volgari e ignoranti, rozzi, rozzi nelle
idee".
b) nella trasmissione del giorno 9 gennaio 1995
"Ecco Bobo Maroni agli Interni, cioè tu prendi un
personaggio che è di tale mediocrità che farebbe cattiva
figura, che è consigliere comunale di un piccolo paese della
Lombardia, e lo metti a fare il Ministro dell'interno. E
quello non sa leggere, lo dichiara 'mi hanno ingannato, mi
fanno le cose alle spalle, firmano i decreti senza che io lo
sappia", pur firmandoli anche lui. Quindi uno sconclusionato,
senza idee, senza forza, senza convinzione, senza
carattere...".
Ha lamentato inoltre l'onorevole Maroni che l'onorevole
Sgarbi, nel corso di una intervista rilasciata il 7 gennaio
1995 all'Agenzia giornalistica Ansa-Rete A, confermava le sue
dichiarazioni, testualmente affermando: "confermo quanto
detto, ovvero che in condizioni normali lui (Maroni), Bossi e
Pivetti avrebbero fatto al massimo i consiglieri comunali nei
loro rispettivi paesi...".
Infine ha dedotto l'attore che in data 8 gennaio 1995
l'onorevole Sgarbi, annunciando di aver dato mandato al suo
legale per ottenere 20 miliardi di risarcimento dal Maroni non
solo per sé, ma anche per "danni allo Stato" per la
"conduzione scellerata del Ministero, anche per quanto
riguarda l'incredibile vicenda del decreto-Biondi",
aggiungeva nel corso di altra intervista alla stessa Agenzia:
"I venti miliardi (andrebbero devoluti) alle centinaia di
detenuti in attesa di giudizio che, anche per il comportamento
del Ministro Maroni, hanno subito gravissime
ingiustizie".
L'onorevole Maroni ha dedotto che le frasi sopra
riportate, pronunciate al fine di gettare discredito sul suo
aspetto fisico e sulle sue capacità morali ed intellettuali,
integrano gli estremi del reato di diffamazione (articolo 595
del codice penale) e, per quanto interessa il presente
procedimento, del fatto illecito civile idoneo a cagionare un
danno morale (articoli 2043 e 2059 del codice civile).
Ritenuto
che il convenuto onorevole Sgarbi ha eccepito, tra
l'altro, "l'improponibilità, l'inammissibilità e, comunque,
l'improcedibilità della domanda", rivendicando
l'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione,
per essere egli membro del Parlamento della Repubblica e
"versandosi in ipotesi di valutazioni critiche e giudizi
espressi nell'ambito del dibattito politico e parlamentare,
segnato all'epoca dei fatti da una netta ed aspra
contrapposizione delle forze politiche di riferimento
dell'attore e del convenuto";
che non appaiono sussistere i presupposti di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
555, per la
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immediata declaratoria di applicabilità dell'articolo 68
della Costituzione;
che, pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve
essere disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione
degli atti alla Camera dei deputati;
che la sospensione è stata disposta con ordinanza del
G.I. emessa all'udienza del 13 ottobre 1996;
che gli atti sono stati restituiti per la mancata
indicazione del fatto, come previsto dall'articolo 4 del
citato decreto-legge e che, pertanto, detta ordinanza deve
essere revocata e reiterata, anche ai fini della decorrenza
del termine previsto dall'articolo 2, comma 5, del citato
decreto-legge (*).
PER QUESTI MOTIVI
revoca l'ordinanza emessa all'udienza del 31 ottobre
1996;
dispone la sospensione della causa e la trasmissione
degli atti e della presente ordinanza alla Presidenza della
Camera dei deputati;
manda alla cancelleria di comunicare la presente
ordinanza a tutte le parti costituite.
Roma, 19 novembre 1996.
Il Giudice istruttore
Dott. Emilio Malpica
(*) Con lettera del 13 novembre 1996 il Presidente
della Camera ha restituito gli atti invitando il giudice a
rinnovare l'ordinanza conformemente alla norma citata nel
testo che prescrive che con l'ordinanza relativa
all'applicabilità dell'articolo 68 l'autorità giudiziaria
enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento,
indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su
cui si fonda il provvedimento.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BORROMETI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
SGARBI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, I SEZ. CIVILE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 29 novembre 1996
Presentata alla Presidenza l'8 marzo 1999
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
trasmessa dal Tribunale di Roma con riferimento ad un
procedimento nel quale è stato convenuto in giudizio
l'onorevole Sgarbi.
La citazione civile dalla quale trae origine il
procedimento sopra citato fa riferimento a quattro distinte
dichiarazioni particolarmente critiche nei confronti
dell'onorevole Maroni. Queste le frasi oggetto delle
medesime: "C'è, invece, un campione di tradimento di ampio,
largo tradimento, che oggi per salvare la sua ambizione, che
era quella di andare al governo, non sa più da che parte
stare, che è il numero due della Lega.... Maroni, non può
essere contro il governo, perché sarebbe soltanto contro se
stesso ... ha fatto di tutto: ha pianto, era disposto a cedere
ministri, altri ministri, pur di aver quella poltrona e adesso
deve dichiararsi in contraddizione con il suo leader, dalla
parte di Berlusconi... la sua azione è una azione di
equilibrismo... cerca di controllare quelli che volentieri se
ne andrebbero, di impedire loro di andarsene; va a piangere,
questa volta, da Scàlfaro, e torna a piangere da Berlusconi
perché Berlusconi non accolga i dissidenti"; "Maroni, il loro
capo, capo evidentemente poco considerato, che dice: perché
non mi hanno detto nulla. Ma perché non sei nessuno; che ti
possono dire a te, numero due di Bossi, numero due di
Berlusconi, eterno numero due con le gambe corte. Maroni uno e
due, che dice una cosa e ne fa un'altra.... Maroni è un
personaggio pirandelliano.... e quando pensa a se stesso ...
sentite cosa dice... "non misi può dire né di aver tradito né
di aver... nulla, nulla, nulla. Solo pazzo sono". Questa è la
mentalità loro, di piccoli speculatori, volgari e ignoranti,
rozzi, rozzi nelle idee" (trasmissione del 7 gennaio
1995).
"Ecco Bobo Maroni agli Interni, cioè tu prendi un
personaggio che è di tale mediocrità che farebbe cattiva
figura, che è consigliere comunale di un piccolo paese della
Lombardia e lo metti a fare il Ministro dell'interno. E quello
non sa leggere, lo dichiara "mi hanno ingannato, mi fanno le
cose alle spalle, firmano i decreti senza che io lo sappia",
pur firmandoli anche lui. Quindi uno sconclusionato, senza
idee, senza forza, senza convinzione, senza carattere...."
(trasmissione del 9 gennaio 1995).
"confermo quanto detto, ovvero che in condizioni normali
lui (Maroni), Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i
consiglieri comunali nei loro rispettivi paesi..."
(dichiarazione all'ANSA del 7 gennaio 1995).
"Ho dato mandato ai miei legali di richiedere venti
miliardi di risarcimento (dall'onorevole Maroni) (...) per
danni allo Stato (nonché per) la conduzione scellerata del
Ministero anche per quanto riguarda l'incredibile vicenda del
decreto Biondi (...) che (andrebbero devoluti) alle centinaia
di detenuti in attesa di giudizio che, anche per il
comportamento del Ministro Maroni, hanno subito gravissime
ingiustizie".
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 22
aprile 1998.
Prima di affrontare il merito della questione va rilevato
che il procedimento civile, come si è visto, si riferisce a
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quattro distinte serie di dichiarazioni: due rese nell'ambito
di trasmissioni televisive (del 7 e del 9 gennaio 1995) e due
ad agenzie di stampa (dichiarazioni rese all'ANSA del 7 e
dell'8 gennaio 1995). Le frasi proferite nell'ambito delle
dichiarazioni rese alle agenzie di stampa formano, almeno in
parte, l'oggetto di un altro procedimento civile, anch'esso
iniziato presso il Tribunale di Roma con distinta citazione
dell'on. Maroni (peraltro recante la stessa data),
procedimento che è già sottoposto all'attenzione della Camera
(Doc. IV- ter n. 45), e rispetto al quale la Camera
medesima si è già pronunciata nel senso dell'insindacabilità
nella seduta del 2 marzo 1999.
Vi è dunque parziale coincidenza tra i due procedimenti
per ciò che riguarda le dichiarazioni rese all'ANSA in data 7
e 8 gennaio 1995, in relazione alle quali la Camera si è già
pronunciata nel senso dell'insindacabilità.
Poiché è opinione assolutamente costante e non contestata
che la decisione della Camera ai fini dell'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, verte sui
fatti oggetto del procedimento, indipendentemente dalla fase
processuale o dalla qualificazione giuridica che ad essi è
attribuita, nel caso di specie, conformemente ai precedenti
(Cfr., in questa legislatura il precedente del doc.
IV- ter n. 65-che si riferiva agli stessi fatti di cui al
doc.IV- quater- n. 1 e quello del doc. IV- ter n.
43 - che si riferiva agli stessi fatti di cui al doc.
IV- ter n. 26), la Giunta si è limitata a constatare
l'identità dei fatti e a ritenere conseguentemente
parzialmente assorbita dalla precedente decisione quella
relativa al procedimento in questione, almeno limitatamente
alle suddette interviste del 7 e del l'8 gennaio 1995. In tal
senso dovrebbe essere anche la deliberazione dell'Assemblea,
poiché ogni decisione in senso diverso costituirebbe un bis
in idem rispetto ad una deliberazione già assunta.
Quanto al merito della questione la Giunta ha ritenuto che
le frasi proferite dal collega Sgarbi attengono ad una
evidente manifestazione di critica politica, sia pure per il
tramite di espressioni particolarmente colorite e pesanti.
Secondo la costante giurisprudenza della Giunta tale
circostanza costituisce un elemento sufficiente a far ritenere
che si possa ricadere nell'ambito di applicazione
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta
infatti di giudizi e di critiche di natura sostanzialmente
politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro
dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito
politico-parlamentare. Ciò sia pure in assenza di un
collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che
comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la
diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli
organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito
politico.
Per questi motivi la Giunta, con riferimento specifico
alle dichiarazioni di cui si è detto sopra e fatta eccezione
per quelle che debbono ritenersi assorbite dalla precedente
deliberazione dell'Assemblea nel senso dell'insindacabilità
del 2 marzo scorso, propone di riferire all'Assemblea nel
senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
Antonio BORROMETI, Relatore.
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