| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
FRASCA
deputato nella VII legislatura
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui all'articolo 416- bis dello
stesso codice (associazione di tipo mafioso)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 16 dicembre 1996
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TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
N. 90/96 Reg. Gen.
N. 1529/93 R.G. N.R.
D.D.A. CZ
Sull'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato;
sentito il pubblico ministero e la parte civile;
rilevato:
che ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione i
membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni;
che a tale norma sono da ricondursi, a norma
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996, tutti i
comportamenti rientranti nell'esercizio dell'attività
parlamentare, quali presentazione di disegni di legge,
emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni,
interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e
negli altri organi delle Camere, qualsiasi espressione di voto
comunque formulata ed ogni altro atto parlamentare;
che tuttavia, nel caso di specie le condotte contestate
all'imputato ed attraverso le quali il medesimo avrebbe
concorso nel reato di associazione a delinquere di tipo
mafioso, non appaiono manifestamente rientranti nella nozione
di attività parlamentare sopra descritta, non potendosi
ricomprendere in essa attività quali la richiesta di voti in
campagna elettorale e le altre condotte di agevolazione a
soggetti gravitanti nella criminalità organizzata, le quali
non costituiscono esercizio in sé dell'attività parlamentare
ma configurano condotte sicuramente estranee a tale esercizio
e, quindi, indiscutibilmente realizzabili al di fuori di
esso;
che diversamente da quando previsto dalla normativa
precedentemente vigente in materia di disposizioni per
l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, secondo cui
il giudice poteva ritenere l'eccezione sollevata
manifestamente infondata e, quindi, procedere nel
dibattimento, a norma dell'articolo 2, quarto comma, del
vigente decreto-legge n. 555 del 1996, qualora il giudice non
ritenga di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, deve, senza
possibilità di esercitare alcun potere discrezionale,
provvedere senza ritardo con ordinanza non impugnabile a
trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera alla
quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al
momento del fatto;
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che la condotta contestata all'imputato è riferita a
periodi nei quali questi era componente della Camera dei
deputati (dal 5 giugno 1968 al 19 giugno 1979) e del Senato
dal 1983 in poi, come risulta dalle certificazioni esibite
dalla difesa;
PER QUESTI MOTIVI
ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza e
degli atti del fascicolo del dibattimento, a cura della
Cancelleria del tribunale, e degli atti del fascicolo delle
indagini preliminari, a cura della Cancelleria del pubblico
ministero, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica.
Visto l'articolo 2, quinto comma, del decreto-legge n.
555 del 1996, sospende il procedimento fino alla deliberazione
delle Camere all'uopo adite e comunque non oltre il termine di
giorni novanta.
Castrovillari, 5 dicembre 1996.
Il Presidente
Dott. Virginia Mazzeo
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei
signori magistrati:
dott. Virginia Mazzeo, presidente;
dott. Salvatore D'Ambrosio, giudice;
dott. Roberto Veneziano, giudice;
ha emesso la seguente
ORDINANZA
ad integrazione del provvedimento emesso il 5 dicembre
1996, nel procedimento penale n. 90/96 nei confronti di Frasca
Salvatore;
rilevato che ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
n. 555 del 1996, è necessario enunciare i fatti per cui si
procede e le norme che si intendono violate;
ritenuto che nel corpo del provvedimento si è fatto
implicito riferimento al capo d'imputazione non espressamente
riportato;
si precisa che si procede a carico di Frasca Salvatore
per i seguenti fatti:
delitto concorsuale di partecipazione in associazione
di stampo mafioso ai sensi degli artticoli 110 e 416- bis
del codice penale, commesso in Rossano, Cosenza, Corigliano
Calabro, Cassano allo Ionio,
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Sibari, dal 1978 e successivamente per avere, con più azioni
esecutive di uno stesso disegno criminoso, nella qualità di
candidato a competizioni elettorali amministrative e
politiche, successivamente in quella di parlamentare della
Repubblica, nonché in quella di sindaco del comune di Cassano
allo Ionio, concorso nelle associazioni criminali di stampo
mafioso facenti capo a Cirillo Giuseppe, Tripodoro Pasquale,
Carelli Santo, Pino Francesco, con i seguenti comportamenti
concludenti che denotavano adesione al programma criminoso
delle organizzazioni e che erano suscettibili di accrescere il
prestigio di queste:
rivolgendo richiesta di raccolta di voti a Giuseppe
Cirillo, capo società del "locale" di Sibari, nelle
competizioni elettorali degli anni 1975-1976;
rivolgendo nel 1987, in occasione di competizione
elettorale, richiesta di voti a Tripodoro Pasquale,
notoriamente capo società in Rossano, nelle competizioni
elettorali, promettendo anche un interessamento per la
restituzione della patente di guida ritirata al predetto ed
indirizzandolo a tal fine alla prefettura di Cosenza;
recandosi insieme a Tripodoro Pasquale nella stessa
campagna elettorale e viaggiando a bordo della stessa auto a
Paludi in occasione di comizio elettorale;
intervenendo nel 1986-1987, a favore di Franco Pino,
notoriamente appartenente alla delinquenza organizzata di
Cosenza e detenuto in quel carcere, riuscendo ad ottenere che
il Pino non venisse inviato al carcere di Caltanissetta nel
quale sarebbe dovuto essere ritrasferito;
rivolgendo nel 1987-1988 richiesta di voti nella
campagna elettorale per le elezioni amministrative a
Lanzillotta Luigi, inserito nell'organizzazione criminosa di
Cirillo e Tripodoro, e successivamente assassinato in
Corigliano Calabro nel 1993, recandosi a tal fine nei locali
dell'autosalone "Plurimarche Srl" del quale erano soci i figli
del Lanzillotta;
intrattenendo a titolo personale con il predetto
Lanzillotta Luigi rapporti di amicizia e commerciali,
acquistando dopo circa una diecina di giorni dalla visita
cennata, una autovettura Fiat Uno (per la quale veniva emessa
fattura in data 12 febbraio 1988);
intrattenendo nel contempo gli stessi rapporti anche
nella qualità di sindaco del comune di Cassano allo Ionio
procedendo il 27 gennaio 1988 alla aggiudicazione di una gara
di appalto per l'acquisto di quattro autovetture per la quale
gara, l'8 gennaio 1988, erano stati richiesti preventivi a
varie ditte, ricevendo soltanto l'offerta della "Plurimarche
S.r.l." che, peraltro il 4 gennaio precedente, era stata
dichiarata fallita;
contribuendo sistematicamente alle attività ed agli
scopi dell'organizzazione criminale denominata "'ndrangheta" e
specificamente delle cosche di Cirillo Giuseppe, Pasquale
Tripodoro e Franco Pino, mediante incontri reiterati con gli
stessi, partecipazione a comizio elettorale, mediante
interessamento per le vicende del Tripodoro e del Pino
esplicitato negli interventi indicati, con le aggravanti di
cui agli articoli 416- bis, quarto, quinto e sesto comma,
del codice penale,
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trattandosi di associazioni armate di stampo mafioso dedite
alla commissione di delitti contro il patrimonio e la persona
e ad assumere il controllo delle attività economiche mediante
risorse finanziarie di provenienza delittuosa.
In Rossano, Cosenza, Corigliano Calabro, Cassano allo
Ionio, Sibari, dal 1978 e successivamente sino al gennaio 1993
specificando che si assumono violate le norme di cui agli
articoli 110 e 416- bis del codice penale.
PER TALI MOTIVI
dispone che il presente provvedimento sia trasmesso, a cura
della cancelleria del tribunale, alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica.
Castrovillari, 17 dicembre 1996.
Il Presidente
Dott. Virginia Mazzeo
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: DAMERI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
FRASCA
deputato all'epoca dei fatti per concorso - ai sensi
dell'articolo 110 del codice penale
- nel reato di cui all'articolo 416- bis dello stesso
codice (associazione di tipo mafioso)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI E PERVENUTA ALLA
PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 16 dicembre 1996
Presentata alla Presidenza il 12 dicembre 1997
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Onorevoli Colleghi! - La Camera è chiamata ad esaminare
un procedimento penale nei confronti dell'On. Frasca (deputato
dal 1968 al '79) e quindi senatore (dal'83) per il reato di
cui agli articoli 110 e 416- bis del C.P. (concorso in
associazione di tipo mafioso).
La Camera è interessata da questa questione su richiesta
del Tribunale di Castrovillari in virtù del decreto legge n.
555 del '96 (ormai decaduto) per il quale (articolo 2) il
giudice era tenuto ad inviare gli atti alla Camera competente
ogni volta che il deputato sollevava in giudizio la relativa
eccezione, senza poter sindacare il merito.
Il procedimento si riferisce ad un arco temporale che va
dal 1975 all'88 nell'ambito del quale l'on. Frasca è stato
prima deputato poi senatore, in quell'arco temporale si
contestano all'on. Frasca comportamenti tesi a produrre
raccolta di voti da esponenti di associazioni criminali.
Le contestazioni riguardano la partecipazione ad
associazioni di stampo mafioso in Rossano, Cosenza, Corigliano
Calabro, Cassano Jonico, Sibari al fine di avanzare richiesta
di voti ad esponenti di clan mafiosi, dapprima quale candidato
a competizioni amministrative e politiche, quindi parlamentare
nonché sindaco del Comune di Cassano Jonico.
L'ordinanza che accompagna la richiesta di esame dettaglia
i fatti contestati all'on. Frasca nel merito dei quali la
Giunta non è tenuta a pronunciarsi ma che non possano essere
ricondotti a quanto previsto dal comma 1 articolo 68 circa le
espressioni di opinioni o voti dati nell'esercizio delle
funzioni parlamentari.
In questo senso si è già pronunciato il Senato su proposta
della relativa Giunta.
Va inoltre considerato che l'on. Frasca sia nella copiosa
documentazione di merito presentata a proprio discarico - che
non è materia del nostro esame - sia nelle dichiarazioni rese
davanti alla Giunta, ha sollecitato un pronunciamento che
consenta che il dibattimento venga celebrato e concluso.
Pertanto la Giunta, ha deliberato di proporre
all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso
il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade,
pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma,
della Costituzione.
Silvana DAMERI, Relatore.
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