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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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82
DOC4T-0060
DOC IV ter n. 60 Legisl. XIII
16-12-96 [ DOC13-4TER-60 DO C134TER0060 13DOC4TER 00060 DOC13-4TER-60A 13DOC4TER 00060 A 000300022 DOC4TER 00060 000004T006000000101000346SI1 3 000101000230SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso
      codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 16 dicembre 1996
 
                              Pag.2
 
                     TRIBUNALE DI MILANO
      Il giudice sull'eccezione avanzata dalla difesa di Bossi
  ex articolo 68 della Costituzione, ritenuto che le espressioni
  riconducibili alle affermazioni di Umberto Bossi paiono
  esorbitare i limiti dell'applicabilità dell'articolo 68 della
  costituzione;
        visto l'articolo 2 quarto comma del decreto-legge n.
  466 del 1996, dispone, a cura della Cancelleria, che copia
  degli atti del presente procedimento sia trasmessa alla Camera
  dei deputati del Parlamento e dispone altresì la sospensione
  del procedimento sino alla deliberazione della Camera e
  comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione
  degli atti da parte della stessa.
      I presenti sottoscrivono il verbale.
                          Il Giudice
                 per le indagini preliminari
                  Dott. Annunziata Ciaravolo
                TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
       UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
  N. 256/96 R.G. N.R.
  N. 685/96 R.G. G.I.P.
      Il giudice per le indagini preliminari dottor Annunziata
  Ciaravolo,
        vista l'ordinanza emessa il 25 ottobre 1996(*) da
  questo giudice ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del
  decreto-legge n. 466 del 1996 nel procedimento a margine
  indicato a carico di Bossi Umberto, nato a Cassano Magnano il
  19 settembre 1941 ed altri,
        preso atto della nota trasmessa dal Presidente della
  Camera dei deputati il 15 novembre 1996, pervenuta in questo
  Ufficio il 20 novembre 1996,
      (*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 11
  novembre 1996, è stata integrata con l'ulteriore ordinanza
  pubblicata di seguito su richiesta del Presidente della
  Camera, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre
  1996, n. 555 che prescrive che con l'ordinanza di
  applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per il
  quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si
  assumono violate e gli elementi su cui si fonda il
  provvedimento.
 
                              Pag.3
 
        visto l'articolo 4 del decreto-legge n. 555 del 1996,
  ad integrazione della sopra menzionata ordinanza, precisa
  quanto segue, confermando nel resto la medesima ordinanza:
        il Pubblico Ministero, con richiesta depositata il 12
  febbraio 1996, ha richiesto il rinvio a giudizio
  dell'onorevole Bossi Umberto in relazione al delitto di cui
  agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 legge n. 47
  del 1948, perché, in concorso con Fragonara Gianna - autore
  dell'articolo dal titolo "Bossi: che figura, era contro di
  noi" apparso sul periodico "Il Corriere della Sera",
  pubblicato in Milano in data 21 dicembre 1995 - quale
  intervistato ed ispiratore del contenuto dell'articolo stesso,
  offendeva la reputazione del dottor Antonio Di Pietro,
  affermando fra l'altro: "  in realtà è un uomo della
  restaurazione che voleva rompere il Carroccio...
      Che cosa posso farci io, se poi va a giocare a carte con
  il pacco dei soldi avvolti nel giornale".
      Le espressioni che vengono attribuite all'onorevole
  Bossi, concernenti comportamenti che sarebbero stati tenuti da
  Di Pietro, appaiono diffamatorie, in considerazione della
  funzione di magistrato svolta da Di Pietro all'epoca della
  condotta attribuitagli: trattasi infatti di attività che
  sarebbe censurabile, quanto meno, sotto il profilo
  deontologico.
      D'altra parte, non pare sostenibile che, nel rilasciare
  l'intervista trasfusa nell'articolo giornalistico "de quo",
  l'onorevole Bossi abbia agito nell'esercizio della funzione
  che l'ordinamento ha assegnato all'assemblea parlamentare, né
  nell'ambito di attività divulgative connesse, di cui al sopra
  menzionato articolo 4.
      Sotto quest'ultimo profilo va evidenziato che i fatti
  attribuiti dall'onorevole Bossi a Di Pietro, al di fuori
  dell'esercizio delle funzioni tipiche del parlamento, non
  costituivano oggetto di interpellanze o interrogazioni - atti
  tipici della funzione parlamentare, sicché non era
  configurabile il potere - dovere di informare i cittadini.
      Pertanto, nel contesto in cui sono state espresse le
  affermazioni riguardanti Di Pietro, l'onorevole Bossi era
  sottoposto agli stessi limiti di ogni altro cittadino.
      Va infine precisato che il procedimento rimarrà sospeso
  sino alla deliberazione della camera dei deputati e comunque
  non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti
  ivi compresa la presente ordinanza da parte della stessa.
      Milano, 3 dicembre 1996.
                          Il Giudice
                 per le indagini preliminari
                  Dott. Annunziata Ciaravolo
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  BERSELLI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            BOSSI
  per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
  penale - nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso
  codice, 13 e  21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 16 dicembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 14 luglio 1998
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
  avanzata dal Tribunale di Milano, in applicazione di uno dei
  vari decreti legge che hanno regolato la materia dopo la
  riforma dell'articolo 68 della Costituzione, l'ultimo dei
  quali il n. 555 del 1996 è definitivamente decaduto senza
  essere convertito in legge.  Com'è noto, per prassi costante,
  la Camera continua a ritenersi competente a pronunciarsi in
  materia di insindacabilità in base ai principi, più volte
  enunciati dalla Corte Costituzionale, da ultimo con le
  sentenze n. 265 e 375 del 1997.
     Il fatto dal quale trae origine il procedimento riguarda
  l'ipotesi di reato di diffamazione a carico dell'onorevole
  Bossi per avere asseritamente offeso, nell'ambito di una
  intervista apparsa sul Corriere della Sera del 21 luglio 1995,
  la reputazione del dott. Antonio Di Pietro, oggi senatore, con
  le seguenti affermazioni: "in realtà è un uomo della
  restaurazione che voleva rompere il Carroccio... che cosa
  posso farci io, se poi va a giocare a carte con il pacco dei
  soldi avvolti nel giornale".
     La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 24
  settembre 1997.  Essa ha rilevato che le affermazioni rese
  dall'onorevole Bossi vertevano su questioni che erano
  sicuramente oggetto, all'epoca, del dibattito politico e
  parlamentare.  Per questi motivi, conformemente alla sua
  consolidata giurisprudenza la Giunta ha deliberato
  dall'unanimità di proporre all'Assemblea che i fatti per i
  quali è in corso il procedimento concernono opinioni espres-
  se da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue
  funzioni.
                                 Filippo BERSELLI,  Relatore.
 
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