| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso
codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 16 dicembre 1996
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TRIBUNALE DI MILANO
Il giudice sull'eccezione avanzata dalla difesa di Bossi
ex articolo 68 della Costituzione, ritenuto che le espressioni
riconducibili alle affermazioni di Umberto Bossi paiono
esorbitare i limiti dell'applicabilità dell'articolo 68 della
costituzione;
visto l'articolo 2 quarto comma del decreto-legge n.
466 del 1996, dispone, a cura della Cancelleria, che copia
degli atti del presente procedimento sia trasmessa alla Camera
dei deputati del Parlamento e dispone altresì la sospensione
del procedimento sino alla deliberazione della Camera e
comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione
degli atti da parte della stessa.
I presenti sottoscrivono il verbale.
Il Giudice
per le indagini preliminari
Dott. Annunziata Ciaravolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
N. 256/96 R.G. N.R.
N. 685/96 R.G. G.I.P.
Il giudice per le indagini preliminari dottor Annunziata
Ciaravolo,
vista l'ordinanza emessa il 25 ottobre 1996(*) da
questo giudice ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del
decreto-legge n. 466 del 1996 nel procedimento a margine
indicato a carico di Bossi Umberto, nato a Cassano Magnano il
19 settembre 1941 ed altri,
preso atto della nota trasmessa dal Presidente della
Camera dei deputati il 15 novembre 1996, pervenuta in questo
Ufficio il 20 novembre 1996,
(*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 11
novembre 1996, è stata integrata con l'ulteriore ordinanza
pubblicata di seguito su richiesta del Presidente della
Camera, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 555 che prescrive che con l'ordinanza di
applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per il
quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si
assumono violate e gli elementi su cui si fonda il
provvedimento.
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visto l'articolo 4 del decreto-legge n. 555 del 1996,
ad integrazione della sopra menzionata ordinanza, precisa
quanto segue, confermando nel resto la medesima ordinanza:
il Pubblico Ministero, con richiesta depositata il 12
febbraio 1996, ha richiesto il rinvio a giudizio
dell'onorevole Bossi Umberto in relazione al delitto di cui
agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 legge n. 47
del 1948, perché, in concorso con Fragonara Gianna - autore
dell'articolo dal titolo "Bossi: che figura, era contro di
noi" apparso sul periodico "Il Corriere della Sera",
pubblicato in Milano in data 21 dicembre 1995 - quale
intervistato ed ispiratore del contenuto dell'articolo stesso,
offendeva la reputazione del dottor Antonio Di Pietro,
affermando fra l'altro: " in realtà è un uomo della
restaurazione che voleva rompere il Carroccio...
Che cosa posso farci io, se poi va a giocare a carte con
il pacco dei soldi avvolti nel giornale".
Le espressioni che vengono attribuite all'onorevole
Bossi, concernenti comportamenti che sarebbero stati tenuti da
Di Pietro, appaiono diffamatorie, in considerazione della
funzione di magistrato svolta da Di Pietro all'epoca della
condotta attribuitagli: trattasi infatti di attività che
sarebbe censurabile, quanto meno, sotto il profilo
deontologico.
D'altra parte, non pare sostenibile che, nel rilasciare
l'intervista trasfusa nell'articolo giornalistico "de quo",
l'onorevole Bossi abbia agito nell'esercizio della funzione
che l'ordinamento ha assegnato all'assemblea parlamentare, né
nell'ambito di attività divulgative connesse, di cui al sopra
menzionato articolo 4.
Sotto quest'ultimo profilo va evidenziato che i fatti
attribuiti dall'onorevole Bossi a Di Pietro, al di fuori
dell'esercizio delle funzioni tipiche del parlamento, non
costituivano oggetto di interpellanze o interrogazioni - atti
tipici della funzione parlamentare, sicché non era
configurabile il potere - dovere di informare i cittadini.
Pertanto, nel contesto in cui sono state espresse le
affermazioni riguardanti Di Pietro, l'onorevole Bossi era
sottoposto agli stessi limiti di ogni altro cittadino.
Va infine precisato che il procedimento rimarrà sospeso
sino alla deliberazione della camera dei deputati e comunque
non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti
ivi compresa la presente ordinanza da parte della stessa.
Milano, 3 dicembre 1996.
Il Giudice
per le indagini preliminari
Dott. Annunziata Ciaravolo
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BERSELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso
codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 16 dicembre 1996
Presentata alla Presidenza il 14 luglio 1998
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
avanzata dal Tribunale di Milano, in applicazione di uno dei
vari decreti legge che hanno regolato la materia dopo la
riforma dell'articolo 68 della Costituzione, l'ultimo dei
quali il n. 555 del 1996 è definitivamente decaduto senza
essere convertito in legge. Com'è noto, per prassi costante,
la Camera continua a ritenersi competente a pronunciarsi in
materia di insindacabilità in base ai principi, più volte
enunciati dalla Corte Costituzionale, da ultimo con le
sentenze n. 265 e 375 del 1997.
Il fatto dal quale trae origine il procedimento riguarda
l'ipotesi di reato di diffamazione a carico dell'onorevole
Bossi per avere asseritamente offeso, nell'ambito di una
intervista apparsa sul Corriere della Sera del 21 luglio 1995,
la reputazione del dott. Antonio Di Pietro, oggi senatore, con
le seguenti affermazioni: "in realtà è un uomo della
restaurazione che voleva rompere il Carroccio... che cosa
posso farci io, se poi va a giocare a carte con il pacco dei
soldi avvolti nel giornale".
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 24
settembre 1997. Essa ha rilevato che le affermazioni rese
dall'onorevole Bossi vertevano su questioni che erano
sicuramente oggetto, all'epoca, del dibattito politico e
parlamentare. Per questi motivi, conformemente alla sua
consolidata giurisprudenza la Giunta ha deliberato
dall'unanimità di proporre all'Assemblea che i fatti per i
quali è in corso il procedimento concernono opinioni espres-
se da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni.
Filippo BERSELLI, Relatore.
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