| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BOSSI
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione)
TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI MILANO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 18 dicembre 1996
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PRETURA DI MILANO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
N. 51163/96 R.G. P.M.
N. 21687/96 R.G. G.I.P.
Il giudice, letti gli atti del procedimento a carico di
Bossi Umberto, per il reato di cui all'articolo 595 del codice
penale, ed esaminata la richiesta formulata in data 12
novembre 1996 (e reiterata il 9 dicembre 1996), con cui il
pubblico ministero chiede la trasmissione di copia degli atti
alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2, quarto
comma, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555;
esaminata, altresì, la memoria del 18 novembre 1996,
con la quale la difesa chiede che, nel caso di specie, sia
ravvisata l'ipotesi di non punibilità di cui al primo comma
dell'articolo 68 della Costituzione ed, in subordine, sia
inviata la copia degli atti alla Camera dei deputati ed al
Parlamento europeo, di cui pure l'onorevole Bossi è
componente, per le valutazioni di loro competenza;
rilevato che, nell'ambito dell'incontro pubblico
tenutosi il 26 ottobre 1996 presso il Teatro Nuovo di Milano
ed avente come titolo "Due economie, due monete", l'onorevole
Bossi ha effettuato un intervento nel corso del quale ha
pronunciato, all'indirizzo del prefetto di Milano, le frasi
che si trovano trascritte nell'ultimo foglio allegato alla
comunicazione di notizia di reato inviata il 30 ottobre 1996
dalla Digos di Milano alla locale procura presso la pretura,
alla quale ha fatto seguito l'invio dei nastri magnetici
contenenti la registrazione dell'intero discorso
dell'indagato;
ritenuto che non vi siano i presupposti per
l'archiviazione del procedimento, poiché, nel caso di specie,
non può ravvisarsi la causa di non punibilità di cui
all'articolo 68 della Costituzione, anche nell'accezione più
ampia prevista dal terzo comma dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 555 del 1996, che estende l'applicabilità del
primo comma dell'articolo della Carta costituzionale citato
anche alle attività "divulgative connesse" a quelle
parlamentari, anche se svolte fuori dal Parlamento;
ritenuto, infatti, che la "attività divulgativa
connessa", che esclude la punibilità ai sensi dell'articolo 68
della Costituzione, possa essere solo quella che faccia
riferimento e trovi il suo presupposto nell'attività
propriamente parlamentare (presentazione di disegni di legge,
discussione del contenuto dei medesimi, presentazione di
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mozioni, interrogazioni, interpellanze, eccetera) e che, alla
stessa, non possa essere assimilata (a meno di non voler
svuotare di significato l'espressione usata dal legislatore),
qualsiasi riunione, congresso o incontro pubblico, ove vengano
trattati i temi più diversi e ove si parli, peraltro, di
vicende particolari e concrete (come quella della modifica dei
nomi di alcune vie comunali), che attengono esclusivamente
all'ambito dell'amministrazione locale e che nulla hanno a che
fare con le competenze parlamentari, cogliendo l'occasione per
pronunciare frasi di tenore gratuitamente lesivo dell'altrui
reputazione;
PER QUESTI MOTIVI
visto l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge n.
555 del 1996;
visti il Procollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee ratificato in Italia con legge 3 maggio 1966,
n. 437 e la circolare n. 211.1.114/90 del 19 aprile 1992 del
Ministero di grazia e giustizia;
DISPONE
l'invio di copia degli atti del procedimento al
Presidente della Camera dei deputati in Roma per le
determinazioni del caso ed al Ministero degli esteri in Roma
per l'ulteriore inoltro al Parlamento europeo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
competenza.
Dispone, altresì, la restituzione degli atti al pubblico
ministero.
Milano, 13 dicembre 1996.
Il Giudice
per le indagini preliminari
Dott. Lorella Trovato
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