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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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85
DOC4T-0063
DOC IV ter n. 63 Legisl. XIII
27-12-96 [ DOC13-4TER-63 DO C134TER0063 13DOC4TER 00063 DOC13-4TER-63A 13DOC4TER 00063 A 000200032 DOC4TER 00063 000004T006300000101000220SI1 2 000101000356SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
  per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo
  comma, del codice penale, e 21 della legge 8 febbraio 1948, n.
           47 (diffamazione col mezzo della stampa)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 27 dicembre 1996
 
                              Pag.2
 
                      TRIBUNALE DI ROMA
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
      Il Giudice
      Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555
        rilevato che è stata eccepita dalla difesa di Previti
  l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione;
        ritenuto di non accogliere la suddetta eccezione in
  quanto si tratta di fatto che non è in alcun modo connesso
  all'attività parlamentare;
        visto l'articolo 2, quarto e quinto comma del citato
  decreto, dispone la trasmissione al Presidente della Camera
  dei deputati di copia degli atti.
      Sospende il processo fino alla deliberazione della Camera
  e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla
  ricezione degli atti da parte della Camera predetta.
      Rinvia all'udienza del 23 aprile 1997, ore 9,30.
      Roma, 13 dicembre 1996.
                          Il Giudice
                 per le indagini preliminari
                    Dott. Carmelita Russo
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  BERSELLI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                           PREVITI
  per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo
                  comma, del codice penale,
  e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
                     mezzo della stampa)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
                 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 27 dicembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 30 aprile 1997
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei
  confronti del deputato Cesare Previti, già senatore, in
  relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi
  confronti presso il tribunale di Roma.
     Lo sfondo della vicenda che è sottoposta all'attenzione
  della Camera è costituito dal noto procedimento che all'epoca
  era pendente a Brescia nei confronti del deputato Previti per
  il reato di concussione ai danni del dottor Di Pietro (accusa
  dalla quale - vale la pena di ricordarlo - il deputato Previti
  è stato assolto).
     In relazione a tale vicenda il deputato Previti ha
  rilasciato una serie di interviste a numerosi organi di
  stampa.  Proprio traendo spunto da una di queste interviste
  (pubblicata sul quotidiano  La Stampa  il 9 giugno 1995, a
  firma del giornalista Guido Tiberga - nella quale era
  riportata la seguente frase:  "Io Gorrini e Dinacci non li
  ho mai visti, non li conosco" -)  il telegiornale della
  terza rete RAI, nella edizione delle ore 19.00, in un servizio
  a firma del giornalista David-Maria Sassoli, divulgava
  ulteriormente la medesima notizia della mancata conoscenza da
  parte dell'onorevole Previti del dottor Dinacci, allora capo
  degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia.
     In data 16 giugno 1995, un dispaccio Ansa diffondeva una
  dichiarazione dell'onorevole Cesare Previti, che il giorno
  successivo veniva ripresa da vari quotidiani nazionali, del
  seguente testuale tenore:  "con il solito stile
  mistificatorio il TG3 dichiara che io appena una settimana fa
  avrei negato di conoscere il dottor Dinacci.  L'affermazione è
  falsa e tende ad una gratuita demigrazione con l'evidente
  scopo di annebbiare quanto è pacifica verità.  Ho affermato e
  qui confermo di non avere mai conosciuto il signor Gorrini e
  il dottor De Biase che appariva come l'ispiratore del servizio
  che mi riguardava.  E' invece notorio che avevo avuto con il
  dottor Dinacci un rapporto ufficiale e pubblico quando fui
  sentito dallo stesso Dinacci sul caso Omboni, il pubblico
  ministero di Palmi che aveva disposto un accesso per richiesta
  documenti nella sede di Forza Italia qualche giorno prima
  della votazione del 27 e 28 marzo 1994.  Mi viene il dubbio se
  il TG3 affermi queste cose per scarsa professionalità di
  qualche giornalista o perché impegnato nella ennesima campagna
  politica.  In entrambi i casi il ruolo del servizio pubblico ne
  esce, ancora una volta, fortemente compromesso dai soliti
  noti  ".
     Da tali dichiarazioni si è ritenuto diffamato il
  giornalista David-Maria Sassoli che ha sporto la relativa
  querela in data 12 settembre 1995.
     In data 3 ottobre 1995 il pubblico ministero ha chiesto il
  rinvio a giudizio del citato deputato.
     In data 13 dicembre 1996 il giudice per le indagini
  preliminari, in applicazione dell'allora vigente decreto-legge
  23 ottobre 1996, n. 555, successivamente decaduto, ha
  trasmesso gli atti alla Camera.
                            * * *
     La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 16
  aprile 1997, ascoltando il deputato Previti.  Quest'ultimo, che
 
                              Pag.3
 
  ha anche sottoposto alla Giunta una memoria difensiva, ha
  messo in evidenza, oltre al fatto che sull'argomento erano
  state presentate alcune interrogazioni, che proprio il giorno
  prima del servizio andato in onda sul TG3, e cioè il 15 giugno
  1995, aveva tenuto una conferenza stampa nel corso della quale
  aveva chiaramente spiegato di aver conosciuto il dottor
  Dinacci, rilasciando dichiarazioni approfondite e puntuali,
  riportate da tutti i principali quotidiani (ad esempio  La
  Stampa,   l'Unità,   la Repubblica,   Il Tempo, 
  Il Messaggero  ed  Il Manifesto)  del giorno
  successivo (guarda caso, proprio la data del citato servizio
  del TG3).
     Nella stessa sede (la conferenza stampa) egli aveva
  inoltre specificato di non conoscere gli altri due
  protagonisti della vicenda, e cioè De Biase e Gorrini (tra
  l'altro, la somiglianza tra i nomi "De Biase" e "Dinacci" era
  stata probabilmente all'origine dell'erronea dichiarazione
  pubblicata in precedenza sul quotidiano  La Stampa). 
     Il deputato Previti, nella sua memoria, ha messo in
  evidenza che il giornalista querelante "  avvezzo a
  consultare rassegne stampa, se non altro per dovere
  professionale, anche perché si trattava della notizia
  pubblicata con grande risalto nella stampa nazionale proprio
  il giorno in cui si accingeva a preparare il servizio da
  trasmettere la sera alle 19.00 sul TG3, doveva essere ben
  consapevole dell'erronea indicazione, frutto di confusione,
  contenuta nell'intervista su  La Stampa  del 9 giugno 1995
  del cognome "Dinacci" al posto del cognome "De Biase" e quindi
  della reale mia  (dell'onorevole Previti, n.d.r.)
  intenzione di affermare la completa estraneità al presunto
  complotto ai danni di Di Pietro, come poi in effetti è stato
  pienamente riconosciuto dal tribunale di Brescia con sentenza
  in data 29 gennaio 1997  (...)  In realtà, come risulta
  chiaramente dagli atti del processo di Brescia sono stato
  invece io ad essere oggetto di una perfida macchinazione
  politica attraverso il coinvolgimento, progettato a tavolino
  da alcuni giornalisti e magistrati, in eventi inesistenti e
  comunque rispetto ai quali io non ho mai avuto a che fare; e
  ciò al chiaro fine di distruggere la mia figura politica.  E'
  questa dunque l'ulteriore ragione dell'indignata reazione alla
  strumentalizzazione giornalistica del TG3 che sin dall'inizio
  della vicenda del procedimento a Brescia, è stato uno dei
  principali esecutori di un simile disegno aggressione
  politica  ".
                            * * *
     In base a tutta questa complessa ricostruzione della
  vicenda la Giunta ha ravvisato il chiaro contesto politico
  nell'ambito del quale i fatti si sono svolti, ritenendo
  pertanto che le dichiarazioni dell'onorevole Previti non siano
  da ricondurre ad una polemica di natura meramente personale
  bensì ad una manifestazione di pensiero di natura
  essenzialmente politica.
     Per queste ragioni, all'unanimità, la Giunta ha deliberato
  di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento
  concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni.
                               Filippo BERSELLI,  Relatore. 
 
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