| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo
comma, del codice penale, e 21 della legge 8 febbraio 1948, n.
47 (diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 27 dicembre 1996
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TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Il Giudice
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555
rilevato che è stata eccepita dalla difesa di Previti
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione;
ritenuto di non accogliere la suddetta eccezione in
quanto si tratta di fatto che non è in alcun modo connesso
all'attività parlamentare;
visto l'articolo 2, quarto e quinto comma del citato
decreto, dispone la trasmissione al Presidente della Camera
dei deputati di copia degli atti.
Sospende il processo fino alla deliberazione della Camera
e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte della Camera predetta.
Rinvia all'udienza del 23 aprile 1997, ore 9,30.
Roma, 13 dicembre 1996.
Il Giudice
per le indagini preliminari
Dott. Carmelita Russo
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BERSELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
PREVITI
per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo
comma, del codice penale,
e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 27 dicembre 1996
Presentata alla Presidenza il 30 aprile 1997
Pag.2
Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei
confronti del deputato Cesare Previti, già senatore, in
relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi
confronti presso il tribunale di Roma.
Lo sfondo della vicenda che è sottoposta all'attenzione
della Camera è costituito dal noto procedimento che all'epoca
era pendente a Brescia nei confronti del deputato Previti per
il reato di concussione ai danni del dottor Di Pietro (accusa
dalla quale - vale la pena di ricordarlo - il deputato Previti
è stato assolto).
In relazione a tale vicenda il deputato Previti ha
rilasciato una serie di interviste a numerosi organi di
stampa. Proprio traendo spunto da una di queste interviste
(pubblicata sul quotidiano La Stampa il 9 giugno 1995, a
firma del giornalista Guido Tiberga - nella quale era
riportata la seguente frase: "Io Gorrini e Dinacci non li
ho mai visti, non li conosco" -) il telegiornale della
terza rete RAI, nella edizione delle ore 19.00, in un servizio
a firma del giornalista David-Maria Sassoli, divulgava
ulteriormente la medesima notizia della mancata conoscenza da
parte dell'onorevole Previti del dottor Dinacci, allora capo
degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia.
In data 16 giugno 1995, un dispaccio Ansa diffondeva una
dichiarazione dell'onorevole Cesare Previti, che il giorno
successivo veniva ripresa da vari quotidiani nazionali, del
seguente testuale tenore: "con il solito stile
mistificatorio il TG3 dichiara che io appena una settimana fa
avrei negato di conoscere il dottor Dinacci. L'affermazione è
falsa e tende ad una gratuita demigrazione con l'evidente
scopo di annebbiare quanto è pacifica verità. Ho affermato e
qui confermo di non avere mai conosciuto il signor Gorrini e
il dottor De Biase che appariva come l'ispiratore del servizio
che mi riguardava. E' invece notorio che avevo avuto con il
dottor Dinacci un rapporto ufficiale e pubblico quando fui
sentito dallo stesso Dinacci sul caso Omboni, il pubblico
ministero di Palmi che aveva disposto un accesso per richiesta
documenti nella sede di Forza Italia qualche giorno prima
della votazione del 27 e 28 marzo 1994. Mi viene il dubbio se
il TG3 affermi queste cose per scarsa professionalità di
qualche giornalista o perché impegnato nella ennesima campagna
politica. In entrambi i casi il ruolo del servizio pubblico ne
esce, ancora una volta, fortemente compromesso dai soliti
noti ".
Da tali dichiarazioni si è ritenuto diffamato il
giornalista David-Maria Sassoli che ha sporto la relativa
querela in data 12 settembre 1995.
In data 3 ottobre 1995 il pubblico ministero ha chiesto il
rinvio a giudizio del citato deputato.
In data 13 dicembre 1996 il giudice per le indagini
preliminari, in applicazione dell'allora vigente decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 555, successivamente decaduto, ha
trasmesso gli atti alla Camera.
* * *
La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 16
aprile 1997, ascoltando il deputato Previti. Quest'ultimo, che
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ha anche sottoposto alla Giunta una memoria difensiva, ha
messo in evidenza, oltre al fatto che sull'argomento erano
state presentate alcune interrogazioni, che proprio il giorno
prima del servizio andato in onda sul TG3, e cioè il 15 giugno
1995, aveva tenuto una conferenza stampa nel corso della quale
aveva chiaramente spiegato di aver conosciuto il dottor
Dinacci, rilasciando dichiarazioni approfondite e puntuali,
riportate da tutti i principali quotidiani (ad esempio La
Stampa, l'Unità, la Repubblica, Il Tempo,
Il Messaggero ed Il Manifesto) del giorno
successivo (guarda caso, proprio la data del citato servizio
del TG3).
Nella stessa sede (la conferenza stampa) egli aveva
inoltre specificato di non conoscere gli altri due
protagonisti della vicenda, e cioè De Biase e Gorrini (tra
l'altro, la somiglianza tra i nomi "De Biase" e "Dinacci" era
stata probabilmente all'origine dell'erronea dichiarazione
pubblicata in precedenza sul quotidiano La Stampa).
Il deputato Previti, nella sua memoria, ha messo in
evidenza che il giornalista querelante " avvezzo a
consultare rassegne stampa, se non altro per dovere
professionale, anche perché si trattava della notizia
pubblicata con grande risalto nella stampa nazionale proprio
il giorno in cui si accingeva a preparare il servizio da
trasmettere la sera alle 19.00 sul TG3, doveva essere ben
consapevole dell'erronea indicazione, frutto di confusione,
contenuta nell'intervista su La Stampa del 9 giugno 1995
del cognome "Dinacci" al posto del cognome "De Biase" e quindi
della reale mia (dell'onorevole Previti, n.d.r.)
intenzione di affermare la completa estraneità al presunto
complotto ai danni di Di Pietro, come poi in effetti è stato
pienamente riconosciuto dal tribunale di Brescia con sentenza
in data 29 gennaio 1997 (...) In realtà, come risulta
chiaramente dagli atti del processo di Brescia sono stato
invece io ad essere oggetto di una perfida macchinazione
politica attraverso il coinvolgimento, progettato a tavolino
da alcuni giornalisti e magistrati, in eventi inesistenti e
comunque rispetto ai quali io non ho mai avuto a che fare; e
ciò al chiaro fine di distruggere la mia figura politica. E'
questa dunque l'ulteriore ragione dell'indignata reazione alla
strumentalizzazione giornalistica del TG3 che sin dall'inizio
della vicenda del procedimento a Brescia, è stato uno dei
principali esecutori di un simile disegno aggressione
politica ".
* * *
In base a tutta questa complessa ricostruzione della
vicenda la Giunta ha ravvisato il chiaro contesto politico
nell'ambito del quale i fatti si sono svolti, ritenendo
pertanto che le dichiarazioni dell'onorevole Previti non siano
da ricondurre ad una polemica di natura meramente personale
bensì ad una manifestazione di pensiero di natura
essenzialmente politica.
Per queste ragioni, all'unanimità, la Giunta ha deliberato
di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
Filippo BERSELLI, Relatore.
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