Banche dati professionali (ex 3270)
Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

Documento

documento precedente documento successivo
pagina precedente pagina successiva
86
DOC4T-0064
DOC IV ter n. 64 Legisl. XIII
30-12-96 [ DOC13-4TER-64 DO C134TER0064 13DOC4TER 00064 DOC13-4TER-64A 13DOC4TER 00064 A 000300022 DOC4TER 00064 000004T006400000101000323SI1 3 000101000254SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595,
  commi primo, secondo e terzo del codice penale, 30 della legge
  6 agosto 1990, n. 223 in relazione alla legge 8 febbraio 1948,
  n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, continuata e
                          aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
            PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 30 dicembre 1996
 
                              Pag.2
 
                 TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
       Ufficio del giudice per le indagini preliminari
  209/94 R.G. N.R.
  92/95 R. G.I.P.
      Il GUP
      Vista la richiesta di rinvio a giudizio presentata in
  data 9 ottobre 1995 dal pubblico ministero nei confronti di
  Sgarbi Vittorio per il reato di cui agli articoli 81,
  capoverso, 595, primo, secondo e terzo comma, del codice
  penale, articolo 30 della legge n. 213 del 1990 in relazione
  all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 per avere
  rilasciato una intervista all'emittente "Teleradio gamma" di
  Vibo Valentia in data 4 marzo 1994 nonché rilasciando altra
  intervista all'emittente "Radio Antenna Blitz" di Taurianova
  in data 13 marzo 1994, offeso la reputazione del dottor
  Agostino Cordova procuratore della Repubblica presso il
  tribunale di Napoli e già procuratore presso il tribunale di
  Palmi affermando con riferimeto alle attività di indagine
  preliminari condotte dallo stesso dottor cordova Agostino
  (nella qualità di procuratore presso il tribunale di Palmi)
  tra l'altro quanto segue: "...  quando la magistratura, nella
  persona di Cordova agisce come è capitato quà mandando i
  carabinieri a sequestrare gli elenchi del Rotary a Pesaro io
  arresterei  Cordova, spende i nostri soldi per fare una cosa
  inutile quando gli elenchi degli iscritti al Rotary sono
  pubblicati dovunque, quindi è assurdo mandare, anche soltanto
  spendendo un milione, in missione due carabinieri; quando poi
  si hanno gli elementi per indagare su un uomo della sinistra
  come Tripodi per avere volantini presso sedi mafiose e si
  indaga su tutti gli altri e non su di lui c'è qualcosa che non
  mi piace vuol dire che la magistratura lavora per una parte
  politica  "
      "...  stessa cosa vale per quell'altro personaggio
  disdicevole che si chiama Cordova... ...l'ingiustizia è
  somma... un personaggio come Cordova per esempio che ha
  inquinato Palmi inventando una massoneria che è ...era peggio
  della mafia '..." fin tanto che i magistrati non sono suoi
  amici l'indagine è giusta, quando trova un signore che si
  chiama Miller sostituto procuratore, Cordova lo
  difende  ".
      Con l'aggravante consistita nell'attribuzione di un fatto
  determinato.
      Fatti commessi in Taurianova e Vibo Valentia 4 marzo 1994
  e 13 marzo 1994.
      Ritenuto in esito alla eccezione avanzata dalla difesa
  nel corso dell'udienza preliminare che non appaiono sussistere
  per alcune delle
 
                              Pag.3
 
  espressioni utilizzate ("...  io arresterei Cordova...  "
  "...  personaggio disdicevole...  " "...  ha inquinato
  Palmi...  ") e per le insinuazioni di parzialità i
  presupposti per l'applicabilità dell'esimente prevista
  dall'articolo 68 della Costituzione.
  Che va di conseguenza disposta l'immediata trasmissione di
  copia degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni
  previste dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 con la
  sospensione del processo.
  Che l'ordinanza che si emette costituisce rinnovazione di
  quella emessa in forma sintetica in data 5 dicembre 1996 al
  fine di ottemperare alla richiesta del Presidente della Camera
  dei deputati di una completa indicazione del fatto per cui si
  procede e degli elementi su cui si fonda il provvedimento e
  che pertanto non appare necessario procedere alla sua
  emissione fissando nuova camera di consiglio.
                      PER QUESTI MOTIVI
        rigetta l'eccezione e manda alla Cancelleria per
  l'immediata trasmissione di copia degli atti alla Camera dei
  deputati.
      Reggio Calabria, 21 dicembre 1996.
                          Il Giudice
                 per le indagini preliminari
                   Dott. Francesco Tripodi
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  BERSELLI) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595,
  commi primo, secondo e terzo del codice penale, 30 della legge
  6 agosto 1990, n. 223 in relazione alla legge 8 febbraio 1948,
  n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, continuata e
                          aggravata)
      TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
            PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 30 dicembre 1996
         Presentata alla Presidenza il 17 luglio 1998
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
  trasmessa dal Tribunale di Reggio Calabria in relazione ad un
  procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio
  SGARBI.  Il capo di imputazione riguarda il reato di
  diffamazione col mezzo della stampa per aver rilasciato due
  interviste, una all'emittente "Teleradio gamma" di Vibo
  Valentia in data 4 marzo 1994, l'altra all'emittente "Radio
  Antenna Blitz" di Taurianova in data 13 marzo 1994, nelle
  quali egli avrebbe asseritamente offeso la reputazione del
  dottor Agostino Cordova procuratore della Repubblica presso il
  Tribunale di Napoli e già procuratore presso il Tribunale di
  Palmi affermando con riferimento alle attività di indagini
  preliminari condotte dallo stesso dottor Cordova Agostino
  (nella qualità di procuratore presso il Tribunale di Palmi).
  Le frasi attribuite all'onorevole Sgarbi e ritenute lesive
  della reputazione del dottor Cordova sono le seguenti:
       "quando la magistratura, nella persona di Cordova
  agisce come è capitato qua mandando i carabinieri a
  sequestrare gli elenchi del Rotary a Pesaro io arresterei
  Cordova, spende i nostri soldi per fare una cosa inutile
  quando gli elenchi degli iscritti al Rotary sono pubblicati
  dovunque, quindi è assurdo mandare, anche soltanto spendendo
  un milione, in missione due carabinieri; quando poi si hanno
  gli elementi per indagare su un uomo della sinistra come
  Tripodi per avere volantini presso sedi mafiose e si indaga su
  tutti gli altri e non su di lui c'è qualcosa che non mi piace
  vuol dire che la magistratura lavora per una parte
  politica".
       "... stessa cosa vale per quell'altro personaggio
  disdicevole che si chiama Cordova ... l'ingiustizia è somma
  ... un personaggio come Cordova per esempio che ha inquinato
  Palmi inventando una massoneria che è ... era peggio della
  mafia" ... "fin tanto che i magistrati non sono suoi amici
  l'indagine è giusta, quando trova un signore che si chiama
  Miller sostituto procuratore, Cordova lo difende".
     La Giunta ha esaminato la richiesta nella seduta del 5
  novembre 1997, procedendo altresì all'audizione del deputato
  Sgarbi.  La Giunta ha avuto modo di rilevare che, nel caso di
  specie, così come in altri casi nei quali l'onorevole Sgarbi
  ha rivolto parole di critica nei confronti dell'operato del
  dottor Cordova, l'intento polemico del deputato non era
  rivolto ad intaccare la figura morale del magistrato, ma
  piuttosto a criticare - nell'esercizio legittimo del proprio
  diritto di critica politica - alcune modalità di indagine
  adottate dal suddetto procuratore.  La critica politica del
  deputato era pertanto rivolta a sottolineare il valore
  dell'imparzialità e della parità di trattamento nell'esercizio
  dell'azione penale nonché, in generale, quello della
  economicità dell'esercizio delle funzioni dello Stato.
     Per tali motivi la Giunta ha deliberato di riferire
  all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il
  procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
                               Filippo BERSELLI,  Relatore. 
 
documento precedente documento successivo
pagina precedente pagina successiva

Ritorna al menu della banca dati