| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 30
della legge
6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della
stampa)
TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 21 marzo 1997
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ORDINANZA DI TRASMISSIONE DI COPIA DI ATTI ALLA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 6146/96 R.G. Corte App.
N. 11967/95 R.G. mod. 21
N. 2215/96 R.G. G.I.P. Trib.
La Corte di appello di Napoli Sez. VIII penale composta
dai magistrati:
1) dottor Gustavo Gambarota, Presidente
2) dottor Assunta Cardone, Consigliere
3) dottor Teresa Casoria, Consigliere rel.
Premesso che con sentenza del 22 aprile 1996 il giudice
delle indagini preliminari del tribunale di Napoli ha
dichiarato, per il reato di cui alla rubrica che segue, non
luogo a procedere nei confronti di Sgarbi Vittorio perché il
fatto non può essere perseguito ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione, e che questa Corte, in sede
di appello avverso la detta sentenza del giudice per le
indagini preliminari, si trova a dover prendere in esame una
richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal procuratore
generale all'udienza camerale del 30 gennaio 1997 nel
procedimento a carico di:
1) Gori Giorgio (omissis);
2) Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952,
residente in Ferrara, via Giuoco del Pallone 31/5, di fatto
domiciliato presso l'Hotel Majestic in Roma, via Vittorio
Veneto, 50
imputati
come da richiesta di rinvio a giudizio depositata dal
pubblico ministero il 22 marzo 1996: del reato di cui agli
articoli 595 del codice penale e 30 della legge 6 agosto 1990,
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n. 223 per avere: lo Sgarbi Vittorio quale conduttore delle
trasmissioni televisive "Sgarbi quotidiani" e "Sgarbi
settimanali" andate in onda sulla rete FININVEST - CANALE 5
in date 8 aprile 1995 e 9 aprile 1995, ed il Gori Giorgio
omettendo, quale direttore responsabile della predetta rete
televisiva, il dovuto controllo sul contenuto di tali
trasmissioni: offeso l'onore e la reputazione del dottor Ennio
Bonadies, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno, affermando, contrariamente al vero, sia
con il complessivo servizio giornalistico e sia in maniera
determinata che: "i giudici che credono di essere sopra di
tutti" a seguito dell'ispezione effettuata agli uffici della
procura della Repubblica presso il tribunale di Milano dal
dottor Dinacci, "non appena l'inchiesta è finita ...con uno
schema puntualmente mafioso il capo degli ispettori veniva
inquisito di camorra".
"Il capo degli ispettori viene sputtanato, diffamato e
addirittura il pubblico ministero voleva l'arresto di
Dinacci".
"Il pubblico ministero ordinò dovete arrestare Dinacci".
"i magistrati hanno fatto di tutto, al fine di aiutare i loro
colleghi di Milano, per infamare un uomo".
"un giudice che ha rischiato di essere arrestato soltanto
perché ha osato ordinare una ispezione..."
"testimone di ciò è l'imputato Grisolia Renato", il quale in
trasmissione afferma "i magistrati cercano di far dire le
stesse cose di Cillari... cercando di estendere le
responabilità di Dinacci" e quindi riafferma lo Sgarbi che:
"questo è il metodo dei pubblici ministeri che accusano un
uomo, un giudice, un ispettore di grande dignità di essere
colluso con la camorra attraverso insinuazioni e imponendo ai
pentiti di parlare, di pronunciare in questo caso il nome di
Dinacci".
Querela del 7 luglio 1995.
Premesso altresì che il procuratore della Repubblica
nella richiesta di rinvio a giudizio ha indicato le seguenti
fonti di prova:
querela;
registrazioni in atti;
comunicato della procura della Repubblica presso il
tribunale di Salerno ove si afferma che mai quell'ufficio ha
richiesto l'arresto del dottor Ugo Dinacci;
dichiarazioni di sostituti procuratori della Repubblica
in servizio presso la procura della Repubblica di Milano circa
l'inesistenza di rapporti personali o di lavoro con il dottor
Bonadies;
verbale di confronto tra Grisolia e Cillari attestante
inesistenza di pressioni sul Grisolia da parte del dottor
Bonadies.
Ritenuto che può addivenirsi alla decisione che si
prospetta in sede di appello solo dopo che sia stata per
intero percorsa l'eccezione, espressamente formulata dalla
difesa, di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, non potendo detta eccezione essere pretermessa
sol perché prevista da normativa divenuta inefficace per
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mancata conversione di decreti-legge, in conformità
all'opinione dell'autorevole dottrina, accolta dalla
giurisprudenza, secondo la quale, pur non versandosi,
nell'ipotesi di mancata conversione di un decreto-legge,
propriamente in tema di successione di leggi, nondimeno debba
applicarsi all'imputato la norma più favorevole, se il fatto
risulta commesso sotto l'impero della norma divenuta
inefficace; e dovendo escludersi che la questione di cui
all'eccezione sia di mero rito, poiché al contrario l'aspetto
sostanziale prevale su quello processuale, essendo la Camera
chiamata a deliberare sull'applicazione dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione.
Ritenuto che l'esame compiuto dell'eccezione conduce, per
l'ipotesi in cui il giudice non ritenga di accogliere
l'eccezione stessa, così come in effetti ritiene la Corte, al
dovere di ordinare la trasmissione di copia degli atti alla
Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, nella
specie la Camera dei deputati.
Ritenuto, pertanto, che deve essere ordinata la
trasmissione di copia degli atti, in essi compresi la copia
della cassetta registrata, alla Camera dei deputati, e per
l'effetto, che il processo deve rimanere sospeso per novanta
giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera dei
deputati, a meno che prima del detto termine non intervenga
sua deliberazione.
Ritenuto di poter soddisfare le esigenze di enunciazione
del fatto e di indicazione delle norme di legge che si
assumono violate con il richiamo dell'imputazione di cui in
epigrafe, e le esigenze di allegazione degli elementi sui
quali è fondato il presente provvedimento con un giudizio di
sostanziale adesione di questa Corte al contenuto degli atti
di appello del procuratore della Repubblica, il quale ha
dedotto non potersi inquadrare la condotta dello Sgarbi, per
le sue modalità, nell'attività parlamentare, e del procuratore
generale, che ha specificamente qualificato la detta condotta
manifestazione di attività giornalistica del tutto sganciata
dall'attività parlamentare, e ha pure dedotto che non erano
utili, per il collegamento con l'attività parlamentare, il
mero preannucio di un'interrogazione parlamentare sulla
vicenda, di cui nulla si sapeva, ovvero il generico
riferimento, contenuto nell'appellata sentenza, ad attività
politica dello Sgarbi volta a ridimensionare il potere della
magistratura, perché quest'ultima finalità non poteva avere
riconoscimento fuori dell'aula parlamentare;
PER QUESTI MOTIVI
dispone che, a cura del cancelliere, sia formato un fascicolo
contenente, oltre copia della presente ordinanza, copia di
tutti gli atti del procedimento, in essi compresi la copia
della cassetta registrata; che il fascicolo venga
immediatamente inoltrato alla Camera dei deputati per la
deliberazione sulla questione di applicazione dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione; che il procedimento
rimanga sospeso per novanta giorni dalla ricezione degli atti
da parte della Camera dei deputati, a meno che prima del detto
termine non intervenga deliberazione della Camera;
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ordina
comunicarsi il presente provvedimento all'imputato e ai suoi
difensori di fiducia avvocati Lionello Manfredonia del foro di
Napoli e Pierluigi Varischi del foro di Milano, al difensore
della parte civile avvocato Agostino De Caro del foro di
Salerno, al procuratore generale presso questa Corte.
Napoli, camera di consiglio del 20 febbraio 1997.
Il Presidente:
dott. Gustavo Gambarota
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: DEODATO)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e
30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo
della stampa)
TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 21 marzo 1997
Presentata alla Presidenza il 5 ottobre 1999
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Onorevoli Colleghi! - 1. - Con ordinanza in data 20
febbraio 1997 la Corte d'Appello di Napoli ha disposto la
trasmissione alla Camera del deputati di copia degli atti del
procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa
a carico del deputato Vittorio Sgarbi accusata di avere
offeso, nel corso di due trasmissioni televisive (Sgarbi
quotidiani e Sgarbi settimanali andate in onda sulla
rete Fininvest Canale 5 l'8 e il 9 aprile 1995) l'onore e la
reputazione del Dr. Ennio Bonadies, Sostituto Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Il procedimento penale ha preso avvio dalla querela
presentata dal Dr. Bonadies nei confronti dell'onorevole
Sgarbi, il quale nel corso di alcune trasmissioni televisive
ha affermato che il magistrato aveva usato metodi mafiosi nei
confronti dell'Ispettore del Ministero di grazia e giustizia
Dr. Dinacci, che era stato inviato ad ispezionare gli Uffici
della Procura della Repubblica di Milano.
In particolare, secondo le affermazioni dell'onorevole
Sgarbi, subito dopo la conclusione dell'ispezione compiuta a
Milano, il Dr. Bonadies aveva ordinato l'arresto
dell'Ispettore Dr. Dinacci accusandolo di essere colluso con
la camorra.
L'ordinanza di trasmissione degli atti alla Camera dei
deputati per la deliberazione in ordine all'applicabilità
della disposizione dell'articolo 68 - 1^ comma della
Costituzione è stata emessa dalla Corte d'Appello di Napoli
nel giudizio di appello contro la sentenza del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 22 aprile
1996, che, con riguardo ai fatti di cui sopra, ha dichiarato
il non luogo a procedere nei confronti dell'on. Sgarbi (Il
testo completo delle affermazioni dell'on. Sgarbi è pubblicato
appunto in tale ordinanza, che è riprodotta negli atti della
Camera nel documento denominato doc. IV- ter n. 69).
2. - La Giunta ha preso in esame la questione nella seduta
del 22 settembre 1999 e, accogliendo la proposta del relatore,
ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la non
sindacabilità, a norma dell'articolo 68 - 1^ comma, della
Costituzione, dei fatti ascritti all'on. Sgarbi.
La Giunta ha considerato infatti che le affermazione
dell'on. Sgarbi nel corso delle due trasmissioni televisive si
inquadrano in una ampia azione dallo stesso da tempo
intrapresa nella sua qualità di parlamentare.
Nell'ambito di tale azione politica l'on. Sgarbi spesso
aspramente ha attaccato diversi magistrati che - a suo
giudizio - hanno interferito con l'attività politica.
Tuttavia le sue affermazioni anche le più dure vanno ad
inquadrarsi nell'ambito della divulgazione delle iniziative da
lui prese, nella qualità di parlamentare, al fine di ridurre
il potere della magistratura inquirente dopo aver fatto
emergere gravi irregolarità che sarebbero connesse
all'emissione di provvedimenti cautelari.
E' noto che su tali tematiche l'on. Sgarbi ha sempre
svolto una intensa azione dentro e fuori del Parlamento.
Nel caso specifico è chiaro che le accuse rivolte al Dr.
Bonadies, anche se in ipotesi fossero diffamatorie, vanno
collocate nell'ambito delle attività divulgative connesse alla
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funzione parlamentare, che è riconducibile all'attività
politica intesa in senso lato e cioè anche se posta in essere
"extra moenia".
Si deve inoltre considerare che le accuse formulate
dall'on. Sgarbi nel corso delle due trasmissioni televisive si
fondavano sulle dichiarazioni rese dal pentito Grisolia delle
quali il deputato si è limitato a farsi portavoce.
3. - Per le ragioni sopraesposte la Giunta propone
all'Assemblea di deliberare che i fatti per i quali è in corso
il procedimento penale concernono opinioni espresse da un
componente del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni.
Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.
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