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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0069
DOC IV ter n. 69 Legisl. XIII
21-03-97 [ DOC13-4TER-69 DO C134TER0069 13DOC4TER 00069 DOC13-4TER-69A 13DOC4TER 00069 A 000500032 DOC4TER 00069 000004T006900000101000508SI1 5 000101000312SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 30
                         della legge
  6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della
                           stampa)
                TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA
                  CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 21 marzo 1997
 
                              Pag.2
 
       ORDINANZA DI TRASMISSIONE DI COPIA DI ATTI ALLA
                     CAMERA DEI DEPUTATI
  N. 6146/96 R.G. Corte App.
  N. 11967/95 R.G. mod. 21
  N. 2215/96 R.G. G.I.P. Trib.
      La Corte di appello di Napoli Sez.  VIII penale composta
  dai magistrati:
       1) dottor Gustavo Gambarota,  Presidente
       2) dottor Assunta Cardone,  Consigliere
       3) dottor Teresa Casoria,  Consigliere rel.
      Premesso che con sentenza del 22 aprile 1996 il giudice
  delle indagini preliminari del tribunale di Napoli ha
  dichiarato, per il reato di cui alla rubrica che segue, non
  luogo a procedere nei confronti di Sgarbi Vittorio perché il
  fatto non può essere perseguito ai sensi dell'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione, e che questa Corte, in sede
  di appello avverso la detta sentenza del giudice per le
  indagini preliminari, si trova a dover prendere in esame una
  richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal procuratore
  generale all'udienza camerale del 30 gennaio 1997 nel
  procedimento a carico di:
       1) Gori Giorgio  (omissis); 
       2) Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952,
  residente in Ferrara, via Giuoco del Pallone 31/5, di fatto
  domiciliato presso l'Hotel Majestic in Roma, via Vittorio
  Veneto, 50
                           imputati
  come da richiesta di rinvio a giudizio depositata dal
  pubblico ministero il 22 marzo 1996:  del reato di cui agli
  articoli 595 del codice penale e 30 della legge 6 agosto 1990,
 
                              Pag.3
 
  n. 223 per avere: lo Sgarbi Vittorio quale conduttore delle
  trasmissioni televisive "Sgarbi quotidiani" e "Sgarbi
  settimanali" andate in onda sulla rete FININVEST - CANALE 5
  in date 8 aprile 1995 e 9 aprile 1995, ed il Gori Giorgio
  omettendo, quale direttore responsabile della predetta rete
  televisiva, il dovuto controllo sul contenuto di tali
  trasmissioni: offeso l'onore e la reputazione del dottor Ennio
  Bonadies, sostituto procuratore della Repubblica presso il
  Tribunale di Salerno, affermando, contrariamente al vero, sia
  con il complessivo servizio giornalistico e sia in maniera
  determinata che: "i giudici che credono di essere sopra di
  tutti" a seguito dell'ispezione effettuata agli uffici della
  procura della Repubblica presso il tribunale di Milano dal
  dottor Dinacci, "non appena l'inchiesta è finita ...con uno
  schema puntualmente mafioso il capo degli ispettori veniva
  inquisito di camorra".
  "Il capo degli ispettori viene sputtanato, diffamato e
  addirittura il pubblico ministero voleva l'arresto di
  Dinacci".
  "Il pubblico ministero ordinò dovete arrestare Dinacci".
  "i magistrati hanno fatto di tutto, al fine di aiutare i loro
  colleghi di Milano, per infamare un uomo".
  "un giudice che ha rischiato di essere arrestato soltanto
  perché ha osato ordinare una ispezione..."
  "testimone di ciò è l'imputato Grisolia Renato", il quale in
  trasmissione afferma "i magistrati cercano di far dire le
  stesse cose di Cillari... cercando di estendere le
  responabilità di Dinacci" e quindi riafferma lo Sgarbi che:
  "questo è il metodo dei pubblici ministeri che accusano un
  uomo, un giudice, un ispettore di grande dignità di essere
  colluso con la camorra attraverso insinuazioni e imponendo ai
  pentiti di parlare, di pronunciare in questo caso il nome di
  Dinacci".
      Querela del 7 luglio 1995.
      Premesso altresì che il procuratore della Repubblica
  nella richiesta di rinvio a giudizio ha indicato le seguenti
  fonti di prova:
       querela;
       registrazioni in atti;
       comunicato della procura della Repubblica presso il
  tribunale di Salerno ove si afferma che mai quell'ufficio ha
  richiesto l'arresto del dottor Ugo Dinacci;
       dichiarazioni di sostituti procuratori della Repubblica
  in servizio presso la procura della Repubblica di Milano circa
  l'inesistenza di rapporti personali o di lavoro con il dottor
  Bonadies;
       verbale di confronto tra Grisolia e Cillari attestante
  inesistenza di pressioni sul Grisolia da parte del dottor
  Bonadies.
      Ritenuto che può addivenirsi alla decisione che si
  prospetta in sede di appello solo dopo che sia stata per
  intero percorsa l'eccezione, espressamente formulata dalla
  difesa, di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione, non potendo detta eccezione essere pretermessa
  sol perché prevista da normativa divenuta inefficace per
 
                              Pag.4
 
  mancata conversione di decreti-legge, in conformità
  all'opinione dell'autorevole dottrina, accolta dalla
  giurisprudenza, secondo la quale, pur non versandosi,
  nell'ipotesi di mancata conversione di un decreto-legge,
  propriamente in tema di successione di leggi, nondimeno debba
  applicarsi all'imputato la norma più favorevole, se il fatto
  risulta commesso sotto l'impero della norma divenuta
  inefficace; e dovendo escludersi che la questione di cui
  all'eccezione sia di mero rito, poiché al contrario l'aspetto
  sostanziale prevale su quello processuale, essendo la Camera
  chiamata a deliberare sull'applicazione dell'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione.
      Ritenuto che l'esame compiuto dell'eccezione conduce, per
  l'ipotesi in cui il giudice non ritenga di accogliere
  l'eccezione stessa, così come in effetti ritiene la Corte, al
  dovere di ordinare la trasmissione di copia degli atti alla
  Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, nella
  specie la Camera dei deputati.
      Ritenuto, pertanto, che deve essere ordinata la
  trasmissione di copia degli atti, in essi compresi la copia
  della cassetta registrata, alla Camera dei deputati, e per
  l'effetto, che il processo deve rimanere sospeso per novanta
  giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera dei
  deputati, a meno che prima del detto termine non intervenga
  sua deliberazione.
      Ritenuto di poter soddisfare le esigenze di enunciazione
  del fatto e di indicazione delle norme di legge che si
  assumono violate con il richiamo dell'imputazione di cui in
  epigrafe, e le esigenze di allegazione degli elementi sui
  quali è fondato il presente provvedimento con un giudizio di
  sostanziale adesione di questa Corte al contenuto degli atti
  di appello del procuratore della Repubblica, il quale ha
  dedotto non potersi inquadrare la condotta dello Sgarbi, per
  le sue modalità, nell'attività parlamentare, e del procuratore
  generale, che ha specificamente qualificato la detta condotta
  manifestazione di attività giornalistica del tutto sganciata
  dall'attività parlamentare, e ha pure dedotto che non erano
  utili, per il collegamento con l'attività parlamentare, il
  mero preannucio di un'interrogazione parlamentare sulla
  vicenda, di cui nulla si sapeva, ovvero il generico
  riferimento, contenuto nell'appellata sentenza, ad attività
  politica dello Sgarbi volta a ridimensionare il potere della
  magistratura, perché quest'ultima finalità non poteva avere
  riconoscimento fuori dell'aula parlamentare;
                      PER QUESTI MOTIVI
  dispone che, a cura del cancelliere, sia formato un fascicolo
  contenente, oltre copia della presente ordinanza, copia di
  tutti gli atti del procedimento, in essi compresi la copia
  della cassetta registrata; che il fascicolo venga
  immediatamente inoltrato alla Camera dei deputati per la
  deliberazione sulla questione di applicazione dell'articolo
  68, primo comma, della Costituzione; che il procedimento
  rimanga sospeso per novanta giorni dalla ricezione degli atti
  da parte della Camera dei deputati, a meno che prima del detto
  termine non intervenga deliberazione della Camera;
 
                              Pag.5
 
                            ordina
  comunicarsi il presente provvedimento all'imputato e ai suoi
  difensori di fiducia avvocati Lionello Manfredonia del foro di
  Napoli e Pierluigi Varischi del foro di Milano, al difensore
  della parte civile avvocato Agostino De Caro del foro di
  Salerno, al procuratore generale presso questa Corte.
      Napoli, camera di consiglio del 20 febbraio 1997.
                      Il Presidente: 
                   dott. Gustavo Gambarota
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                    (Relatore: DEODATO) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e
  30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo
                        della stampa)
   TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 21 marzo 1997
         Presentata alla Presidenza il 5 ottobre 1999
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - 1. - Con ordinanza in data 20
  febbraio 1997 la Corte d'Appello di Napoli ha disposto la
  trasmissione alla Camera del deputati di copia degli atti del
  procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa
  a carico del deputato Vittorio Sgarbi accusata di avere
  offeso, nel corso di due trasmissioni televisive  (Sgarbi
  quotidiani  e  Sgarbi settimanali  andate in onda sulla
  rete Fininvest Canale 5 l'8 e il 9 aprile 1995) l'onore e la
  reputazione del Dr. Ennio Bonadies, Sostituto Procuratore
  della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
     Il procedimento penale ha preso avvio dalla querela
  presentata dal Dr. Bonadies nei confronti dell'onorevole
  Sgarbi, il quale nel corso di alcune trasmissioni televisive
  ha affermato che il magistrato aveva usato metodi mafiosi nei
  confronti dell'Ispettore del Ministero di grazia e giustizia
  Dr. Dinacci, che era stato inviato ad ispezionare gli Uffici
  della Procura della Repubblica di Milano.
     In particolare, secondo le affermazioni dell'onorevole
  Sgarbi, subito dopo la conclusione dell'ispezione compiuta a
  Milano, il Dr. Bonadies aveva ordinato l'arresto
  dell'Ispettore Dr. Dinacci accusandolo di essere colluso con
  la camorra.
     L'ordinanza di trasmissione degli atti alla Camera dei
  deputati per la deliberazione in ordine all'applicabilità
  della disposizione dell'articolo 68 - 1^ comma della
  Costituzione è stata emessa dalla Corte d'Appello di Napoli
  nel giudizio di appello contro la sentenza del Giudice per le
  indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 22 aprile
  1996, che, con riguardo ai fatti di cui sopra, ha dichiarato
  il non luogo a procedere nei confronti dell'on.  Sgarbi (Il
  testo completo delle affermazioni dell'on.  Sgarbi è pubblicato
  appunto in tale ordinanza, che è riprodotta negli atti della
  Camera nel documento denominato doc. IV-  ter  n. 69).
     2. - La Giunta ha preso in esame la questione nella seduta
  del 22 settembre 1999 e, accogliendo la proposta del relatore,
  ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la non
  sindacabilità, a norma dell'articolo 68 - 1^ comma, della
  Costituzione, dei fatti ascritti all'on.  Sgarbi.
     La Giunta ha considerato infatti che le affermazione
  dell'on.  Sgarbi nel corso delle due trasmissioni televisive si
  inquadrano in una ampia azione dallo stesso da tempo
  intrapresa nella sua qualità di parlamentare.
     Nell'ambito di tale azione politica l'on.  Sgarbi spesso
  aspramente ha attaccato diversi magistrati che - a suo
  giudizio - hanno interferito con l'attività politica.
     Tuttavia le sue affermazioni anche le più dure vanno ad
  inquadrarsi nell'ambito della divulgazione delle iniziative da
  lui prese, nella qualità di parlamentare, al fine di ridurre
  il potere della magistratura inquirente dopo aver fatto
  emergere gravi irregolarità che sarebbero connesse
  all'emissione di provvedimenti cautelari.
     E' noto che su tali tematiche l'on.  Sgarbi ha sempre
  svolto una intensa azione dentro e fuori del Parlamento.
     Nel caso specifico è chiaro che le accuse rivolte al Dr.
  Bonadies, anche se in ipotesi fossero diffamatorie, vanno
  collocate nell'ambito delle attività divulgative connesse alla
 
                              Pag.3
 
  funzione parlamentare, che è riconducibile all'attività
  politica intesa in senso lato e cioè anche se posta in essere
  "extra moenia".
     Si deve inoltre considerare che le accuse formulate
  dall'on.  Sgarbi nel corso delle due trasmissioni televisive si
  fondavano sulle dichiarazioni rese dal pentito Grisolia delle
  quali il deputato si è limitato a farsi portavoce.
     3. - Per le ragioni sopraesposte la Giunta propone
  all'Assemblea di deliberare che i fatti per i quali è in corso
  il procedimento penale concernono opinioni espresse da un
  componente del Parlamento nell'esercizio delle sue
  funzioni.
                          Giovanni Giulio DEODATO,  Relatore.
 
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