| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
VIOLANTE
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 30 aprile 1997
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IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione I
così composto:
dott. Alberto Bucci, presidente,
dott. Tommaso Sebastiano Sciascia, giudice,
dott. Stefano Olivieri, giudice rel.,
riunito nella camera di consiglio ha emesso la
seguente
ORDINANZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57204/90
RGAC posta in deliberazione alla udienza collegiale del 2
febbraio 1995 vertente
tra
Sogno Rata del Vellino Edgardo, elettivamente domiciliato
in Roma, L.go Solera 7 presso lo studio dell'avv. Luigi Li
Gotti e dell'avv. Giuseppe Bernardi che lo rappresentano e
difendono per procura apposta in margine all'atto di
citazione;
- attore -
Violante Luciano, elettivamente domiciliato in Roma, dei
Pontefici 3 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Bevivino e
dell'avv. Giuseppe Zupo che lo rappresentano e difendono per
procura in calce alla copia notificata dell'atto di
citazione;
- convenuto
ed attore
in riconvenzionale -
nonché
Zavoli Sergio, RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
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domiciliati in Roma, via S. Caterina da Siena 46 presso lo
studio dell'avv. Carmine Punzi che li rappresenta e difende
per procura apposta in calce alle copie notificate dell'atto
di citazione;
- convenuti -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
IL COLLEGIO
premesso che con atto notificato in data 29 settembre
1990 ed in data 3 ottobre 1990 Sogno Rata del Vellino Edgardo
ha convenuto in giudizio avanti questo Tribunale Violante
Luciano, Zavoli Sergio e la RAI s.p.a. per sentirli condannare
in solido "al ripristino dei beni patrimoniali e morali a
favore dell'istante nella misura di lire un miliardo o nella
diversa misura liquidata dal Tribunale" nonché alla
pubblicazione della emananda sentenza su sei quotidiani a
diffusione nazionale, assumendo di aver subìto lesione
all'onore ed alla reputazione a causa delle dichiarazioni,
ritenute diffamatorie, rese dai convenuti nel corso della
trasmissione televisiva "La Notte della Repubblica" andata in
onda il 17 gennaio 1990 sulla seconda rete televisiva della
RAI;
rilevato che alla data del fatto il convenuto Violante
era membro della Camera dei Deputati e che, il collegio non
ritiene ravvisabili i presupposti di applicabilità dell'art 68
Cost. in quanto: 1) l'On. Violante è stato invitato alla
predetta trasmissione avendo svolto le funzioni di giudice
istruttore nel procedimento penale che vide l'attore imputato
del delitto di cui all'art 305 c.p. e successivamente
prosciolto con sentenza del GI di Roma in data in data 12
settembre 1979; 2) nel corso della trasmissione il convenuto
si è limitato a riferire la propria interpretazione dei fatti
e degli eventi verificatisi nel corso di tale processo,
attività che non può, pertanto, essere ricondotta ad esercizio
delle funzioni di parlamentare; 3) non è dato ravvisare alcun
collegamento tra le dichiarazioni rese dal convenuto
(concernenti prevalentemente la valutazione ed interpretazione
delle risultanze istruttorie di quel processo) e concrete
iniziative - riconducibili ad alcuno degli atti individuati
dall'articolo 2 comma 1 del DL 253/96 - dallo stesso
intraprese come membro del Parlamento in relazione ai medesimi
fatti;
PER QUESTI MOTIVI
visto l'art. 2 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 settembre
1996 n. 466
dispone la separazione della causa avente ad oggetto la
domanda di risarcimento danni proposta da Sogno Rata del
Vellino Edgardo nei confronti di Violante Luciano;
ordina la trasmissione di copia degli atti del giudizio
relativi alla predetta causa alla Camera dei Deputati;
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dichiara sospeso il processo fino alla deliberazione
della Camera dei Deputati e comunque non oltre il termine di
novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della
stessa Camera.
Roma, (illeggibile).
Il Presidente:
dott. Alberto BUCCI
Depositata in Cancelleria
il 20 gennaio 1997
Il funzionario di Cancelleria
Dott.ssa Tiziana ROTELLA
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| TRELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
Relatore: LA RUSSA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
VIOLANTE
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 30 aprile 1997
Presentata alla Presidenza il 15 febbraio 1999
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
formulata con ordinanza della prima sezione civile del
Tribunale di Roma nella causa civile tra l'ex ambasciatore
Edgardo Sogno Rata del Vellino e l'onorevole Luciano Violante,
attuale Presidente della Camera.
I fatti dedotti in giudizio riguardano alcune affermazioni
rese dall'onorevole Violante nel corso della trasmissione
televisiva "La notte della Repubblica", andata in onda il 17
gennaio 1990 sulla rete 2 della RAI e condotta dal giornalista
Sergio Zavoli. Per inciso, va detto che il dottor Sogno ha
citato in giudizio anche Zavoli e la RAI.
Per inquadrare adeguatamente i fatti, occorre premettere
che la trasmissione in questione - alla quale, è bene
precisarlo, ha preso parte contestualmente in studio anche il
dottor Sogno - verteva, in generale, sulla ricostruzione delle
vicende dell'eversione di destra negli anni '60 e '70 ed, in
particolare, sulle vicende connesse al cosiddetto "golpe
Borghese". Nell'ambito di tali vicende, veniva ricordata
l'istruttoria aperta a Torino nel 1972 su Sogno e i suoi
seguaci, procedimento che si sarebbe poi concluso a Roma col
proscioglimento di tutti gli imputati per insussistenza del
fatto. Nel brano della sentenza letto in trasmissione dal
dottor Zavoli si afferma che "il segreto di Stato ha impedito
al giudice di conoscere e verificare le notizie in possesso
del SID e di approfondire la ventilata ipotesi circa
un'attività eversiva di Sogno, pregiudizievole delle
istituzioni repubblicane". L'onorevole Violante che
interveniva in trasmissione anche nella sua pregressa qualità
di giudice istruttore presso il Tribunale di Torino che a suo
tempo, nell'esercizio di tali sue funzioni, aveva seguito la
vicenda, ebbe a dichiarare che "i magistrati di Roma che
ricevettero questo processo per competenza ritennero di non
risollevare conflitto di attribuzione ed essendo stato posto
il segreto di Stato decisero di prosciogliere il dottor
Sogno".
Va detto che nel corso della suddetta trasmissione il
dottor Sogno ebbe a confutare tali affermazioni precisando che
il segreto di Stato era stato apposto in relazione alle sue
carte personali giacenti presso il Ministero degli esteri che
concernevano la sua attività di supporto agli insorti
ungheresi del '56 per conto dello Stato italiano, nulla avendo
a che fare, viceversa, con i fatti oggetto del procedimento
penale.
Nell'atto di citazione il dottor Sogno si duole appunto
della - a suo dire - errata rappresentazione dei fatti resa in
trasmissione dal dottor Zavoli e dal Presidente Violante, che
avrebbe gravemente leso la sua reputazione personale. In altre
parole secondo Sogno la trasmissione - e le stesse parole del
Presidente Violante - avrebbero inteso adombrare il fatto che
l'inchiesta nei suoi confronti riferita al cosiddetto golpe
Borghese si era conclusa con una assoluzione a causa della
apposizione del segreto di Stato. A suo dire, invece,
l'assoluzione nei suoi confronti riguardava il merito
dell'accusa e prescindeva dall'apposizione del segreto di
Stato, che invece concerneva, come precisato sopra, altri
aspetti del procedimento.
Occorre tener presente, inoltre, che il Presidente
Violante ha presentato domanda riconvenzionale nei confronti
dell'ambasciatore Sogno per il risarcimento dei danni
derivanti da alcune dichiarazioni del medesimo a seguito della
predetta trasmissione televisiva. Tali affermazioni -
riportate su "La Gazzetta di Parma" del 19 gennaio 1990 e
successivamente su "Il Giornale" del 19 novembre 1990
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consistono nelle frasi seguenti: "mi spinge soltanto il dovere
democratico di dimostrare all'opinione pubblica che i
magistrati comunisti sono indegni di portare la toga e
costituiscono un pericolo per la libertà dei cittadini perché
inevitabilmente impegnati a fare uso dei loro poteri per
servire il partito e colpire gli avversari politici".
* * *
Nel processo cui si riferisce la presente relazione, il
collegio ha emesso in pari data una ordinanza istruttoria e
una sentenza.
Quanto all'ordinanza, come è noto, ai sensi del
decreto-legge n. 253 del 1996 - vigente all'epoca della
medesima e attualmente decaduto per mancata conversione in
legge - l'autorità giudiziaria, a fronte della eccezione di
parte, era tenuta ad inviare gli atti alla Camera qualora non
ritenesse applicabile l'esimente di cui all'articolo 68, primo
comma, della Costituzione.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione sollevata
dalla difesa del Presidente Violante, il collegio ha disposto
- appunto, con ordinanza - la separazione della causa
concernente l'onorevole Violante ai fini dell'invio degli atti
alla Camera. Nella motivazione del suddetto atto si legge che
il collegio non ha ritenuto ravvisabili i presupposti di
applicabilità dell'articolo 68 Cost. in quanto l'on. Violante
"è stato invitato alla predetta trasmissione avendo svolto le
funzioni di giudice istruttore nel procedimento penale che
vide l'attore imputato dei delitto di cui all'articolo 305
c.p. e successivamente prosciolto con sentenza del GI di Roma
in data 12 settembre 1979" e inoltre "non è dato ravvisare
alcun collegamento tra le dichiarazioni rese dal convenuto
(concernenti prevalentemente la valutazione ed interpretazione
delle risultanze istruttorie di quel processo) e concrete
iniziative - riconducibili ad alcuno degli atti individuati
dall'articolo 2 comma I del DL 253/96 - dallo stesso
intraprese come membro del Parlamento in relazione ai medesimi
fatti".
Con la contestuale sentenza il collegio ha rigettato la
domanda nei confronti di Sergio Zavoli e della RAI accogliendo
viceversa la domanda riconvenzionale del Presidente Violante e
condannando l'ambasciatore Sogno al risarcimento dei danni
liquidati in lire 100 milioni.
* * *
La Giunta ha esaminato gli atti del procedimento nelle
sedute del 14 e del 28 maggio, nonché del 25 giugno 1997. Con
lettera del 13 maggio 1997, il Presidente Violante,
debitamente convocato per la riunione della Giunta, ha
comunicato che non intendeva intervenire nel corso della
seduta e che comunque considerava le dichiarazioni oggetto
della causa "estranee all'esercizio del mandato parlamentare
allora conferito e dunque alla materia dell'insindacabilità ex
articolo 68 della Costituzione". Tale valutazione è stata,
peraltro, condivisa dalla Giunta, che ha rilevato che la
polemica traeva origine da fatti anteriori all'assunzione
della carica di membro del Parlamento da parte del Presidente
Violante Nel corso della discussione è stato comunque rilevato
che la materia trattata era stata oggetto, all'epoca dei
fatti, di un acceso dibattito politico e parlamentare.
La Giunta, nella seduta del 25 giugno sopra citata - pur
ritenendo non vincolante la valutazione nel senso della
sindacabilità espressa dall'onorevole Violante - ha pertanto
deliberato che i fatti per i quali è in corso il procedimento
non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
Ignazio LA RUSSA, Relatore.
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