| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti dell'onorevole
VOCCOLI
(deputato all'epoca dei fatti)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 18 settembre 1997
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, terza sezione civile, nella
persona del giudice Dr.ssa Grazia Errede, ha emesso la
seguente
ORDINANZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3065
del R.G. anno 1995 riservata per la decisione nell'udienza
dell'11 marzo 1997
tra
Cito Giancarlo, elettivamente domiciliato in Taranto alla
via Umbria n. 165/a presso l'Avv. Dante Messinese dal quale è
rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Matteo Giaccari,
giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore -
Voccoli Francesco, elettivamente domiciliato in Taranto
alla via Polibio n. 75 presso l'Avv. Giovanni Del Vecchio dal
quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla
copia notificata della citazione
- convenuto -
Il G.U.
rilevato:
che con atto di citazione ritualmente notificato Cito
Giancarlo conveniva in giudizio Voccoli Francesco per sentirlo
condannare al risarcimento dei danni morali patiti a seguito
delle espressioni diffamatorie rivolte al rispettivo indirizzo
dal convenuto, all'epoca dei fatti deputato della Repubblica,
in occasione di un'intervista rilasciata al "Quotidiano" di
Taranto pubblicata in data 28 luglio 1995, nel corso della
quale il Voccoli si era espresso nei seguenti termini: "Una
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prima importante vittoria della legalità democratica è stata
realizzata. Il razzista, xenofobo e fascista Giancarlo Cito,
alias Sindaco-Podestà, è stato stoppato nel suo disegno di
instaurare nella nostra città una irrealistica zona franca
dove le leggi della Repubblica Italiana non trovano posto;
dove i sentimenti democratici, solidaristici e di tolleranza
sedimentati nella storia e nelle tradizioni del popolo
tarantino vengono continuamente calpestati e irrisi";
che, costituendosi in giudizio, Voccoli Francesco
chiedeva, preliminarmente, l'applicazione dell'articolo 3
decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 23 (come successivamente
rinnovato) per aver espresso opinioni nell'esercizio della
funzione parlamentare e, nel merito, il rigetto della domanda
attrice per infondatezza della stessa;
che con ordinanza del 21 dicembre 1996 il G.I.,
riservandosi sulle istanze processuali e istruttorie, invitava
le parti a precisare le conclusioni, effettivamente formulate
all'udienza del successivo 11 marzo 1997,
che la questione sollevata dal Voccoli relativamente
alle opinioni espresse nella qualità dell'epoca, apparendo
allo stato non manifestatamente infondata, non consente una
pronuncia nel merito ed impone, per le ragioni che si diranno,
la sospensione del processo e la rimessione della causa in
istruttoria, al fine di consentire la proposizione a questo
giudice, nella qualità di istruttore, dell'istanza di
fissazione dell'udienza di prosecuzione, ai sensi
dell'articolo 297 c.p.c.;
OSSERVATO
che l'articolo 3 decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 23 (a
sua volta reiterante il decreto-legge 455/93 contenente
disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della
Costituzione, a seguito della L. Cost. 23 ottobre 1993 n. 3)
non può essere applicato essendo decaduto l'ultimo decreto
legge di rinnovazione (decreto-legge 8 gennaio 1996 n. 9), e
che non è stato rinnovato o convertito il decreto-legge 23
ottobre 1996 n. 555, il quale all'articolo 2 disciplinava le
ipotesi in cui il giudice ritenesse applicabile l'articolo 68,
primo comma, Cost., o non ritenesse di accogliere l'eccezione
concernente l'applicabilità del predetto articolo;
che, con riferimento alla questione che ne occupa,
riguardante sostanzialmente giudizi espressi da un uomo
politico (Deputato della Repubblica) nei confronti di altro
soggetto parimenti ricoprente, all'epoca dei fatti, altra
carica politica (Cito Giancarlo era, infatti, Sindaco del
Comune di Taranto), non esistendo allo stato altre
disposizioni legislative in materia, non può che richiamarsi,
poiché condiviso, l'orientamento giurisprudenziale (Trib. Roma
7 novembre 1986; App. Napoli 23 dicembre 1980; App. Roma 16
gennaio 1991; Cass. 5 maggio 1995, n. 4871) avallato dalla
Corte Costituzionale con sent. n. 1150 del 29 dicembre 1988 la
quale, pur pronunciando in materia di "conflitto di
attribuzioni", ha tuttavia premesso e affermato che "la
prerogativa di cui all'articolo 68 Cost. (cosiddetta
insindacabilità) attribuisce alla Camera di appartenenza il
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potere di valutare la condotta addebitata al proprio membro"
(il caso era proprio quello di un giudizio civile di
risarcimento danni per dichiarazioni diffamatorie fatte da un
senatore in sede extraparlamentare);
che, alla luce di quanto innanzi, non può che provocarsi
il potere della Camera dei Deputati in merito ad ogni
valutazione circa l'accertamento dell'esercizio di funzione
parlamentare da parte del Voccoli in occasione dell'episodio
per cui è causa;
che, potendosi considerare l'esercizio della predetta
valutazione manifestazione di autodichia da parte della Camera
di appartenenza, la quale, sostanzialmente, assume con il
predetto potere funzione di giudice a riguardo della natura
degli atti dei parlamentari, è giustificata, a parere dello
scrivente, l'applicazione analogica dell'articolo 295
c.p.c.
P.T.M.
ordina la trasmissione di copia degli atti del presente
procedimento al Presidente della Camera dei Deputati affinché
valuti l'opportunità di sottoporre alla Commissione competente
ogni giudizio circa la natura delle opinioni espresse dall'On.
Francesco Voccoli nell'intervista rilasciata al "Quotidiano"
di Taranto il 28 luglio 1995;
rimette la causa in fase istruttoria;
ordina la sospensione del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Si comunichi.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26
luglio 1997.
Il G.U.
dott.ssa Grazia ERREDE
Depositata in Cancelleria
il 29 luglio 1997
Il direttore di Cancelleria
Domenico ZERBINOTTI
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