| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti dell'onorevole
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e
30 della legge 6 agosto 1990, n. 223
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI COMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 3 dicembre 1997
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IL TRIBUNALE DI COMO
osserva quanto segue.
Appare preliminare ad ogni ulteriore questione istruttoria
affrontare il problema della applicabilità nella specie della
esimente di cui all'articolo 68, primo comma della
Costituzione, come delineata anche dall'articolo 2 del
decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, successivamente decaduto
per mancanza di conversione.
L'anzidetta questione, già sollevata nella udienza
precedente, in relazione alla quale il tribunale si era
riservato, può essere oggi adeguatamente affrontata alla luce
degli elementi scaturenti dalla visione diretta della
registrazione delle tre trasmissioni cui si riferisce
l'imputazione, visione che per motivi già esplicati nel
verbale dell'udienza del 13 ottobre 1997 non era stato
possibile effettuare per mancanza di adeguata apparecchiatura
tecnica.
Infatti solo l'esame diretto di tali trasmissioni nella
loro interezza consente oggi di valutare l'assunto difensivo,
oggi direttamente ribadito dall'onorevole Sgarbi nel corso
delle dichiarazioni spontanee, secondo cui le affermazioni
oggetto di imputazione rientrerebbero nel legittimo esercizio
dell'attività di parlamentare ai sensi dell'esimente
richiamata, in quanto concernerebbero la Ariosto non come
soggetto privato ma come persona che, a seguito delle
iniziative dalla stessa intraprese in sede giudiziaria, aveva
assunto una veste latu sensu politica e in ogni caso
pubblica.
A giudizio del Collegio, l'esame completo delle
registrazioni delle suddette trasmissioni conduce ad escludere
che alcune delle affermazioni possano essere riferibili anche
indirettamente alla Ariosto come personaggio politico o
pubblico, in particolare quelle che attengono alla sfera
privata della parte lesa e in quanto tali, a prescindere dalla
loro veridicità o meno, inidonee ad assumere qualsivoglia
rilevanza sulle vicende pubbliche derivate dalle dichiarazioni
della Ariosto.
Pertanto, almeno in relazione a questa parte delle
dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, non sembra applicabile la
scriminante più volte citata.
In relazione ad essa, è indiscutibile, a giudizio del
Collegio, che la stessa ove ritenuta sussistente debba essere
applicata ai fatti oggetto della contestazione in quanto
commessi all'epoca in cui era in vigore
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il decreto-legge che la prevedeva, a nulla rilevando il fatto
che poi sia decaduto.
Peraltro, una volta che l'autorità giudiziaria ritenga non
applicabile detta esimente, il giudizio sulla sua sussistenza
deve essere necessariamente demandato alla Camera di
appartenenza del membro del Parlamento, secondo quanto
disponeva il quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10
maggio 1996, n. 253: infatti tale procedura, che pure non è
più prevista attualmente, essendo decaduti i decreti che la
disciplinavano, deve a giudizio del Collegio essere osservata
per i fatti commessi all'epoca in cui i decreti anzidetti
erano vigenti, in quanto la valutazione dell'esistenza o meno
della causa di non punibilità attiene al diritto sostanziale:
di conseguenza concernono l'aspetto sostanziale e non solo
procedurale la individuazione dell'organo (nella specie la
Camera dei deputati) legittimato a compiere detta valutazione
e la normativa attinente le modalità attraverso le quali tale
organo deve essere investito.
PER QUESTI MOTIVI
visto il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257;
ordina la trasmissione di copia degli atti alla Camera
dei deputati per quanto di competenza e sospende il
procedimento in attesa della decisione della Camera.
Rinvia la prosecuzione del dibattimento all'udienza del 20
maggio 1998 ore 9.00, restando avvisati l'imputato, la parte
civile, i difensori ed il pubblico ministero, presenti o
rappresentati, a comparire a detta udienza senza ulteriore
avviso, restando onere delle parti la ricitazione dei testi
già ammessi.
Como, lì 21 novembre 1997.
Il Presidente
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: SCHIETROMA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e
30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo
della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI COMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 3 dicembre 1997
Presentata alla Presidenza il 14 dicembre 1998
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
trasmessa dal Tribunale di Como in applicazione del
decreto-legge n. 253 del 10 maggio 1996, recante disposizioni
urgenti per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione, e mantenuto comunque all'ordine del giorno
della Camera anche dopo la decadenza di tale decreto-legge
conformemente alla prassi adottata dalla camera in tale
materia, in ossequio a numerose sentenze della Corte
Costituzionale. La richiesta è formulata in relazione ad un
procedimento penale concernente il deputato Vittorio Sgarbi,
imputato del reato di cui agli articoli 595 del codice penale
e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo
della stampa).
I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese dal deputato
Sgarbi nell'ambito del programma televisivo "Sgarbi
Quotidiani", trasmesso sulla rete televisiva Canale 5, nei
giorni 28 maggio, 10 e 11 giugno 1996. Al riguardo così recita
il capo di imputazione: "utilizzando un'immagine
fotografica volta a ridicolizzare e una musica di sottofondo
allusiva, offendeva la reputazione di Ariosto Stefania
attribuendole i seguenti fatti:
di avere vissuto in maniera parassitaria, per molti
anni, alla corte di uomini ricchi e potenti e di aver tratto,
in tal modo, i mezzi per vivere senza lavorare;
di aver svolto la professione di antiquario con scarse
competenze, scorrettamente ed affermando il falso in relazione
al valore di due inginocchiatoi, di una statua romana e di un
libro dore;
di essere piena di debiti e di giocare a tutti i Casinò
del mondo avendo rapporti con gli usurai;
di aver avuto rapporti sconvenienti con la televisione
avendo beneficiato di una intervista definita "marchetta del
TG1";
definendola inoltre con disprezzo con il termine "pentita"
in relazione alla qualità di testimone da ella assunta in un
procedimento penale ed accusandola di avere, in quella sede,
dichiarato il falso: apostrofandola con tono arrogante e
violento accompagnato ripetutamente dalla frase "va a
cagare".
La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 4 novembre
e del 2 e 9 dicembre 1998, procedendo anche all'audizione del
deputato interessato.
Il deputato Sgarbi ha fatto presente che le sue
affermazioni avevano un contenuto di critica lato sensu
politica in relazione a fatti e vicende di sicura ed immediata
rilevanza pubblica.
Tale opinione è stata condivisa da una parte della Giunta:
in particolare un collega ha messo in evidenza il peculiare
contesto nel quale sono state proferite le affermazioni del
collega Sgarbi, che si riferivano a persone, fatti e
circostanze su cui era concentrata l'attenzione non solo di
tutti gli organi di stampa, ma anche del dibattito
politico.
E' tuttavia prevalso l'orientamento secondo cui le
affermazioni del collega Sgarbi, che pure traggono origine da
fatti di cronaca oggetto del dibattito politico, trascendono
su un piano di mero dileggio e di insulto personale nei
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confronti della persona interessata e appaiono del tutto
svincolate sia da considerazioni di carattere politico, sia da
connessioni con il dibattito parlamentare. Ciò senza
considerare che le modalità e i termini adoperati appaiono
assolutamente estranei all'esercizio delle funzioni
parlamentari, sia pure latamente intese. Tale orientamento
appare peraltro conforme alle indicazioni rese nelle più
recenti sentenze della Corte costituzionale.
Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di
dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento
non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
Gianfranco SCHIETROMA, Relatore.
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