| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
BOSSI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI VARESE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
l'11 maggio 1998
All'on. Presidente
della Camera dei Deputati
Roma
Trasmetto in copia gli atti di causa relativi all'azione
di risarcimento danni promossa dall'on. Formigoni contro l'on.
Bossi.
Come da tali atti risulta, il convenuto ha tra l'altro
eccepito l'insindacabilità ex art. 68, 1^ comma, Cost. dei
propri giudizi, da controparte ritenuti diffamatori e dunque
produttivi di danno risarcibile.
Chiedo che l'E.V., voglia attivare la competente Giunta,
affinché valuti se detti giudizi, ove in concreto pronunciati
(le parti controvertono anche su tale punto di fatto) lo siano
stati nell'ambito protetto dalla citata norma
costituzionale.
Ringrazio e porgo deferenti ossequi.
Il Presidente del tribunale
dott. Franco Mancini
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VARESE
Il tribunale di Varese, monocraticamente composto dal dr.
Franco Mancini, presidente,
letti gli atti della causa n. 1089 del 1995, promossa
dall'onorevole Formigoni contro l'onorevole Bossi;
rilevato che all'udienza del 23 gennaio 1998 essa è
stata trattenuta in decisione;
considerato che il convenuto assume tra l'altro di avere
agito nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione di guisa che i suoi giudizi, espressi sul conto
dell'avversario e asseritamente diffamatori, non sarebbero
produttivi di danno;
ritenuto che su tale punto si deve pronunziare la Camera
dei deputati cui entrambe le parti in causa appartengono;
considerato che con atto a parte la Camera dei deputati
è stata investita del problema;
PER QUESTI MOTIVI
rimette la causa in istruttoria fissando all'uopo
l'udienza innanzi al presidente istruttore del 27 novembre
1998, ore 9,30, in attesa che la Camera dei deputati adotti le
decisioni di sua competenza.
Si comunichi.
Il Presidente istruttore:
dott. Franco Mancini
Varese, 4 maggio 1998.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BONITO)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
BOSSI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI VARESE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
l'11 maggio 1998
Presentata alla Presidenza il 14 ottobre 1999
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Onorevoli Colleghi! - Con atto di citazione del 30
giugno 1995 l'on. Roberto FORMIGONI citava in giudizio l'on.
Umberto BOSSI chiedendone la condanna al risarcimento del
danno in suo favore, sull'assunto che il convenuto lo aveva
gravemente diffamato.
Esponeva, in particolare, l'onorevole Formigoni nel suo
atto di citazione che nel dispaccio dell'agenzia ANSA di Roma
del 27/4/95 l'on. Bossi, leader della Lega Nord, avrebbe fatto
la seguente dichiarazione "... è un dramma che la
presidenza della Regione Lombardia sia andata ad un fascista,
figlio di un nazista, fucilatore di ragazzi...".
Nel corso del processo l'on. Bossi eccepiva di aver
fatto le dichiarazioni dedotte in giudizio quale deputato
della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni ed invocava
le prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione.
La questione veniva pertanto rimessa alla Camera dei
deputati ed alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, la
quale esaminava e discuteva la vicenda, assumendo poi la
decisione che segue, sulla base delle motivazioni che si
passa, rapidamente ad esporre.
* * *
I principi che la Giunta richiama per la formulazione
della proposta da sottoporre al plenum sono ormai certi e
consolidati.
In primo luogo non c'è contrasto sul principio che il
parlamentare possa legittimamente invocare l'immunità di cui
all'articolo 68 della Costituzione anche nell'ipotesi in cui
svolga la sua attività politica, purché strettamente
riferibile alla funzione parlamentare, al di fuori del
Parlamento.
Per altro verso, le opinioni riferibili al parlamentare
non devono assumere forme semantiche insultanti e dileggiose,
pur consentendosi la critica "forte" e la polemica accesa,
quali aspetti ineludibili del confronto e dello scontro
politico.
Orbene, nel caso di specie non può dubitarsi del contesto
politico e parlamentare, ancorché extra moenia
nell'ambito del quale l'on. Bossi rilasciò le sue
dichiarazioni, giacché si era all'indomani delle elezioni
amministrative regionali ed i leaders politici di tutti i
partiti erano impegnati in pubbliche esternazioni a commento
dei risultati elettorali.
Quanto poi alla natura delle dichiarazioni de quibus
giova osservare che si è al di fuori dell'ipotesi
dell'insulto gratuito del puro dileggio. L'onorevole Bossi, in
forme critiche accese e con accenti molto polemici, ha evocato
fatti ed avvenimenti reali, quali l'attività antipartigiana
svolta da Emilio Formigoni, padre dell'on. Roberto Formigoni,
il quale venne sottoposto a processo penale davanti alla Corte
di Assise di Como nel 1945 per fatti ed imputazioni coerenti
con le dichiarazioni dell'onorevole Bossi.
Si è pertanto in presenza di una denuncia politica e di un
giudizio politico su un avversario, l'on. Roberto Formigoni,
che era stato appena eletto Presidente della Giunta Regionale
della Lombardia, di guisa che applicabile appare al caso in
esame la statuizione di favore contenuta nell'articolo 68
della Costituzione.
Per questi motivi la Giunta propone di riferire
all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il
procedimento concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Francesco BONITO, Relatore.
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