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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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97
DOC4T-0075
DOC IV ter n. 75 Legisl. XIII
03-07-98 [ DOC13-4TER-75 DO C134TER0075 13DOC4TER 00075 DOC13-4TER-75A 13DOC4TER 00075 A 000400022 DOC4TER 00075 000004T007500000101000415SI1 4 000101000266SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                 nei confronti dell'onorevole
                           RUTELLI
                (deputato all'epoca dei fatti)
      TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, 1^ SEZIONE CIVILE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 3 luglio 1998
 
                              Pag.2
 
                   TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
                        Sezione prima
      Così composto:
        Dott. BUCCI ALBERTO
        Dott. SCIASCIA TOMMASO SEBASTIANO
        Dott. ORICCHIO ANTONIO  (relatore)
      riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
                          ORDINANZA
      nella causa civile iscritta al n. 42530 del ruolo
  generale per gli affari contenziosi dell'anno 1992 posta in
  deliberazione all'udienza collegiale del 28 novembre 1997 e
  vertente
                             TRA
  SCALABRINI BENATTI LAURA  (attore)
  (omissis)
 
  RUTELLI FRANCESCO  (convenuto)
  (omissis)
      Oggetto della causa: RESP.  EXTRAC.  PRIV-DIFFAM.  STAMPA
 
                              Pag.3
 
      Il Collegio,
        rilevato:
         che, per l'affermazione delle stesse parti, il
  convenuto - all'epoca del fatto - era parlamentare in
  carica;
        ritenuto:
         che appare necessario procedersi ad ulteriori
  incombenti istruttori;
         e,  in primis,  alla preliminare opportuna
  acquisizione di chiarimenti ad opera delle parti specie con
  riferimento alla normativa applicabile nella fattispecie,
  salva all'esito ogni altra decisione,
                      PER QUESTI MOTIVI
        a)  dispone la prosecuzione dell'istruttoria al
  fine di procedersi all'incombente di cui in epigrafe;
        b)  rimette, per il prosieguo, le parti innanzi al
  Giudice istruttore designato fissando all'uopo l'udienza del
  18 giugno 1998, ore 9,30.
      Così deciso in Camera di consiglio il 12 dicembre
  1997.
                   Il Presidente istruttore
                     dott. Alberto BUCCI
  Roma, 8 gennaio 1998.
 
                              Pag.4
 
                      VERBALE DI UDIENZA
      All'udienza del 18 giugno 1998, sono presenti, per
  l'attrice, l'avvocato Cosentino e per il convenuto, l'avvocato
  Carlo d'Inzillo i quali, preso atto dell'ordinanza dell'Ill.mo
  Tribunale, in data 12 dicembre 1997-8 gennaio 1998 e
  confermato altresì che il convenuto all'epoca dei fatti
  rivestiva la carica di parlamentare, si dichiarano d'accordo
  nel rinvio del procedimento alla Camera dei deputati perché
  sia provveduto ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e
  dal decreto-legge n. 555 del 1996,
                          Il. G. I.
      dato atto dispone la trasmissione degli atti alla Camera
  dei deputati a cura della cancelleria e rinvia la causa
  all'udienza del 19 novembre 1998 ore 9,30.
                 Il Presidente del tribunale
                     dott. Alberto BUCCI
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                   (Relatore:  BONITO) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                 nei confronti dell'onorevole
                           RUTELLI
                (deputato all'epoca dei fatti)
      TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, 1^ SEZIONE CIVILE
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 3 luglio 1998
       Presentata alla Presidenza il 21 settembre 1999
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - Con atto di citazione ritualmente
  notificato la signora Laura Scalabrini Benatti rinveniva in
  giudizio l'onorevole Francesco Rutelli chiedendone la condanna
  al pagamento in suo favore della somma di lire un miliardo a
  titolo di risarcimento danni.
     A fondamento della domanda l'istante lamentava che in data
  11 febbraio 1992, l'onorevole Rutelli, nell'ambito di
  un'intervista concessa all'emittente Radio Radicale, avrebbe
  espresso due concetti particolarmente diffamatori e
  precisamente: 1) "la signora Scalabrini Benatti ed il suo
  gruppo sono una formazione politica inventata ad arte dal PSI
  per creare disturbo ai verdi del Sole che ride"; 2) "la
  signora Scalabrini Benatti ed il suo gruppo sono dei
  "magliari" che qualsiasi persona per bene
  allontanerebbe...".
     A richiesta dell'onorevole Rutelli la vicenda giudiziaria
  viene ora all'attenzione della Camera dei deputati giacché si
  invoca da parte del parlamentare l'applicazione dell'articolo
  68 della Costituzione.
                           *  *  *
     Giova, dapprima, richiamare i princìpi interpretativi
  della norma di riferimento (riferibili al caso di specie) ai
  quali la Giunta ha ispirato la propria decisione.  L'articolo
  68 della Costituzione può essere fondatamente invocato:
  a)  allorché il parlamentare, anche non nella sede
  parlamentare, svolga una attività politica riferibile alla sua
  funzione istituzionale;  b)  nell'ambito del concetto di
  "opinioni espresse", non possono essere ricomprese le
  espressioni di insulto e gratuito dileggio.
     In relazione ai fatti in esame, richiamando i princìpi ora
  sinteticamente richiamati, può tranquillamente concludersi nel
  senso che la prerogativa costituzionale possa trovare
  legittima applicazione.
     Ed invero non v'è dubbio alcuno che la vicenda qui evocata
  si inseriva in un tipico contesto politico-parlamentare
  giacché vertesi in ipotesi di contrasto forte e polemico tra
  formazioni politiche, una delle quali rappresentata in
  Parlamento.
     L'onorevole Rutelli, inoltre, autorevole rappresentante di
  tale ultima formazione politica, attraverso l'intervista
  telefonica censurata dalla signora Scalabrini Benatti,
  svolgeva la sua funzione parlamentare in difesa del suo
  partito e del suo gruppo.
     Le espressioni usate, infine, assumono, per un verso
  (punto  sub  1) della premessa) i contorni di una denuncia
  politica del tutto priva di espressioni insultanti ed
  offensive e per altro verso (punto  sub  2) della
  premessa) i toni di una polemica forte, con l'uso di un
  termine di per sé dileggioso, ma correlato ai fatti riportati
  e non già alla persona del denunciante.
     A tale ultimo proposito osserva la Giunta che il termine
  "magliari" non è stato utilizzato come insulto diretto alla
  signora Scalabrini Benatti, ma come espressione fortemente
  polemica, genericamente assunta, per caratteristica e
  stigmatizzazione una operazione politica.
     Giova da ultimo osservare che i "contendenti" sono due
  personaggi politici i quali paritariamente si confrontavano e
  tra loro polemizzavano e che gli stessi potevano usufruire di
  analoghi mezzi per divulgare i rispettivi e contrastanti
  giudizi, magari semanticamente "colorati".
     Per tali sintetiche motivazioni la Giunta all'esito
  dell'esame della questione nella seduta del 28 luglio 1999
  propone all'unanimità di riferire all'Assemblea nel senso che
  i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono
  opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
  delle sue funzioni.
                                 Francesco BONITO,  Relatore.
 
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