| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti dell'onorevole
RUTELLI
(deputato all'epoca dei fatti)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, 1^ SEZIONE CIVILE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 3 luglio 1998
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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione prima
Così composto:
Dott. BUCCI ALBERTO
Dott. SCIASCIA TOMMASO SEBASTIANO
Dott. ORICCHIO ANTONIO (relatore)
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 42530 del ruolo
generale per gli affari contenziosi dell'anno 1992 posta in
deliberazione all'udienza collegiale del 28 novembre 1997 e
vertente
TRA
SCALABRINI BENATTI LAURA (attore)
(omissis)
RUTELLI FRANCESCO (convenuto)
(omissis)
Oggetto della causa: RESP. EXTRAC. PRIV-DIFFAM. STAMPA
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Il Collegio,
rilevato:
che, per l'affermazione delle stesse parti, il
convenuto - all'epoca del fatto - era parlamentare in
carica;
ritenuto:
che appare necessario procedersi ad ulteriori
incombenti istruttori;
e, in primis, alla preliminare opportuna
acquisizione di chiarimenti ad opera delle parti specie con
riferimento alla normativa applicabile nella fattispecie,
salva all'esito ogni altra decisione,
PER QUESTI MOTIVI
a) dispone la prosecuzione dell'istruttoria al
fine di procedersi all'incombente di cui in epigrafe;
b) rimette, per il prosieguo, le parti innanzi al
Giudice istruttore designato fissando all'uopo l'udienza del
18 giugno 1998, ore 9,30.
Così deciso in Camera di consiglio il 12 dicembre
1997.
Il Presidente istruttore
dott. Alberto BUCCI
Roma, 8 gennaio 1998.
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VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 18 giugno 1998, sono presenti, per
l'attrice, l'avvocato Cosentino e per il convenuto, l'avvocato
Carlo d'Inzillo i quali, preso atto dell'ordinanza dell'Ill.mo
Tribunale, in data 12 dicembre 1997-8 gennaio 1998 e
confermato altresì che il convenuto all'epoca dei fatti
rivestiva la carica di parlamentare, si dichiarano d'accordo
nel rinvio del procedimento alla Camera dei deputati perché
sia provveduto ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e
dal decreto-legge n. 555 del 1996,
Il. G. I.
dato atto dispone la trasmissione degli atti alla Camera
dei deputati a cura della cancelleria e rinvia la causa
all'udienza del 19 novembre 1998 ore 9,30.
Il Presidente del tribunale
dott. Alberto BUCCI
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BONITO)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti dell'onorevole
RUTELLI
(deputato all'epoca dei fatti)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, 1^ SEZIONE CIVILE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 3 luglio 1998
Presentata alla Presidenza il 21 settembre 1999
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Onorevoli Colleghi! - Con atto di citazione ritualmente
notificato la signora Laura Scalabrini Benatti rinveniva in
giudizio l'onorevole Francesco Rutelli chiedendone la condanna
al pagamento in suo favore della somma di lire un miliardo a
titolo di risarcimento danni.
A fondamento della domanda l'istante lamentava che in data
11 febbraio 1992, l'onorevole Rutelli, nell'ambito di
un'intervista concessa all'emittente Radio Radicale, avrebbe
espresso due concetti particolarmente diffamatori e
precisamente: 1) "la signora Scalabrini Benatti ed il suo
gruppo sono una formazione politica inventata ad arte dal PSI
per creare disturbo ai verdi del Sole che ride"; 2) "la
signora Scalabrini Benatti ed il suo gruppo sono dei
"magliari" che qualsiasi persona per bene
allontanerebbe...".
A richiesta dell'onorevole Rutelli la vicenda giudiziaria
viene ora all'attenzione della Camera dei deputati giacché si
invoca da parte del parlamentare l'applicazione dell'articolo
68 della Costituzione.
* * *
Giova, dapprima, richiamare i princìpi interpretativi
della norma di riferimento (riferibili al caso di specie) ai
quali la Giunta ha ispirato la propria decisione. L'articolo
68 della Costituzione può essere fondatamente invocato:
a) allorché il parlamentare, anche non nella sede
parlamentare, svolga una attività politica riferibile alla sua
funzione istituzionale; b) nell'ambito del concetto di
"opinioni espresse", non possono essere ricomprese le
espressioni di insulto e gratuito dileggio.
In relazione ai fatti in esame, richiamando i princìpi ora
sinteticamente richiamati, può tranquillamente concludersi nel
senso che la prerogativa costituzionale possa trovare
legittima applicazione.
Ed invero non v'è dubbio alcuno che la vicenda qui evocata
si inseriva in un tipico contesto politico-parlamentare
giacché vertesi in ipotesi di contrasto forte e polemico tra
formazioni politiche, una delle quali rappresentata in
Parlamento.
L'onorevole Rutelli, inoltre, autorevole rappresentante di
tale ultima formazione politica, attraverso l'intervista
telefonica censurata dalla signora Scalabrini Benatti,
svolgeva la sua funzione parlamentare in difesa del suo
partito e del suo gruppo.
Le espressioni usate, infine, assumono, per un verso
(punto sub 1) della premessa) i contorni di una denuncia
politica del tutto priva di espressioni insultanti ed
offensive e per altro verso (punto sub 2) della
premessa) i toni di una polemica forte, con l'uso di un
termine di per sé dileggioso, ma correlato ai fatti riportati
e non già alla persona del denunciante.
A tale ultimo proposito osserva la Giunta che il termine
"magliari" non è stato utilizzato come insulto diretto alla
signora Scalabrini Benatti, ma come espressione fortemente
polemica, genericamente assunta, per caratteristica e
stigmatizzazione una operazione politica.
Giova da ultimo osservare che i "contendenti" sono due
personaggi politici i quali paritariamente si confrontavano e
tra loro polemizzavano e che gli stessi potevano usufruire di
analoghi mezzi per divulgare i rispettivi e contrastanti
giudizi, magari semanticamente "colorati".
Per tali sintetiche motivazioni la Giunta all'esito
dell'esame della questione nella seduta del 28 luglio 1999
propone all'unanimità di riferire all'Assemblea nel senso che
i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni.
Francesco BONITO, Relatore.
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