| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BORGHEZIO
(proc. pen. n. 52/98 R.G.N.R.)
TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 7 luglio 1998
All'on. Presidente
della Camera dei Deputati
Roma
Oggetto: denuncia-querela proposta dal professor Cafaro
Ferrero nei confronti dell'onorevole Mario Borghezio.
Rimetto copia dell'atto in oggetto indicato, ai fini del
giudizio della Camera dei deputati in ordine alla
insindacabilità, ex articolo 68, comma 1 della Costituzione,
delle affermazioni dell'onorevole Mario Borghezio di cui il
professor Cafaro Ferrero si duole.
Grazie e distinti saluti.
Il Sostituto Procuratore
della Repubblica
dott. Giuseppe Pititto
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: SAPONARA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
BORGHEZIO
(proc. pen. n. 52/98 R.G.N.R.)
TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 7 luglio 1998
Presentata alla Presidenza il 18 ottobre 1999
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Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma con riferimento ad un procedimento penale pendente nei
confronti del deputato Mario Borghezio. L'unico documento
trasmesso dalla Procura consiste in una denuncia-querela
proposta da tale professor Ferrero Cafaro, anche nella sua
qualità di Presidente nazionale del Comitato di coordinamento
degli utenti e degli operatori portuali. In tale documento il
denunciante si duole della presentazione, da parte del
deputato citato, di due interrogazioni parlamentari, entrambe
in data 7 novembre 1997 (n. 4-13706 indirizzata ai ministri
dell'interno e dei trasporti e della navigazione e n. 4-13762
indirizzata al ministro del tesoro), attraverso le quali
sarebbe stata asseritamente lesa la sua reputazione.
Già i pochi elementi esposti risultano ampiamente
sufficienti a giustificare l'applicazione della prerogativa
dell'insindacabilità sancita dall'articolo 68, primo comma,
della Costituzione. Ciò di cui si duole il denunciante,
infatti, è proprio la presentazione di un atto parlamentare
tipico, fatto che per unanime opinione della dottrina e della
giurisprudenza di ogni ordine e grado non può che ricadere
nell'ambito di applicazione della citata norma
costituzionale.
Il fatto che l'asserita diffamazione tragga origine da un
atto parlamentare tipico esime la Giunta da una valutazione
sul contenuto dell'atto stesso. Per completezza, è appena il
caso di aggiungere che l'onorevole Borghezio richiamava
l'attenzione del ministro competente sui rischi di possibili
illecite interferenze della criminalità organizzata nella
gestione del porto di Brindisi.
Del pari del tutto priva di pregio appaiono i rilievi
evidenziati nella denuncia circa gli effetti della decadenza
dei numerosi decreti-legge che hanno regolato la materia delle
immunità dopo la riforma costituzionale del 1993 e fino alla
fine del 1996. E' assolutamente pacifico, infatti, che la
prerogativa dell'insindacabilità, in quanto di natura
sostanziale, trae origine direttamente dal contenuto della
norma costituzionale e non necessita specificamente di una
normativa di attuazione.
In base a queste considerazioni la Giunta per le
autorizzazioni, nella seduta del 22 settembre 1999,
all'unanimità, ha deliberato che i fatti per i quali è in
corso il procedimento concernono opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Michele SAPONARA, Relatore.
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