| Per il reato di cui all'art. 595, terzo comma, c.p. (diffamazione aggravata); per il reato di cui all'art. 595, terzo comma, c.p. (diffamazione aggravata); per il reato di cui all'art. 595, terzo comma, c.p. (diffamazione aggravata) (doc. IV, n. 46). RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IL 17 SETTEMBRE 1992 | |