| 1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della
presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini
previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il
servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga
dei militari di leva con esclusione delle indennità
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specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari
eventualmente loro spettanti.
2. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti
gli effetti, per l'inquadramento economico e per la
determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale del settore pubblico.
3. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è
valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le
commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati
negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini
dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a
tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio
civile in pendenza di rapporto di lavoro.
4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio
sanitario nazionale.
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