| 1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento
da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause
ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di
sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento
della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione,
motivandola.
2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi
comporta l'accoglimento della domanda.
3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al
servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal
diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere alla giustizia
ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui
circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è
avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si
osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del
codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla
pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.
4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il
servizio militare per la durata prescritta.
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