| 1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano
prestare servizio civile devono presentare domanda al
competente organo di leva entro novanta giorni
dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a
condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di
cui all'articolo 1 della presente legge. Fino al momento della
sua definizione la chiamata alle armi resta sospesa, sempreché
la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini
previsti dal presente articolo.
2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può
indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al
settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il
servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore
privato. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da
qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli
di studio o professionali utili.
3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio
del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel
caso che non abbiano presentato la domanda nei termini
stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di
leva entro
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il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La
presentazione della domanda di ammissione al servizio civile
non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del
servizio militare per i motivi previsti dalla legge.
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