| 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Dipartimento del servizio civile nazionale.
2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale ha i
seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione
equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del
rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza,
assegnandoli agli enti e alle organizzazioni
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convenzionati di cui alla lettera b), ovvero al
Dipartimento della protezione civile o, con il loro consenso,
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di
programmi concordati tra il Dipartimento del servizio civile
nazionale e, rispettivamente, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile e il Ministro dell'interno;
b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni
pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente
aggiornati presso i distretti militari regionali, per
l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di
assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento
sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo
sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
forestale, con esclusione di impieghi
burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e
l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con
il Dipartimento della protezione civile e con le regioni
competenti per territorio, appositi corsi generali di
preparazione al servizio civile, ai quali debbono
obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al
servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del
periodo di addestramento speciale al servizio civile presso
gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui
all'articolo 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite proprio personale
ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la
consistenza e le modalità della prestazione del servizio da
parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle
convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle
lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla
base di un programma di verifiche definito annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà
comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli
enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche
periodiche per gli enti e le organiz-
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zazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;
e) predisporre, con il Dipartimento della protezione
civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile
non armata e nonviolenta;
f) predisporre, con il Dipartimento della protezione
civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di
pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività
addestrative;
g) predisporre il regolamento generale di disciplina
per gli obiettori di coscienza;
h) predisporre il regolamento di gestione
amministrativa del servizio civile.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto:
a) definisce, entro cinque mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'ordinamento del Dipartimento
del servizio civile nazionale di cui al comma 1;
b) entro i quattro mesi successivi alla definizione
dell'ordinamento di cui alla lettera a) del presente
comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere
g) e h), acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
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