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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

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14
DDL0003-0010
Progetto di legge Camera n. 3 - testo presentato - (DDL11-3)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C3. TESTIPDL
...C3.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al
  Dipartimento del servizio civile nazionale i nominativi degli
  obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o
  siano state presentate da oltre sei mesi.
    2.  Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile
  sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento
  della domanda.
    3.  L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve
  avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e
  compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area
  vocazionale ed il settore di impiego da lui
 
                               Pag. 8
 
  indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo
  conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui
  all'articolo 8, comma 2.
    4.  Il servizio civile comprende un periodo di formazione,
  della durata complessiva di tre mesi, e un periodo di attività
  operativa, di durata pari a quella del servizio militare di
  leva.  Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di
  formazione civica e di addestramento generale al servizio
  civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a
  tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di
  addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione
  in cui verrà prestata l'attività operativa.
    5.  Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a
  condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese
  della Comunità economica europea e, salvo che per la durata,
  secondo le norme di questo.
    6.  Il servizio civile può essere svolto anche secondo le
  modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli
  articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
  la cooperazione allo sviluppo.  In tal caso la sua durata è
  quella prevista da tale legge.
 
DATA=920201 FASCID=DDL11-3 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0003 TOTPAG=0016 TOTDOC=0026 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=024 PAGFIN=0008 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=000300 00 FASCIDC=11DDL0003 SORTNAV=0000300 000 00000 ZZDDLC3 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002
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