| 1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al
Dipartimento del servizio civile nazionale i nominativi degli
obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o
siano state presentate da oltre sei mesi.
2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile
sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento
della domanda.
3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve
avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e
compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area
vocazionale ed il settore di impiego da lui
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indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo
conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui
all'articolo 8, comma 2.
4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione,
della durata complessiva di tre mesi, e un periodo di attività
operativa, di durata pari a quella del servizio militare di
leva. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di
formazione civica e di addestramento generale al servizio
civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a
tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di
addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione
in cui verrà prestata l'attività operativa.
5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a
condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese
della Comunità economica europea e, salvo che per la durata,
secondo le norme di questo.
6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le
modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli
articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è
quella prevista da tale legge.
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