| 1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è
istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni
convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso
Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli
obiettori.
2. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è
costituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale
organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto
per il Dipartimento del servizio civile nazionale.
3. La Consulta è formata da un rappresentante del
Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro
rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello
nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di
enti
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convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale,
nonché da due delegati di organismi rappresentativi di
obiettori operanti su base territoriale nazionale.
4. La Consulta esprime pareri al Dipartimento del servizio
civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2,
lettere a), c), e), g) e h), nonché sui criteri e
sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di
convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque
mesi dalla pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale, con proprio decreto, istituisce e
disciplina la Consulta.
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