| 1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che
intendano concorrere all'attuazione del servizio civile
mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere
ammessi alla convenzione con il Dipartimento del servizio
civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalità
istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera
b);
c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in
rapporto al servizio civile;
d) aver svolto attività continuativa da non meno di
tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano
domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento del
servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla
convenzione essi devono indicare i settori di intervento di
propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego
degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere
impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di
servizio.
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3. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in
sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi
di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo
presso cui presta servizio civile.
4. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della
presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto
alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che
tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.
5. E' condizione per la stipulazione della convenzione la
dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità
organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al
servizio civile previsto dai precedenti articoli.
6. Il Dipartimento, avvalendosi del proprio corpo
ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati
dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la
domanda di ammissione alla convenzione.
7. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni
previste dal presente articolo, decide il tribunale
amministrativo regionale territorialmente competente con
riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale
indicata nella convenzione.
8. All'atto della stipula della convenzione gli enti si
impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a
titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione
automatica della convenzione.
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