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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

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16
DDL0003-0012
Progetto di legge Camera n. 3 - testo presentato - (DDL11-3)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C3. TESTIPDL
...C3.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che
  intendano concorrere all'attuazione del servizio civile
  mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere
  ammessi alla convenzione con il Dipartimento del servizio
  civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:
      a)  assenza di scopo di lucro;
      b)  corrispondenza tra le proprie finalità
  istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera
  b);
      c)  capacità organizzativa e possibilità di impiego in
  rapporto al servizio civile;
      d)  aver svolto attività continuativa da non meno di
  tre anni.
    2.  Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano
  domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento del
  servizio civile nazionale.  Nella domanda di ammissione alla
  convenzione essi devono indicare i settori di intervento di
  propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego
  degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere
  impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di
  servizio.
 
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    3.  In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in
  sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi
  di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo
  presso cui presta servizio civile.
    4.  Ogni convenzione viene stipulata sulla base della
  presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto
  alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che
  tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.
    5.  E' condizione per la stipulazione della convenzione la
  dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità
  organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al
  servizio civile previsto dai precedenti articoli.
    6.  Il Dipartimento, avvalendosi del proprio corpo
  ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati
  dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la
  domanda di ammissione alla convenzione.
    7.  Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni
  previste dal presente articolo, decide il tribunale
  amministrativo regionale territorialmente competente con
  riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale
  indicata nella convenzione.
    8.  All'atto della stipula della convenzione gli enti si
  impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a
  titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione
  automatica della convenzione.
 
DATA=920201 FASCID=DDL11-3 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0003 TOTPAG=0016 TOTDOC=0026 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=014 PAGFIN=0010 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=000300 00 FASCIDC=11DDL0003 SORTNAV=0000300 000 00000 ZZDDLC3 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002
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