| 1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai
sensi della presente
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legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti
coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge
15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al
quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di
pubblica calamità.
2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale tiene
apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del
comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le
norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per
gli ammessi al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli
obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che,
avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali
non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui
all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della
protezione civile ed alla Croce rossa.
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