| 1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di
prestarlo è punito con la reclusione da sei a ventiquattro
mesi.
2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non
avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di
prestare il servizio militare, prima di assumerlo, adducendo
le ragioni di cui all'articolo 1.
3. L'autorità giudiziaria ordinaria è competente a
giudicare con il giudizio immediato, salvo che siano
necessarie speciali indagini, i reati previsti dal comma 1,
osservando le disposizioni di cui agli articoli 453 e seguenti
del codice di procedura penale.
4. Con la condanna per uno dei reati di cui ai commi
precedenti interviene esonero dagli obblighi di leva.
5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere
nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi
previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda
sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui
all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma
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2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze
armate.
6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il
termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre
mesi.
7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi
è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le
pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo
trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione
della durata prescritta per il servizio militare o per il
servizio civile.
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