| 1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal
diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente
quando sopravvengano le condizioni ostative indicate
all'articolo 2.
2. In tal caso egli è tenuto a prestare servizio militare,
per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza
interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un
periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in
ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza
interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta del
Dipartimento del servizio civile nazionale.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che
abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo
sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio
civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni
ostative previste dall'articolo 2.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo
aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o
commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le
munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a),
e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso
enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla
progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
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