| 1. Agli obiettori ammessi a prestare servizio presso
pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37 e 39 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni ed integrazioni, in quanto
applicabili.
2. Agli obiettori ammessi a prestare servizio presso enti
ed organizzazioni diversi da pubbliche amministrazioni si
applicano le disposizioni del titolo I della legge 20 maggio
1970, n. 300. Essi sono altresì tenuti ad osservare le norme
disciplinari degli enti ed organizzazioni cui sono
assegnati.
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