| 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le
proposte di concessione di ricompense al valor militare per la
Resistenza per i comuni, le province e le regioni possono
essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Le proposte con la relativa documentazione sono inviate
alla commissione unica nazionale di primo grado per la
concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni
al valor militare di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo
1968, n. 341.
3. Sono considerate inoltrate nel termine di cui al comma 1
le proposte di concessione di decorazioni al valor militare
per la Resistenza presentate fuori del termine previsto
dall'articolo unico della legge 6 agosto 1988, n. 351.
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