| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 400 milioni annui a decorrere dal
1991, si provvede, per gli anni 1991, 1992 e 1993, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Modifica
del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e
l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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