| 1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile
1979, n. 97, è sostituito dal seguente:
"Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è
anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni.
L'anticipazione a data anteriore ai tre anni ha luogo altresì,
agli stessi fini, qualora la nomina ad aggiunto giudiziario
sia intervenuta dopo due anni dall'ingresso in carriera, salvo
che il ritardo sia stato dovuto a ragioni di ordine
disciplinare o alla funzione di aspettative per motivi di
famiglia".
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