| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 1.182 milioni annui, a decorrere dal
1992 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19921994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando
quota dell'accantonamento: "Interventi vari in favore della
giustizia".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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