| 1. Gli interventi di recupero e restauro ambientale di cui
alla presente legge riguardano le superfici di proprietà dello
Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati,
nonché i beni collettivi.
2. Sono soggette al recupero ed al restauro ambientale
mediante manto arboreo o arbustivo le seguenti tipologie: le
sponde dei fiumi e dei torrenti, le marcite dismesse, i canali
di bonifica, le pertinenze idrauliche non destinate alla
pioppicoltura industriale, le discariche e le cave esaurite,
le aree degradate, gli insediamenti industriali, i bordi
stradali, compresa la viabilità interna compatibilmente con
l'ambiente urbano, e le aree non soggette a produzioni
agricole.
3. I proprietari dei fondi rustici possono presentare al
comune territorialmente competente progetti di piantumazione
delle aree di loro proprietà entro i limiti di estensione
definiti percentualmente dalle regioni ai sensi dell'articolo
3, comma 3.
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