| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e
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le province autonome di Trento e di Bolzano emanano
disposizioni volte a:
a) definire l'elenco delle specie autoctone arboree
e arbustive, comprese le piante da frutto per le quali non si
impieghino prodotti chimici, idonee al restauro ed al recupero
ambientale della zona di pianura e di parte della zona
collinare, da impiegare nelle tipologie indicate all'articolo
2;
b) fissare i criteri e le modalità di
individuazione, da parte degli enti locali delegati, delle
aree da assoggettare al recupero ed al restauro ambientale di
cui all'articolo 1;
c) prevedere per l'esecuzione degli interventi
l'eventuale concessione di contributi in conto capitale in
misura non superiore al 75 per cento del costo
dell'intervento.
2. Le regioni possono altresì individuare i soggetti
operanti nel settore forestale-ambientale, tecnicamente idonei
alla produzione del materiale di propagazione, ai quali gli
enti locali delegati possono affidare gli interventi non
eseguiti dai proprietari.
3. Entro il termine di cui al comma 1 le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano definiscono altresì
criteri, modalità e limiti di estensione degli interventi di
cui all'articolo 2, comma 3.
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