| 1. Entro i termini stabiliti dalle leggi regionali, i
proprietari e, previo consenso scritto dei rispettivi
concedenti, gli affittuari ed i concessionari dei terreni nei
quali siano ricomprese aree individuate ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera b), presentano ai comuni
territorialmente competenti i progetti per la esecuzione degli
interventi.
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