| 1. Sono altresì soggette al recupero ed al restauro
ambientale mediante manto
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arboreo o arbustivo le aree destinate a parco
archeologico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i progetti di
intervento sono predisposti ed approvati dal Ministero per i
beni culturali ed ambientali, d'intesa con il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la regione ed i
comuni interessati. L'esecuzione dell'intervento può essere
affidata al Corpo forestale dello Stato.
3. Gli interventi fruiscono di un contributo fino al 75 per
cento del costo indicato nel progetto.
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