| 1. Limitatamente agli esercizi finanziari 1993 e 1994,
presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è
istituito il fondo per il recupero ed il restauro ambientale,
finalizzato al sostegno finanziario delle azioni di cui alla
presente legge, da realizzarsi mediante gli interventi di cui
all'articolo 5 e la concessione da parte delle regioni di
contributi per la esecuzione dei progetti presentati ai sensi
dell'articolo 4. Tali contributi non possono essere superiori
al 75 per cento del costo indicato nei progetti medesimi.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno le regioni, al fine
della ripartizione del fondo di cui al comma 1, trasmettono al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi di
intervento redatti, in coordinamento con gli strumenti di
programmazione vigenti ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n.183, sulla base dei progetti presentati e da esse
approvati.
3. Entro il successivo 31 gennaio il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Ministro
dell'ambiente e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n.400, ripartisce con proprio decreto le disponibilità del
fondo di cui al comma 1 tra lo Stato, per gli interventi di
cui all'articolo 5, e le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei pro-
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grammi trasmessi, con destinazione vincolata alla
realizzazione dei programmi medesimi.
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