| 1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 6,
comma 1, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo
dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70
miliardi)".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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