| 1. Le schede e le liste elettorali di cui all'articolo 5,
al termine delle operazioni di voto vengono inviate, per via
diplomatica in appositi plichi sigillati, al Ministero degli
affari esteri e da questo al Ministero dell'interno, il quale
provvede a trasmetterli ai rispettivi uffici centrali
circoscrizionali.
2. Ciascuno dei suddetti uffici centrali provvede a fare
pervenire le schede e le liste elettorali a una o più sezioni
elettorali del comune in cui l'ufficio stesso ha sede
affinché, firmate e timbrate le schede - rimaste chiuse - in
modo uguale a quelle da utilizzare per le operazioni di voto,
vengano inserite nelle rispettive urne al momento di apertura
dei seggi elettorali.
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