| 1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano
applicazione per le elezioni del Senato della Repubblica,
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli delle regioni a statuto ordinario, nonché per
l'Assemblea regionale siciliana, per i consigli delle regioni
a statuto speciale e province autonome per le quali vengono
adottate in conformità alle norme statutarie di ciascuna
regione o provincia autonoma. Le spese per l'attuazione della
presente legge sono comprese nelle disponibilità degli
stanziamenti previsti per le rispettive consultazioni
elettorali, per la revisione periodica delle liste elettorali
e per il funzionamento dei comitati consolari.
2. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le
occorrenti disposizioni di attuazione.
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