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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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104
DDL0006-0003
Progetto di legge Camera n. 6 - testo presentato - (DDL12-6)
(suddiviso in 36 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C6. TESTIPDL
...C6.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Costituzione della rappresentanza unitaria dei lavoratori
                           - RUL).
    1.  L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
  sostituito dal seguente:
    "Art.  19. -  (Costituzione della rappresentanza
  unitaria dei lavoratori - RUL).  - 1.  Nell'ambito di ogni
  unità produttiva può essere costituita la Rappresentanza
  unitaria dei lavoratori (RUL) mediante elezione a cadenza
  biennale, sulla base del regolamento elettorale di cui
  all'allegato A, annesso alla presente legge, per collegi
  corrispondenti ciascuno ad un reparto o a gruppo di reparti
  omogenei con attribuzione di seggi secondo il criterio della
  proporzionalità pura di cui all'allegato B annesso alla
  presente legge.
    2.  La RUL ha il compito di rappresentare e tutelare gli
  interessi di tutti i lavoratori quale agente contrattuale
  unico per le materie demandate al livello aziendale.
    3.  In sede di prima applicazione della presente legge, la
  indizione delle elezioni per la costituzione della RUL può
  essere proposta ad iniziativa di una o più rappresentanze
  sindacali aziendali (RSA) o di un gruppo o gruppo di
  lavoratori della unità produttiva.
    4.  Ai fini della elezione della RUL possono presentare
  proprie liste sia le RSA costituite ed operanti in azienda,
  sia gruppi di lavoratori non aderenti ad organizzazioni
  sindacali, con l'obbligo, per questi ultimi, di indicare un
  numero di candidati almeno pari al numero dei membri da
  eleggere.
    5.  Nelle liste, che devono garantire la rappresentatività
  proporzionale di lavoratrici e lavoratori, possono essere
  candidati anche non aderenti ad organizzazioni sindacali ed
  indicati come indipendenti.
    6.  Nel caso di unità produttiva con più di 500 lavoratori,
  i componenti le RUL
 
                               Pag. 4
 
  eleggono nel proprio ambito un comitato esecutivo, del quale
  faccia parte un rappresentante di ogni lista che abbia
  ottenuto almeno un seggio nella elezione della RUL, con il
  compito di assicurare il permanente collegamento tra la RUL
  stessa e l'azienda.
    7.  Il numero dei componenti del comitato esecutivo verrà
  stabilito comunque in misura proporzionale fatto salvo il
  minimo di 5 membri e/o la rappresentanza nello stesso di
  almeno un componente eletto per ogni lista concorrente.
    8.  La rappresentanza legale della RUL è conferita ad un
  responsabile eletto per un biennio nella prima riunione della
  RUL nel caso di unità produttiva fino a 500 lavoratori o dal
  comitato esecutivo qualora costituito".
 
DATA=931215 FASCID=DDL12-6 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0006 TOTPAG=0018 TOTDOC=0036 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=000600 00 FASCIDC=12DDL0006 SORTNAV=0000600 000 00000 ZZDDLC6 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003
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