| (Costituzione della rappresentanza unitaria dei lavoratori
- RUL).
1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Costituzione della rappresentanza
unitaria dei lavoratori - RUL). - 1. Nell'ambito di ogni
unità produttiva può essere costituita la Rappresentanza
unitaria dei lavoratori (RUL) mediante elezione a cadenza
biennale, sulla base del regolamento elettorale di cui
all'allegato A, annesso alla presente legge, per collegi
corrispondenti ciascuno ad un reparto o a gruppo di reparti
omogenei con attribuzione di seggi secondo il criterio della
proporzionalità pura di cui all'allegato B annesso alla
presente legge.
2. La RUL ha il compito di rappresentare e tutelare gli
interessi di tutti i lavoratori quale agente contrattuale
unico per le materie demandate al livello aziendale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la
indizione delle elezioni per la costituzione della RUL può
essere proposta ad iniziativa di una o più rappresentanze
sindacali aziendali (RSA) o di un gruppo o gruppo di
lavoratori della unità produttiva.
4. Ai fini della elezione della RUL possono presentare
proprie liste sia le RSA costituite ed operanti in azienda,
sia gruppi di lavoratori non aderenti ad organizzazioni
sindacali, con l'obbligo, per questi ultimi, di indicare un
numero di candidati almeno pari al numero dei membri da
eleggere.
5. Nelle liste, che devono garantire la rappresentatività
proporzionale di lavoratrici e lavoratori, possono essere
candidati anche non aderenti ad organizzazioni sindacali ed
indicati come indipendenti.
6. Nel caso di unità produttiva con più di 500 lavoratori,
i componenti le RUL
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eleggono nel proprio ambito un comitato esecutivo, del quale
faccia parte un rappresentante di ogni lista che abbia
ottenuto almeno un seggio nella elezione della RUL, con il
compito di assicurare il permanente collegamento tra la RUL
stessa e l'azienda.
7. Il numero dei componenti del comitato esecutivo verrà
stabilito comunque in misura proporzionale fatto salvo il
minimo di 5 membri e/o la rappresentanza nello stesso di
almeno un componente eletto per ogni lista concorrente.
8. La rappresentanza legale della RUL è conferita ad un
responsabile eletto per un biennio nella prima riunione della
RUL nel caso di unità produttiva fino a 500 lavoratori o dal
comitato esecutivo qualora costituito".
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