| (Efficacia dei contratti).
1. I contratti aziendali ed i contratti collettivi
nazionali di lavoro sono efficaci nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti ai quali si riferiscono.
2. L'efficacia dei contratti di cui al comma 1 è, peraltro,
subordinata all'esito favorevole di referendum da
tenersi, ai livelli di competenza, obbligatoriamente entro e
non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della relativa
ipotesi di accordo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 i
lavoratori interessati, per unità produttiva, potranno
richiedere lo svolgimento dei referendum di cui
all'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
sostituito dall'articolo 4
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della presente legge. Categorie omogenee di lavoratori
possono richiedere la definizione di un'area contrattuale
rispondente alle proprie specifiche esigenze, al di fuori del
contratto collettivo nazionale di lavoro, purché ne faccia
richiesta almeno il 25 per cento degli interessati.
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